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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 giugno 1968

Cassazione n. 41791/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/06/1968 avverso la sentenza del 08/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; udite le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato alle conclusioni del Procuratore generale ed a quelle già presentate ed ha altresì richiamato la nota spese depositata per ottenere il rimborso di quelle sostenute nel presente grado. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata è stata emessa l'8 marzo 2021 dalla Corte di appello di Milano, che ha riformato solo quoad poenam la decisione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della stessa città che — all'esito di rito abbreviato — aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per i seguenti reati: - associazione per delinquere finalizzata' al compimento di truffe e falsi; - truffa aggravata ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] - sostituzione di persona; - falso per induzione; - falsificazione di documento di identità.

Secondo i Giudici di merito, l'imputato, insieme ad altri concorrenti oggi non ricorrenti, ha fatto parte di un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe e falsi ed ha concorso nell'attuare le vendite di due immobili con la partecipazione di soggetti diversi dai reali proprietari, del cui ricavato gli autori del fatto si sono appropriati, a danno degli acquirenti.

2. Contro l'anzidetta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia.

2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla conferma della condanna per il reato associativo (capo 1), cui si era giunti benché tutti avessero indicato Perone come un "lupo solitario".

Il suo concorso nei fatti sarebbe stato marginale ed occasionale.

La disponibilità del ricorrente era stata erroneamente definita costante, mentre egli aveva partecipato solo ai fatti concernenti gli episodi di via Negroli e via Inama.

2.2. Il secondo motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai reati di cui ai capi 2), 3) e 4), vale a dire la truffa, la sostituzione di persona e il falso per induzione commessi in relazione alla vendita di un appartamento sito a via Negroli.

Sostiene il ricorrente che, così come aveva fatto il Giudice per le indagini preliminari, anche la Corte di merito ha tratto la prova della colpevolezza di Perone per i reati di cui ai capi predetti dalla confessione per il reato di cui al capo 9) (il reato di cui all'art. 497-bis cod. pen.).

Non è detto che la carta di identità, una volta realizzata, sarebbe poi stata usata per indurre in errore un notaio e il ricorrente aveva sì ricevuto un compenso, ma solo per la falsificazione del documento, e non aveva partecipato alla divisione degli utili dell'intera operazione, come risulta dal foglio manoscritto sequestrato a Colombo.

Sarebbe irrilevante — prosegue il ricorso — l'asserita indicazione agli altri imputati dell'istituto di credito di via Tunisia come banca di appoggio per l'operazione, in quanto la banca non è paragonabile ad un nascondiglio segreto e perché il conto era pacificamente gestito da Colombo.

Quarto alle dichiarazioni eteroaccusatorie di Colombo, Bengala e Tagliacarne, la dichiarazione di questlultimo circa la presenza di Perone fuori allo studio notarile non è stata riscontrata da quelle di Bengala e Colombo.

2.3. Il terzo motivo di ricorso denunzia omessa motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza.

Elementi rilevanti in tal senso — trascurati dalla Corte di merito — deriverebbero dal ruolo marginale rivestito da Perone nella vicenda di via Negro li. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è, nel suo complesso, infondato e va, pertanto, respinto.

1. Il primo motivo di ricorso — che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla conferma della condanna per il reato associativo (capo 1) — è infondato.

Non è manifestamente illogica, infatti, la decisione avversata laddove la Corte di appello ha costruito il giudizio di penale responsabilità sul coinvolgimento dell'imputato in due vicende analoghe piuttosto articolate (per una delle quali la condanna non è oggetto di impugnazione), che hanno richiesto una sinergia con altri soggetti e nelle quali l'imputato ha rivestito ruoli differenti.

Così facendo, la Corte distrettuale ha fatto buon governo della condivisibile esegesi di questa Corte secondo cui, in tema di associazione per delinquere è consentito al giudice, pur nell'autonomia del reato mezzo rispetto ai reati fine, dedurre la prova dell'esistenza del sodalizio criminoso dalla commissione dei delitti rientranti nel programma comune e dalle loro modalità esecutive, posto che attraverso essi si manifesta in concreto l'operatività dell'associazione medesima (Sez.

U, n. 10 del 28/03/2001, Cinalli e altri, Rv. 218376; Sez. 2, n. 19435 del 31/03/2016, Ficara, Rv. 266670; Sez. 2, n. 2740 del 19/12/2012, dep. 2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 254233).

2. Il secondo motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai reati di cui ai capi 2), 3) e 4), vale a dire la truffa, la sostituzione di persona e il falso per induzione commessi in relazione alla vendita di un appartamento sito a via Negroli.

Ebbene, le doglianze del ricorrente sono infondate e, per molti versi, lambiscono l'inammissibilità.

Il ragionamento svolto dalla Corte di appello, infatti, sia pur sintetico, non mostra tratti di manifesta illogicità, laddove, rispetto ad un soggetto come l'imputato, coinvolto appieno in un fatto analogo insieme ad alcuni dei medesimi coimputati (la vendita truffaldina dell'appartamento di via Inama, sulla quale non vi è ricorso), ha valorizzato, quali indici di partecipazione anche a questo episodio, la fornitura della carta di identità falsa della proprietaria dell'appartamento, l'indicazione della banca di appoggio dell'operazione ed i contatti telefonici con i correi (in quest'ultimo richiamando la pag. 19 della sentenza di primo grado).Quanto al tema delle dichiarazioni di Tagliacarne laddove questi aveva indicato Perone come presente fuori lo studio del [OSCURATO:PERSONA] in occasione della vendita dell'appartamento di via Negroli — in tesi non riscontrate da quelle degli altri coimputati — la censura del ricorrente implica valutazioni del materiale probatorio inibite nel giudizio di legittimità.

D'altra parte, la parte pare pretendere una convergenza delle dichiarazioni dei chiamanti in correità su ogni aspetto specifico della narrazione che non è richiesta dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 6, n. 47108 del 08/10/2019, Bombardino, Rv. 277393 ; Sez. 2, n. 13473 del 04/03/2008, Lucchese e altro, Rv. 239744).

3. Riguardo l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato giacché la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, facendo riferimento alle plurime condanne pregresse del prevenuto che hanno imposto di non accedere al trattamento di favore.

Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando nega la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244).

4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione di quelle sostenute nel presente giudizio di cassazione dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro 1200,00, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/06/1968 avverso la sentenza del 08/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; udite le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato alle conclusioni del Procuratore generale ed a quelle già presentate ed ha altresì richiamato la nota spese depositata per ottenere il rimborso di quelle sostenute nel presente grado. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata emessa l'8 marzo 2021 dalla Corte di appello di Milano, che ha riformato solo quoad poenam la decisione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della stessa città che — all'esito di rito abbreviato — aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per i seguenti reati: - associazione per delinquere finalizzata' al compimento di truffe e falsi; - truffa aggravata ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] - sostituzione di persona; - falso per induzione; - falsificazione di documento di identità. Secondo i Giudici di merito, l'imputato, insieme ad altri concorrenti oggi non ricorrenti, ha fatto parte di un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe e falsi ed ha concorso nell'attuare le vendite di due immobili con la partecipazione di soggetti diversi dai reali proprietari, del cui ricavato gli autori del fatto si sono appropriati, a danno degli acquirenti. 2. Contro l'anzidetta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla conferma della condanna per il reato associativo (capo 1), cui si era giunti benché tutti avessero indicato Perone come un "lupo solitario". Il suo concorso nei fatti sarebbe stato marginale ed occasionale. La disponibilità del ricorrente era stata erroneamente definita costante, mentre egli aveva partecipato solo ai fatti concernenti gli episodi di via Negroli e via Inama. 2.2. Il secondo motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai reati di cui ai capi 2), 3) e 4), vale a dire la truffa, la sostituzione di persona e il falso per induzione commessi in relazione alla vendita di un appartamento sito a via Negroli. Sostiene il ricorrente che, così come aveva fatto il Giudice per le indagini preliminari, anche la Corte di merito ha tratto la prova della colpevolezza di Perone per i reati di cui ai capi predetti dalla confessione per il reato di cui al capo 9) (il reato di cui all'art. 497-bis cod. pen.). Non è detto che la carta di identità, una volta realizzata, sarebbe poi stata usata per indurre in errore un notaio e il ricorrente aveva sì ricevuto un compenso, ma solo per la falsificazione del documento, e non aveva partecipato alla divisione degli utili dell'intera operazione, come risulta dal foglio manoscritto sequestrato a Colombo. Sarebbe irrilevante — prosegue il ricorso — l'asserita indicazione agli altri imputati dell'istituto di credito di via Tunisia come banca di appoggio per l'operazione, in quanto la banca non è paragonabile ad un nascondiglio segreto e perché il conto era pacificamente gestito da Colombo. Quarto alle dichiarazioni eteroaccusatorie di Colombo, Bengala e Tagliacarne, la dichiarazione di questlultimo circa la presenza di Perone fuori allo studio notarile non è stata riscontrata da quelle di Bengala e Colombo. 2.3. Il terzo motivo di ricorso denunzia omessa motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza. Elementi rilevanti in tal senso — trascurati dalla Corte di merito — deriverebbero dal ruolo marginale rivestito da Perone nella vicenda di via Negro li. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è, nel suo complesso, infondato e va, pertanto, respinto. 1. Il primo motivo di ricorso — che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla conferma della condanna per il reato associativo (capo 1) — è infondato. Non è manifestamente illogica, infatti, la decisione avversata laddove la Corte di appello ha costruito il giudizio di penale responsabilità sul coinvolgimento dell'imputato in due vicende analoghe piuttosto articolate (per una delle quali la condanna non è oggetto di impugnazione), che hanno richiesto una sinergia con altri soggetti e nelle quali l'imputato ha rivestito ruoli differenti. Così facendo, la Corte distrettuale ha fatto buon governo della condivisibile esegesi di questa Corte secondo cui, in tema di associazione per delinquere è consentito al giudice, pur nell'autonomia del reato mezzo rispetto ai reati fine, dedurre la prova dell'esistenza del sodalizio criminoso dalla commissione dei delitti rientranti nel programma comune e dalle loro modalità esecutive, posto che attraverso essi si manifesta in concreto l'operatività dell'associazione medesima (Sez. U, n. 10 del 28/03/2001, Cinalli e altri, Rv. 218376; Sez. 2, n. 19435 del 31/03/2016, Ficara, Rv. 266670; Sez. 2, n. 2740 del 19/12/2012, dep. 2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 254233). 2. Il secondo motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai reati di cui ai capi 2), 3) e 4), vale a dire la truffa, la sostituzione di persona e il falso per induzione commessi in relazione alla vendita di un appartamento sito a via Negroli. Ebbene, le doglianze del ricorrente sono infondate e, per molti versi, lambiscono l'inammissibilità. Il ragionamento svolto dalla Corte di appello, infatti, sia pur sintetico, non mostra tratti di manifesta illogicità, laddove, rispetto ad un soggetto come l'imputato, coinvolto appieno in un fatto analogo insieme ad alcuni dei medesimi coimputati (la vendita truffaldina dell'appartamento di via Inama, sulla quale non vi è ricorso), ha valorizzato, quali indici di partecipazione anche a questo episodio, la fornitura della carta di identità falsa della proprietaria dell'appartamento, l'indicazione della banca di appoggio dell'operazione ed i contatti telefonici con i correi (in quest'ultimo richiamando la pag. 19 della sentenza di primo grado).Quanto al tema delle dichiarazioni di Tagliacarne laddove questi aveva indicato Perone come presente fuori lo studio del [OSCURATO:PERSONA] in occasione della vendita dell'appartamento di via Negroli — in tesi non riscontrate da quelle degli altri coimputati — la censura del ricorrente implica valutazioni del materiale probatorio inibite nel giudizio di legittimità. D'altra parte, la parte pare pretendere una convergenza delle dichiarazioni dei chiamanti in correità su ogni aspetto specifico della narrazione che non è richiesta dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 6, n. 47108 del 08/10/2019, Bombardino, Rv. 277393 ; Sez. 2, n. 13473 del 04/03/2008, Lucchese e altro, Rv. 239744). 3. Riguardo l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato giacché la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, facendo riferimento alle plurime condanne pregresse del prevenuto che hanno imposto di non accedere al trattamento di favore. Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando nega la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244). 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione di quelle sostenute nel presente giudizio di cassazione dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro 1200,00, oltre accessori di legge. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA]
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