CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 18254/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2021 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] confermava la sentenza del 07/10/2020 con la quale il G.u.p. del Tribunale di Locri, all'esito di giudizio abbreviato, condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni due e mesi sei di reclusione ed € 800,00 di multa per il reato, a lui contestato, di cui agli artt. 110, 56, e 628, commi primo e terzo, n. 1), cod. pen. La condotta contestata, posta in essere in concorso con un'altra persona rimasta ignota, era consistita nell'essersi introdotto, travisato da un passamontagna, nell'ufficio postale di Caraffa del Bianco e nell'aver minacciato la direttrice, afferrandola per un braccio e per la maglia e puntandole contro un coltello, minacciando di uccidere lei e le altre persone che si trovavano all'interno dell'ufficio postale se non gli fosse stato consegnato il denaro dello stesso, così compiendo atti idonei diretti in modo non equivoco a impossessarsi di tale denaro. 2. Avverso la menzionata sentenza della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, affidato a quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la manifesta illogicità della motivazione, il travisamento della prova e la conseguente violazione di legge con riguardo al ritenuto concorso nella tentata rapina. Sotto un primo profilo, lamenta che, nell'atto di appello, aveva rappresentato l'impossibilità della propria partecipazione alla tentata rapina in quanto l'autovettura di cui aveva l'uso era stata videofilmata dalle telecamere istallate presso la locale caserma dei Carabinieri alle ore 10,44, con la conseguenza che gli occupanti della stessa autovettura non avrebbero potuto trovarsi all'interno dell'ufficio postale alle 10,45, dopo appena un minuto, secondo quanto riferito dalla direttrice dell'ufficio. La Corte d'appello avrebbe travisato tale assunto difensivo, motivando invece con riguardo alla coerenza tra l'orario risultante sulla base di dette telecamere e quanto dichiarato dalla teste [OSCURATO:PERSONA]. Sotto un secondo profilo, il ricorrente lamenta il travisamento della prova con riguardo alla non corrispondenza tra i passamontagna sequestrati e il cappellino indossato da uno degli occupanti dell'autovettura di cui aveva l'uso, atteso che dal fascicolo processuale risultava che i suddetti passamontagna non avevano alcun disegno color oro o stella nella parte frontale, come aveva invece il cappellino descritto dalla teste [OSCURATO:PERSONA]. Con la conseguenza che il fatto che, in detti passamontagna, era stata rinvenuta una traccia biologica a sé riconducibile non poteva costituire elemento sufficiente per ritenere la sua partecipazione alla tentata rapina. Pertanto, la motivazione della Corte d'appello sarebbe frutto di una lettura distorta degli atti processuali, con travisamento della prova in quanto la stessa Corte avrebbe fondato il proprio convincimento su delle prove incontestabilmente diverse da quelle contenute nel fascicolo processuale. 2.2 Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione dell'art. 63 cod. proc. pen., per avere la Corte d'appello ritenuto l'utilizzabilità delle dichiarazioni da lui rese, il giorno successivo alla tentata rapina, ai Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA], nonostante tali Carabinieri fossero consapevoli che egli era già indagato per detto reato e nonostante le dichiarazioni - secondo quanto affermato dal Commisso in sede di interrogatorio di garanzia - fossero stare rese a seguito di domande poste dagli stessi Carabinieri, sicché non potevano essere ritenute spontanee;connotazione, questa della spontaneità delle dichiarazioni, in ordine alla quale la Corte d'appello ha omesso di motivare. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce la violazione dell'art. 56, commi terzo e quarto, cod. pen., l'illogicità della motivazione e il travisamento della prova al riguardo. Sostiene che, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte d'appello, i due rapinatori avevano desistito dall'azione volontariamente e non per l'indisponibilità del denaro - che, invece, era disponibile, essendo stato effettuato il primo pagamento - o per le urla dell'utente [OSCURATO:PERSONA], che preannunziava l'arrivo dei Carabinieri. Deduce inoltre che la Corte d'appello ha omesso di motivare in ordine all'applicazione della circostanza attenuante speciale di cui al quarto comma dell'art. 56 cod. pen., che era stata richiesta nell'atto di appello, sull'assunto che era stato volontariamente impedito l'evento. 2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce la violazione degli artt. 133 e 62-bis cod. pen. e vizio di motivazione, lamentando l'insufficienza della motivazione della sentenza impugnata in ordine al diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è inammissibile. 1.1. Costituisce un orientamento consolidato della Corte di cassazione quello secondo cui, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cosiddetta "doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (tra le tante: Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615- 01). È parimenti consolidato, nella giurisprudenza di legittimità, il principio secondo cui, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 35963 del 03/12/2020, Tassoni, Rv. 280155-01; Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, L., Rv. 272018-01; Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Buonfine, Rv. 256837-01). Costituisce, ancora, un principio pacificamente accolto dalla Corte di cassazione - e anch'esso, come i precedenti, condiviso dal Collegio - quello secondo cui, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali a imporre una diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747- 01; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01). Si deve pure rammentare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di prova indiziaria, alla Corte di Cassazione compete il sindacato sulle massime di esperienza adottate nella valutazione degli indizi, nonché la verifica della completezza, della correttezza e della logicità del ragionamento seguito e delle argomentazioni sostenute per qualificare l'elemento indiziario, ma non, anche, un nuovo accertamento che ripeta l'esperienza conoscitiva del giudice del merito (Sez. 5, n. 602 del 14/11/2013, Ungureanu, Rv. 258677-01; Sez. 6, n. 20474 del 15/11/2002, Caracciolo, Rv. 25245-01). 1.2. Ciò rammentato, con riguardo al primo profilo del motivo, va osservato che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte d'appello ha motivato sulla congruenza tra l'orario (le 10.44) in cui l'autovettura in uso al Commisso era stata videofilmata dalle telecamere installate presso la caserma dei Carabinieri di Caraffa del Bianco e quello della tentata rapina. Essa ha infatti motivato che «congruente con questa scansione temporale appare anche l'orario in cui la Fiat 500 è stata inquadrata dalle telecamere della caserma dei Carabinieri di Caraffa del Bianco, ovvero alle ore 10,44, posto che la stessa (per come si ricava dalla fotogrammetria a fol. 4 del fascicolo processuale) è posta anch'essa nel centro abitato del paese a poca distanza dall'ufficio postale». Tale vicinanza della caserma dei Carabinieri all'ufficio postale dove fu compiuta la tentata rapina - entrambi collocati nel centro abitato del («piccolo») paese di Caraffa del Bianco - risultante dalla menzionata fotogrammetria, non è stata contestata dal ricorrente e legittima pienamente, sul piano della logicità del discorso motivazionale, la conclusione della Corte d'appello circa la possibilità che, subito dopo le 10,44, come dichiarato dalla direttrice dell'ufficio postale (cfr. pag. 3 della sentenza di primo grado), l'autovettura in uso al Commisso potesse avere raggiunto l'ufficio postale e lo stesso Commisso potesse avervi fatto irruzione. Con riguardo al secondo profilo del motivo, si deve parimenti escludere qualsiasi travisamento delle risultanze probatorie acquisite o illogicità delle argomentazioni seguite dalla Corte d'appello. Anzitutto, appare evidente la logicità dell'attribuzione, da parte della Corte d'appello, di un'assai significativa valenza indiziaria all'elemento del ritrovamento, nelle immediate vicinanze dell'ufficio postale (a circa 100 metri), di due cappellini, con due fori praticati nella parte frontale, uno dei quali contenente tracce biologiche attribuibili, con alto grado di probabilità (1,045 milioni di volte più probabile rispetto all'ipotesi contraria), al profilo genotipico di [OSCURATO:PERSONA]. Elemento che questi non risultava avere in nessun modo spiegato. In secondo luogo, per quanto più specificamente attiene al profilo di censura, nessun travisamento o illogicità emergono alla luce delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] secondo cui uno degli uomini a bordo della Fiat 500 indossava un cappellino di colore nero e oro con una stella nella parte frontale, atteso che è ben possibile e, di più, del tutto verosimile, che, per perpetrare la tentata rapina, i rei avessero utilizzato degli altri cappellini - quelli, appunto, poi abbandonati nelle vicinanze dell'ufficio postale e sottoposti a sequestro - cui avevano (precedentemente) praticato due fori nella parte frontale. Più in generale, si deve ritenere la completezza, correttezza e logicità del ragionamento e delle argomentazioni seguiti dalla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] - e, prima, dal Tribunale di Locri - nel ritenere la gravità, precisione e concordanza dei vari indizi a carico del Commisso, costituiti da: le riprese delle telecamere installate presso la caserma dei Carabinieri di Caraffa del Bianco, le quali mostravano il passaggio della Fiat 500 in uso al Commisso poco prima che i rapinatori facessero irruzione nell'ufficio postale, in un luogo e in un orario compatibili con quelli della tentata rapina; le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] la quale, in occasione dell'espletata individuazione fotografica, aveva anche ravvisato una forte somiglianza tra la fotografia del Commisso e uno dei due uomini che aveva visto prima, intorno alle 10,40, a bordo della Fiat 500 e poi, poco dopo, all'esterno dell'ufficio postale; il ritrovamento, nelle vicinanze dell'ufficio postale, di due cappellini, con due fori praticati nella parte frontale, uno dei quali contenente tracce biologiche attribuibili, con un alto grado di probabilità, al profilo genotipico di [OSCURATO:PERSONA]; la falsità dell'alibi fornito dal Commisso - che aveva giustificato la sua presenza a Caraffa del Bianco il giorno della tentata rapina asserendo di avere avuto un incontro con una donna coniugata, con la quale si sarebbe trattenuto dal primo mattino sino alle ore 11, della quale, per ragioni di riservatezza, non poteva fare il nome - circostanza smentita sia dal transito dell'autovettura Fiat 500 del Commisso davanti alla caserma dei carabinieri alle ore 10,44, sia dalle dichiarazioni della Medici, sia dall'effettuazione, alle ore 10,13, di una telefonata alla fidanzata. Da ciò l'inammissibilità del motivo. 2. Il secondo motivo è inammissibile. Si deve preliminarmente ribadire che, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione, nel giudizio abbreviato sono utilizzabili a fini di prova le dichiarazioni spontanee rese dalla persona sottoposta alle indagini alla polizia giudiziaria, perché l'art. 350, comma 7, cod. proc. pen., ne limita l'inutilizzabilità esclusivamente al dibattimento (tra le tantissime: Sez. 5, n. 32015 del 15/03/2018, Carlucci, Rv. 273642-01; Sez. 5, n. 13917 del 16/02/2017, Pernicola, Rv. 269598-01). Inoltre, nel giudizio abbreviato sono utilizzabili anche le dichiarazioni rese spontaneamente alla polizia giudiziaria da soggetto che non abbia ancora formalmente assunto la qualità di indagato (Sez. 5, n. 6346 del 16/01/2014, Pagone, Rv. 258960-01; Sez. 4, n. 04/12/2013, Mastino, Rv. 258216-01; Sez. 5, n. 18519 del 20/02/2013, Cecchetti, Rv. 256236-01). Pertanto, ai fini dell'utilizzabilità della dichiarazioni del Commisso, non rileva, in senso contrario, che lo stesso potesse essere o no già formalmente indagato per la tentata rapina. Quanto alla spontaneità, nella specie, delle dichiarazioni, la Corte d'appello, con valutazione di merito, ha accertato che le dichiarazioni del Commisso erano inquadrabili nella categoria di quelle «spontanee» (pag. 5 della sentenza impugnata). Tale inquadramento non è scalfito dalla doglianza in esame, la quale, al fine di smentirlo, si limita a fare generico riferimento a quanto sarebbe stato asseritamente affermato dallo stesso Commisso in sede di interrogatorio di garanzia, senza neppure indicare quali fossero, al riguardo, le risultanze del verbale nel quale le dichiarazioni del Commisso erano state documentate ai sensi dell'art. 357, comma 2, lett. b) , cod. proc. pen. 3. Il terzo motivo è inammissibile. La giurisprudenza di legittimità è ferma nell'asserire che, in tema di desistenza dal delitto e di recesso attivo, la decisione, rispettivamente, di interrompere l'azione criminosa o di porre in essere una diversa condotta finalizzata a scongiurare l'evento deve essere il frutto di una scelta volontaria dell'agente, non riconducibile a una causa indipendente dalla sua volontà o necessitata da fattori esterni (Sez. 3, n. 17518 del 28/11/2018, T., Rv. 275647-01; Sez. 4, n. 12240 del 13/02/2018, Federico, Rv. 272535-01, quest'ultima relativa, in particolare, alla desistenza dal delitto). Nel caso di specie, la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] ha motivato che la scelta del Commisso e del suo complice di allontanarsi dall'ufficio postale senza impossessarsi del denaro non poteva ritenersi volontaria in quanto doveva essere ricondotta sia al fatto che il denaro era chiuso nella cassaforte, la quale non poteva essere aperta dalla direttrice (che, in realtà, non aveva ancora effettuato il primo pagamento; pag. 3 della sentenza di primo grado), sia al fatto che l'utente [OSCURATO:PERSONA] aveva urlato che al di fuori dell'ufficio postale erano già presenti i Carabinieri. Si tratta, all'evidenza, di una valutazione di merito - idonea a escludere sia la desistenza dal delitto sia, implicitamente, il recesso attivo - la quale, oltre a rispettare il suddetto principio, affermato dalla Corte di cassazione, non risulta né contraddittoria né manifestamente illogica, sicché, ai sensi della lett. e) del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen., non può essere censurata in questa sede di legittimità. 4. Il quarto motivo è inammissibile. Costituisce un orientamento consolidato della Corte di cassazione quello secondo cui l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse attenuanti (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590-01; Sez. 1, n. 3529 del 22/09/1993, Stelitano, Rv. 155339-01). La Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] ha rispettato tale principio, avendo legittimamente motivato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche sull'assenza di elementi di segno positivo («[n]on vi sono invero elementi di segno possibilmente positivo sulla base dei quali possono essere riconosciute all'imputato le circostanze attenuanti generiche»), i quali, del resto, non sono prospettati neppure dal ricorrente. 5. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagam