CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 36279/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 17272-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controrkorren te - avverso la sentenza n. 632/6/2021 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO L'Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR per la Sicilia che ha confermato la pronuncia della CTP di Ragusa, ove erano accolte le ragioni della contribuente in tema di deduzione perdite su crediti. Segnatamente, il collegio d'appello ha ritenuto applicabile retroattivamente l'interpretazione autentica di cui all'art. 13, terzo comma, d.lgs. n. 147/2015, consentendo quindi di portare a deduzione dei crediti vantati verso società decotte anni dopo la sentenza di fallimento e, comunque, prima dell'anno di imposta 2009. Il ricorso è svolto su unico motivo, cui replica la parte contribuente con tempestivo controricorso. VISTA l'istanza di sospensione ex art. 5, secondo comma, L n. 130/2022, in vigore dal 16 settembre 2022, ai fini della definizione agevolata della controversia, prevista dalla predetta legge; PQM Sospende il giudizio ex art. 5, comma 10, 1. n. 130/2022 fino al 16 gennaio 2023 e rinvia a nuovo ruolo della V sezione civile — Tributaria di questa Corte, a cui dispone siano trasmessi gli atti di causa. Così deciso in