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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 maggio 1981

Cassazione n. 14167/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/05/1981 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/12/1977 avverso la sentenza del 09/02/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 37274/2022 Rilevato che gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Brindisi di condanna per il reato di tentato furto aggravato; Considerato che i ricorsi — che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità e il diniego del proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen. — sono generici per indeterminatezza perché il motivo comune è privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata (se non alcune, sparute, circostanze di fatto) e non si confronta con le argomentazioni della Corte di appello, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 22 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/05/1981 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/12/1977 avverso la sentenza del 09/02/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 37274/2022 Rilevato che gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Brindisi di condanna per il reato di tentato furto aggravato; Considerato che i ricorsi — che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità e il diniego del proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen. — sono generici per indeterminatezza perché il motivo comune è privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata (se non alcune, sparute, circostanze di fatto) e non si confronta con le argomentazioni della Corte di appello, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 14167/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris