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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 aprile 2026

Cassazione n. 18149/2026

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llo di Napoli in data13/01/2026, su concorde richiesta delle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., in parzialeriforma della sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del[OSCURATO:DATA_NASCITA], appellata da XXXXXXXXXXXXX, riconosciute le circostanze genericheequivalenti alla contestata aggravante, la pena veniva ridotta ad anni quattro di reclusione edeuro 2.400 di multa, con conferma nel resto della appellata sentenza e condannadell’imputato al pagamento delle spese sostenute dalle parti civili in relazione al grado.2.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell’imputato, con unico motivo deducendo i vizi di cui all’art. 606,comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 133 e 62-bis cod. pen.In particolare, lamenta il ricorrente come la Corte territoriale non abbia reso idoneamotivazione in ordine alla (implicita) negazione delle attenuanti di cui all’art. 62-bis cod. pen.nella massima estensione a fronte di numerosi elementi che ne avrebbero supportato laconcessione, quali lo stato di tossicodipendenza del soggetto ed il comportamentoprocessuale.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per indeducibilità della descritta censura.Invero, in ragione delle differenze strutturali tra l'istituto ex art. 599-bis cod. proc. pen. equello ex art. 444 cod. proc. pen., il controllo che la Corte di appello deve effettuare inrelazione alla pena concordata è solo quello relativo alla legalità della stessa, perché ilnegozio processuale liberamente stipulato dalle parti non può essere modificato dal giudice,il quale può solo accogliere o rigettare la richiesta (cfr. Sez.

U, ordinanza n. 5466 del28/01/2004, Gallo, Rv. 226715; cfr. in tal senso anche Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep.2019, Alessandria, Rv. 275234-01; Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504 –01).È dunque inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla dedottamancanza di motivazione in ordine al giudizio di bilanciamento delle circostanze ed allaconseguente misura della pena concordata dalle parti.Difettando le condizioni legittimanti la proposizione del ricorso per cassazione, ladeclaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata senza formalità,cioè con procedura semplificata e non partecipata, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis,seconda parte, cod. proc. pen., la cui previsione si colloca in rapporto di specialità rispetto aquella fissata dalla prima parte dello stesso art. 610, comma 5-bis, che dispone invece latrattazione camerale partecipata (artt. 610, comma 1, e 611 cod. proc. pen.) dei ricorsi cheinvestano la motivazione del provvedimento impugnato.4.

All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassadelle ammende che, avuto riguardo alla natura della sentenza impugnata, ed alla natura delmotivo, appare conforme a giustizia stabilire in misura di euro tremila.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 21/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIN [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
llo di Napoli in data13/01/2026, su concorde richiesta delle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., in parzialeriforma della sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del[OSCURATO:DATA_NASCITA], appellata da XXXXXXXXXXXXX, riconosciute le circostanze genericheequivalenti alla contestata aggravante, la pena veniva ridotta ad anni quattro di reclusione edeuro 2.400 di multa, con conferma nel resto della appellata sentenza e condannadell’imputato al pagamento delle spese sostenute dalle parti civili in relazione al grado.2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell’imputato, con unico motivo deducendo i vizi di cui all’art. 606,comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 133 e 62-bis cod. pen.In particolare, lamenta il ricorrente come la Corte territoriale non abbia reso idoneamotivazione in ordine alla (implicita) negazione delle attenuanti di cui all’art. 62-bis cod. pen.nella massima estensione a fronte di numerosi elementi che ne avrebbero supportato laconcessione, quali lo stato di tossicodipendenza del soggetto ed il comportamentoprocessuale. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per indeducibilità della descritta censura.Invero, in ragione delle differenze strutturali tra l'istituto ex art. 599-bis cod. proc. pen. equello ex art. 444 cod. proc. pen., il controllo che la Corte di appello deve effettuare inrelazione alla pena concordata è solo quello relativo alla legalità della stessa, perché ilnegozio processuale liberamente stipulato dalle parti non può essere modificato dal giudice,il quale può solo accogliere o rigettare la richiesta (cfr. Sez. U, ordinanza n. 5466 del28/01/2004, Gallo, Rv. 226715; cfr. in tal senso anche Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep.2019, Alessandria, Rv. 275234-01; Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504 –01).È dunque inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla dedottamancanza di motivazione in ordine al giudizio di bilanciamento delle circostanze ed allaconseguente misura della pena concordata dalle parti.Difettando le condizioni legittimanti la proposizione del ricorso per cassazione, ladeclaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata senza formalità,cioè con procedura semplificata e non partecipata, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis,seconda parte, cod. proc. pen., la cui previsione si colloca in rapporto di specialità rispetto aquella fissata dalla prima parte dello stesso art. 610, comma 5-bis, che dispone invece latrattazione camerale partecipata (artt. 610, comma 1, e 611 cod. proc. pen.) dei ricorsi cheinvestano la motivazione del provvedimento impugnato.4. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassadelle ammende che, avuto riguardo alla natura della sentenza impugnata, ed alla natura delmotivo, appare conforme a giustizia stabilire in misura di euro tremila. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 21/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIN [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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