Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25900/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

O [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta dal difensore dell'imputato, giudicato in assenza nel corso del giudizio di primo grado, prima del 24 agosto 2024, senza depositare lo specifico mandato a impugnare contenente la dichiarazione o elezione di domicilio; Ricordato che vige il principio in forza del quale la disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1 -ter, cod. proc. pen., abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024, continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024 (Sez: Un., n. 13808 del 24/10/2024, dep. 2025 Rv. 287855-01); Considerato che il motivo di ricorso che contesta tale interpretazione dell'art. 581, comma 1 -ter, cod. proc. pen., abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024, è manifestamente infondato, poiché chiede l'applicazione retroattiva della legge n. 114 del 2024; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta dal difensore dell'imputato, giudicato in assenza nel corso del giudizio di primo grado, prima del 24 agosto 2024, senza depositare lo specifico mandato a impugnare contenente la dichiarazione o elezione di domicilio; Ricordato che vige il principio in forza del quale la disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1 -ter, cod. proc. pen., abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024, continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024 (Sez: Un., n. 13808 del 24/10/2024, dep. 2025 Rv. 287855-01); Considerato che il motivo di ricorso che contesta tale interpretazione dell'art. 581, comma 1 -ter, cod. proc. pen., abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024, è manifestamente infondato, poiché chiede l'applicazione retroattiva della legge n. 114 del 2024; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 25900/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris