CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21330/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 20 febbraio 2020, con cui il Tribunale di Palermo aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 4 legge n. 110/1975, commesso 1'8 febbraio 2018, condannandolo alla pena di mesi sei di arresto ed C 1.000 di ammenda; rilevato che il ricorrente ha denunciato difetto di motivazione del giudizio sull'elemento soggettivo del reato (primo motivo), e del diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.(secondo motivo) e delle attenuanti generiche (terzo motivo); rilevato che la sentenza di appello ha motivato la decisione con riguardo ai punti oggetto di ricorso; ritenuto che il motivo si risolve nella prospettazione di dissenso rispetto al merito della decisione, senza alcuna critica alla struttura della motivazione e dunque al di là dei limiti del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimità; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 19 aprile