Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2024

Cassazione n. 42935/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di BRINDISIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA] 1.11 GUP del tribunale di Brindisi, con sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen., ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni due di reclusione, con sospensione condizionale, per il reato di cui all'art. 589 bis Cds.

Applicava altresì all'imputato la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per anni due.

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza lamentando vizio di motivazione con riferimento alla misura della sanzione accessoria irrogata.

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

In ordine alla determinazione della durata della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, fissata in anni due, il GUP ha argomentato in ordine alla gravità del fatto e alla pericolosità della condotta di guida, poiché l'imputato era stato trovato in stato di ebbrezza.

Al riguardo, la sentenza contiene anche una ponderazione circa le ragioni di scelta della meno grave sanzione della sospensione, anzìchè della revoca (Corte Cost. n.88/2019).

Va inoltre rilevato che la sanzione della sospensione è stata contenuta nei limiti del medio edittale (la misura fissata dalla norma è fino a 4 anni) e che anche in materia di sanzioni accessorie è consolidato il principio per cui la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di legge con il richiamo alla gravità della violazione e comunque alla congruità della sanzione irrogata, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la durata della sanzione sia superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 4, n. 21574 del 29/01/2014, Armanetti, Rv. 259211 01; Sez.

F - n. 24023 del 20/08/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279635 - 02).

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 23 settembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]\ [OSCURATO:PERSONA] den e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di BRINDISIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA] 1.11 GUP del tribunale di Brindisi, con sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen., ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni due di reclusione, con sospensione condizionale, per il reato di cui all'art. 589 bis Cds. Applicava altresì all'imputato la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per anni due. 2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza lamentando vizio di motivazione con riferimento alla misura della sanzione accessoria irrogata. 3. Il ricorso è manifestamente infondato. In ordine alla determinazione della durata della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, fissata in anni due, il GUP ha argomentato in ordine alla gravità del fatto e alla pericolosità della condotta di guida, poiché l'imputato era stato trovato in stato di ebbrezza. Al riguardo, la sentenza contiene anche una ponderazione circa le ragioni di scelta della meno grave sanzione della sospensione, anzìchè della revoca (Corte Cost. n.88/2019). Va inoltre rilevato che la sanzione della sospensione è stata contenuta nei limiti del medio edittale (la misura fissata dalla norma è fino a 4 anni) e che anche in materia di sanzioni accessorie è consolidato il principio per cui la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di legge con il richiamo alla gravità della violazione e comunque alla congruità della sanzione irrogata, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la durata della sanzione sia superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 4, n. 21574 del 29/01/2014, Armanetti, Rv. 259211 01; Sez. F - n. 24023 del 20/08/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279635 - 02). 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 23 settembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]\ [OSCURATO:PERSONA] den e
Sentenza Cassazione n. 42935/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris