Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2026
ECLI:EU:C:2026:12
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CC0788
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 15 gennaio 2026 (
1
)
Causa C‑788/24
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA] van Wetenschappen,
Vereniging voor Onderzoek en Ontsluiting van [OSCURATO:PERSONA]
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo [OSCURATO:PERSONA] der Nederlanden (Corte suprema dei [OSCURATO:PERSONA])]
«Rinvio pregiudiziale – Diritto d’autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29/CE – Articolo 3, paragrafo 1 – Nozione di “comunicazione al pubblico” – Pubblicazione su un sito [OSCURATO:PERSONA] – Accesso, tramite una rete privata virtuale (VPN), a un contenuto protetto in un solo Stato membro – Criteri – [OSCURATO:PERSONA] destinato al pubblico di un determinato paese – Misure restrittive – Territorializzazione di [OSCURATO:PERSONA] attraverso blocchi geografici di accesso – Potenziale elusione di tali misure mediante l’uso di un VPN»
Introduzione
1.
La presente domanda di pronuncia pregiudiziale, presentata dallo [OSCURATO:PERSONA] der Nederlanden (Corte suprema dei [OSCURATO:PERSONA]), verte, in sostanza, sull’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (in prosieguo: la «direttiva sul diritto d’autore») (
2
).
2.
Tale domanda si colloca nell’ambito di una controversia tra lo [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «ricorrente nel procedimento principale») (
3
) e la [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), la [OSCURATO:PERSONA] van Wetenschappen ([OSCURATO:PERSONA] delle Scienze dei [OSCURATO:PERSONA]) e la Vereniging voor Onderzoek en Ontsluiting van [OSCURATO:PERSONA] (Associazione per la ricerca e la pubblicazione di testi storici; in prosieguo: l’«Associazione») (in prosieguo, congiuntamente: le «resistenti nel procedimento principale») (
4
) relativamente a un’asserita violazione nei [OSCURATO:PERSONA] del diritto d’autore di cui è titolare la ricorrente nel procedimento principale, derivante dalla pubblicazione, sul sito [OSCURATO:PERSONA] dell’Associazione, di una nuova versione scientifica del diario di [OSCURATO:PERSONA].
3.
Più precisamente, il giudice del rinvio si interroga, in sostanza, sulla portata della nozione di «comunicazione al pubblico» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva sul diritto d’autore e, in particolare, sulla questione se la pubblicazione di un contenuto su un sito [OSCURATO:PERSONA] costituisca una siffatta «comunicazione al pubblico» in uno Stato membro in cui tale contenuto è protetto dal diritto d’autore e in cui tale sito [OSCURATO:PERSONA] è oggetto di un blocco geografico (all’avanguardia dell’evoluzione tecnologica), cosicché può essere consultato solo eludendo tale misura di blocco attraverso un servizio di rete privata virtuale (VPN) o un servizio analogo. Tale questione richiede un bilanciamento tra due interessi tutelati dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), vale a dire, da un lato, il diritto d’autore della ricorrente nel procedimento principale, sancito dall’articolo 17, paragrafo 2, della Carta e, dall’altro, la libertà di espressione e d’informazione delle resistenti nel procedimento principale, garantita dall’articolo 11 di quest’ultima.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
4.
L’articolo 3 della direttiva sul diritto d’autore, intitolato «Diritto di comunicazione di opere al pubblico, compreso il diritto di mettere a disposizione del pubblico altri materiali protetti», enuncia quanto segue al suo paragrafo 1:
«[OSCURATO:PERSONA] membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente».
5.
L’articolo 6 di tale direttiva, intitolato «Obblighi relativi alle misure tecnologiche», così dispone al suo paragrafo 1:
«[OSCURATO:PERSONA] membri prevedono un’adeguata protezione giuridica contro l’elusione di efficaci misure tecnologiche, svolta da persone consapevoli, o che si possano ragionevolmente presumere consapevoli, di perseguire tale obiettivo».
Diritto dei [OSCURATO:PERSONA]
6.
L’articolo 1 dello Auteurswet (legge sul diritto d’autore), del 23 settembre 1912 (
5
), nella versione applicabile al procedimento principale, prevede quanto segue:
«Il diritto d’autore è il diritto esclusivo dell’autore di un’opera letteraria, scientifica o artistica, o dei suoi aventi diritto, di pubblicarla e di riprodurla, salvi i limiti imposti dalla legge».
7.
L’articolo 12 di tale legge elenca quali atti siano (tra l’altro) considerati pubblicazione di un’opera letteraria, scientifica o artistica.
Procedimento principale, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte
8.
La ricorrente nel procedimento principale è titolare del diritto d’autore su alcune versioni del diario di [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: i «documenti protetti») ancora coperte dal diritto d’autore nei [OSCURATO:PERSONA] fino al 2037, mentre tale diritto è scaduto nel corso dell’anno 2016 in diversi altri paesi, tra cui il Belgio (in prosieguo: i «paesi di pubblico dominio») (
6
).
9.
Le resistenti nel procedimento principale hanno pubblicato sul sito [OSCURATO:PERSONA] www.annefrankmanuscripten.org, in lingua neerlandese, un’edizione scientifica integrale dei manoscritti del diario di [OSCURATO:PERSONA], comprese, in particolare, versioni ancora protette dal diritto d’autore nei [OSCURATO:PERSONA], e, nel contempo, hanno adottato le due seguenti misure: da un lato, un sistema di blocco geografico («geoblocking»), mediante il quale tale sito [OSCURATO:PERSONA] è accessibile solo nei paesi di pubblico dominio (
7
), e, dall’altro, quando tale sito è consultato a partire da un paese di pubblico dominio, la richiesta all’internauta di firmare una dichiarazione in cui attesta di accedere a detto sito da uno di tali paesi (
8
).
10.
La ricorrente nel procedimento principale ha presentato ricorso nonché una domanda di provvedimenti provvisori dinanzi al giudice nazionale sostenendo che le resistenti nel procedimento principale hanno violato il suo diritto d’autore, in quanto nei [OSCURATO:PERSONA] i documenti protetti sono accessibili online tramite un VPN. Le resistenti nel procedimento principale sostengono, da parte loro, di aver adottato misure restrittive efficaci volte a prevenire qualsiasi violazione del diritto d’autore.
11.
Avendo i giudici dei procedimenti sommari, sia in primo grado sia in appello, respinto la domanda di provvedimenti provvisori, in ragione del fatto che tutte le resistenti nel procedimento principale avevano compiuto sforzi ragionevoli per impedire o disincentivare l’accesso al sito [OSCURATO:PERSONA] dai [OSCURATO:PERSONA] (
9
), la ricorrente nel procedimento principale ha presentato ricorso per cassazione dinanzi al giudice del rinvio.
12.
In tali circostanze, lo [OSCURATO:PERSONA] der Nederlanden (Corte suprema dei [OSCURATO:PERSONA]) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
Se l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva sul diritto d’autore debba essere interpretato nel senso che una pubblicazione di un’opera su [OSCURATO:PERSONA] può essere considerata come una comunicazione al pubblico in un determinato paese se la pubblicazione è rivolta al pubblico di quel paese. In caso affermativo, quali fattori debbano essere presi in considerazione in tale valutazione.
2)
Se si possa configurare una comunicazione al pubblico in un determinato paese qualora mediante un blocco geografico di accesso (all’avanguardia dell’evoluzione tecnologica) si sia fatto in modo che il sito web sul quale l’opera è pubblicata possa essere raggiunto dal pubblico in quel paese soltanto eludendo la misura di blocco con l’aiuto di un VPN o di un servizio analogo. Se al riguardo assuma rilevanza in che misura il pubblico nel paese bloccato sia disposto e in grado di ottenere accesso al sito web di cui trattasi mediante siffatto servizio. Se per rispondere a tale questione faccia differenza se, oltre alla misura del blocco geografico di accesso, siano stati adottati altri provvedimenti per ostacolare o disincentivare l’accesso al sito web per il pubblico nel paese bloccato.
3)
Qualora la possibilità di eludere la misura di blocco comporti che l’opera pubblicata su [OSCURATO:PERSONA] venga comunicata al pubblico nel paese bloccato, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva sul diritto d’autore, se tale comunicazione venga effettuata da colui che ha pubblicato l’opera su [OSCURATO:PERSONA], sebbene per prendere visione di detta comunicazione sia necessario l’intervento del fornitore del relativo servizio VPN o servizio analogo».
13.
Sono state presentate osservazioni scritte alla Corte dalla ricorrente nel procedimento principale, dalle resistenti nel procedimento principale, dal governo portoghese e dalla Commissione europea. Tali parti hanno inoltre formulato osservazioni orali nell’udienza di discussione tenutasi il 6 ottobre 2025.
[OSCURATO:PERSONA] prima questione pregiudiziale
14.
Con la sua prima questione il giudice del rinvio domanda, in sostanza, se l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva sul diritto d’autore debba essere interpretato nel senso che la pubblicazione di un’opera su [OSCURATO:PERSONA] può essere considerata una «comunicazione al pubblico» in un determinato paese solo se è rivolta al pubblico di tale paese e, eventualmente, quali fattori debbano essere presi in considerazione nell’ambito di tale valutazione. Con tale questione si chiede, in sostanza, se una «comunicazione al pubblico», ai sensi di tale disposizione, debba essere effettivamente rivolta a tale pubblico o se sia sufficiente già il fatto che quest’ultimo possa accedere al sito [OSCURATO:PERSONA] in cui l’opera è pubblicata, anche mediante un mezzo elusivo.
15.
In via preliminare, ricordo che, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva sul diritto d’autore, gli [OSCURATO:PERSONA] membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente (
10
).
16.
Al riguardo, dalla giurisprudenza costante della Corte risulta che la nozione di «comunicazione al pubblico», ai sensi di tale disposizione, deve essere intesa, come sottolineato dal considerando 23 della stessa direttiva, in senso ampio, come comprendente qualsiasi comunicazione al pubblico non presente nel luogo in cui essa ha origine e, quindi, qualsiasi trasmissione o ritrasmissione, di tale natura, di un’opera al pubblico, su filo o senza filo, inclusa la radiodiffusione. Dai considerando 4, 9 e 10 di detta direttiva emerge, infatti, che obiettivo principale di quest’ultima è la realizzazione di un elevato livello di protezione degli autori, consentendo a questi ultimi di ricevere un adeguato compenso per l’utilizzo delle loro opere, in particolare in occasione di una comunicazione al pubblico (
11
).
17.
Conformemente a una giurisprudenza anch’essa costante, la nozione di «comunicazione al pubblico», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della medesima direttiva, combina due elementi cumulativi, ossia un atto di comunicazione di un’opera e la comunicazione di quest’ultima a un pubblico, e implica una valutazione individualizzata (
12
).
18.
La Corte ha inoltre rilevato che tale nozione implica una valutazione individualizzata che presuppone la presa in considerazione di svariati criteri complementari, di natura non autonoma e interdipendenti fra loro (
13
). Poiché tali criteri possono essere presenti, nelle diverse situazioni concrete, con intensità molto variabile, occorre applicarli sia individualmente sia nella loro reciproca interazione (
14
).
19.
Tra tali criteri la Corte ha, da un lato, messo in evidenza il ruolo imprescindibile del gestore della piattaforma e l’intenzionalità del suo intervento. Quest’ultimo realizza infatti un «atto di comunicazione» quando interviene, con piena cognizione delle conseguenze del suo comportamento, per dare ai suoi clienti accesso a un’opera protetta, in particolare allorché, in mancanza di detto intervento, tali clienti non potrebbero, in linea di principio, fruire dell’opera diffusa (
15
). Deve quindi esistere un nesso diretto tra l’intervento del fornitore e l’opera protetta oggetto della comunicazione (
16
). Inoltre, la Corte ha dichiarato che il carattere lucrativo di una comunicazione al pubblico, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva sul diritto d’autore, non è privo di rilevanza, sebbene detto carattere non sia necessariamente una condizione indispensabile per l’esistenza stessa di una tale comunicazione (
17
).
20.
Dall’altro lato, la Corte ha precisato che la nozione di «pubblico» riguarda un numero indeterminato di destinatari potenziali e comprende, peraltro, un numero di persone piuttosto considerevole (
18
). Pertanto, la nozione di «pubblico» presuppone il raggiungimento di una soglia
de minimis
, il che esclude da detta nozione un numero di interessati troppo limitato, se non addirittura insignificante. Per determinare tale numero, occorre tener conto, in particolare, del numero di persone che possono avere accesso contemporaneamente alla medesima opera, ma altresì di quante tra di loro possano avervi accesso in successione (
19
), senza che sia determinante che esse utilizzino o meno tale possibilità (
20
).
21.
La Corte ha inoltre ricordato che, secondo una giurisprudenza costante, un’opera protetta, per essere qualificata come «comunicazione al pubblico», deve essere comunicata secondo modalità tecniche specifiche, diverse da quelle fino ad allora utilizzate o, in mancanza, deve essere rivolta ad un «pubblico nuovo», vale a dire a un pubblico che non sia già stato preso in considerazione dal titolare del diritto nel momento in cui egli ha autorizzato la comunicazione iniziale della sua opera al pubblico (
21
).
22.
Nel caso di specie, ritengo, da un lato, che la pubblicazione online da parte dell’Associazione di un’edizione scientifica integrale dei manoscritti del diario di [OSCURATO:PERSONA] costituisca un «atto di comunicazione» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva sul diritto d’autore. Infatti, senza una tale azione, l’opera non sarebbe, in linea di principio, accessibile al pubblico.
23.
Dall’altro lato, alla luce della giurisprudenza della Corte richiamata al paragrafo 20 delle presenti conclusioni, mi sembra che tale atto di comunicazione abbia raggiunto un «pubblico», nella misura in cui ha offerto a un numero indeterminato di persone la possibilità di accedere ai documenti protetti ai quali prima non avevano accesso, senza che sia determinante il fatto che esse abbiano effettivamente esercitato tale possibilità o che tale atto sia stato rivolto a un pubblico determinato.
24.
Pertanto, propongo di rispondere alla prima questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva sul diritto d’autore deve essere interpretato nel senso che esso non richiede che un atto di pubblicazione di un’opera su un sito [OSCURATO:PERSONA] sia rivolto al pubblico del paese interessato per essere qualificato come «atto di comunicazione al pubblico» in tale paese.
[OSCURATO:PERSONA] seconda questione pregiudiziale
25.
Con la sua seconda questione il giudice del rinvio domanda, in sostanza, se la pubblicazione di un contenuto su un sito [OSCURATO:PERSONA] costituisca una «comunicazione al pubblico» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva sul diritto d’autore in un paese in cui tale contenuto è protetto dal diritto d’autore e in cui tale sito [OSCURATO:PERSONA] è oggetto di un blocco geografico (all’avanguardia dell’evoluzione tecnologica), cosicché può essere consultato solo eludendo tale misura di blocco mediante un servizio VPN o un servizio analogo. Esso chiede inoltre, da un lato, se sia rilevante al riguardo determinare in che misura il pubblico del paese bloccato voglia e possa avere accesso al sito [OSCURATO:PERSONA] in questione mediante siffatto servizio e, dall’altro lato, se sia opportuno adottare misure supplementari volte a ostacolare o disincentivare tale accesso.
26.
In via preliminare, ricordo che, come risulta dai considerando 3 e 31 della direttiva sul diritto d’autore, l’armonizzazione da questa effettuata è intesa a garantire, in particolare nell’ambiente elettronico, un giusto equilibrio tra, da un lato, l’interesse dei titolari dei diritti d’autore e dei diritti connessi alla protezione del loro diritto di proprietà intellettuale, sancito dall’articolo 17, paragrafo 2, della Carta, e, dall’altro, la tutela degli interessi e dei diritti fondamentali degli utenti dei materiali protetti, segnatamente della loro libertà di espressione e d’informazione, garantita dall’articolo 11 della stessa (
22
).
27.
Il rispetto di tale equilibrio appare tanto più complesso quando l’opera protetta è pubblicata su [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, ai fini dell’interpretazione e dell’applicazione della direttiva sul diritto d’autore, e in particolare del suo articolo 3, paragrafo 1, tale giusto equilibrio deve essere ricercato tenendo conto anche della particolare importanza di [OSCURATO:PERSONA] per la libertà di espressione e d’informazione, protetta dall’articolo 11 della Carta (
23
). Del resto, se è vero che, a causa della natura territoriale del diritto d’autore, il titolare di tale diritto su un’opera non può, sulla base dei diritti di cui dispone in uno Stato membro, autorizzare o vietare una comunicazione al pubblico in un altro Stato membro in cui tale diritto è estinto, rimane comunque il fatto che la pubblicazione su un sito [OSCURATO:PERSONA] è, per sua natura, accessibile a tutti gli utenti di [OSCURATO:PERSONA] e non è limitata ai confini territoriali del diritto d’autore.
28.
Nel caso di specie, al fine di non violare i diritti d’autore della ricorrente nel procedimento principale, le resistenti nel procedimento principale, che hanno legalmente pubblicato i documenti protetti su un sito [OSCURATO:PERSONA] da un paese in cui tali documenti sono divenuti di pubblico dominio, hanno messo in atto una misura di blocco geografico per i paesi diversi da quelli di pubblico dominio. Tuttavia, la ricorrente nel procedimento principale, titolare dei diritti su detti documenti in tali paesi, contesta loro l’inefficacia della misura, che gli utenti possono eludere tramite un servizio VPN.
29.
A tal proposito, ricordo che le misure di blocco geografico dell’accesso costituiscono strumenti di gestione dei diritti digitali («digital rights management»), destinati a tutelare i diritti d’autore, che sono a loro volta garantiti dal diritto dell’Unione (
24
). La Corte ha, in particolare, considerato che il titolare del diritto d’autore, adottando misure tecnologiche di protezione contro il
framing
di un’opera protetta messa a disposizione su [OSCURATO:PERSONA], limita la cerchia di persone cui tale opera è resa accessibile agli utenti del sito web sul quale la stessa è stata inizialmente comunicata (
25
).
30.
Pertanto, come sottolineato dall’avvocato generale Szpunar nelle conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA], se il titolare del diritto d’autore (o il suo licenziatario) ha applicato un blocco geografico, le sue trasmissioni sono destinate soltanto alle persone che accedono ai contenuti protetti dal territorio indicato da tale titolare (ossia, dal territorio in cui l’accesso non è bloccato). In una tale situazione, detto titolare non realizza quindi una comunicazione al pubblico nel resto dei territori (
26
).
31.
Invero, com’è noto, nessuna misura di protezione ha, in assoluto, carattere inviolabile, né nel mondo virtuale, né in quello reale (
27
). Qualsiasi protezione resta passibile di elusione o violazione, cosicché l’obiettivo può solo essere quello di rafforzarne il livello di affidabilità. Ciò vale anche per i dispositivi di blocco geografico (
28
).
32.
Tuttavia, il fatto che gli utenti riescano ad eludere una misura di blocco geografico adottata per limitare l’accesso a un’opera protetta non può, di per sé, portare a considerare il soggetto autore di tale blocco come responsabile di una comunicazione al pubblico di tale opera nel territorio in cui l’accesso dovrebbe essere impedito. Adottare un’interpretazione del genere equivarrebbe a ostacolare qualsiasi gestione dei diritti d’autore su [OSCURATO:PERSONA] a livello territoriale e conferirebbe necessariamente un carattere globale a qualsiasi comunicazione al pubblico effettuata online (
29
). Come sottolineato dalla Commissione nelle sue osservazioni scritte, il titolare di un diritto esclusivo su un’opera non ha il diritto di autorizzare o di vietare, sulla base del diritto che gli è riconosciuto in uno Stato membro, una comunicazione al pubblico in un altro Stato membro in cui tale diritto ha cessato di produrre effetti.
33.
Ritengo pertanto che, quando il responsabile della pubblicazione mette online su un sito [OSCURATO:PERSONA] un’opera protetta dal diritto d’autore in alcuni paesi e adotta efficaci misure tecnologiche volte a prevenire atti non autorizzati dal titolare del diritto d’autore, quali un dispositivo di blocco geografico di accesso a tale sito [OSCURATO:PERSONA] nei paesi in cui l’opera è ancora protetta dal diritto d’autore, tale responsabile non può essere considerato autore di una comunicazione al pubblico di tale opera protetta in questi ultimi paesi. Diverso sarebbe il caso se le misure tecnologiche adottate dal suddetto responsabile si rivelassero deliberatamente inefficaci, in modo tale da poter essere facilmente eluse (
30
). Del resto, spetta agli [OSCURATO:PERSONA] membri, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva sul diritto d’autore, adottare misure positive volte a garantire la tutela del diritto d’autore, quali sanzioni efficaci nei confronti di coloro che violano la protezione conferita a tale diritto.
34.
Nel caso di specie, come risulta dalla decisione di rinvio, le resistenti nel procedimento principale hanno introdotto una misura di blocco geografico di accesso al sito [OSCURATO:PERSONA] in questione, qualificata come «all’avanguardia dell’evoluzione tecnologica» («state of the art»), e un sistema di allerta che, quando una consultazione avviene da un paese di pubblico dominio, richiede all’utente di firmare una dichiarazione in cui attesta di accedere a tale sito [OSCURATO:PERSONA] da uno dei paesi di pubblico dominio (
31
).
35.
A tale riguardo, se è pur vero che spetta al giudice del rinvio valutare, alla luce degli elementi sopra esposti, l’efficacia delle misure tecnologiche adottate dalle resistenti nel procedimento principale, spetta tuttavia alla Corte fornirgli indicazioni utili a tal fine per consentirgli di dirimere la controversia di cui è investito (
32
).
36.
In primo luogo, rilevo innanzitutto che una
misura di blocco geografico
, come quella adottata nella fattispecie, è, in linea di principio, l’unico dispositivo attualmente in grado di limitare l’accesso a un sito [OSCURATO:PERSONA] su base territoriale e costituisce, essendo «all’avanguardia dell’evoluzione tecnologica», una misura adeguata per garantire, nella misura del possibile, la tutela dei diritti d’autore della ricorrente nel procedimento principale (
33
). Ciò detto, è importante ricordare al contempo che, come esposto al paragrafo 31 delle presenti conclusioni, nessuna tecnologia è infallibile, il che implica la necessità – e il corrispondente obbligo per il titolare del sito [OSCURATO:PERSONA] – di procedere regolarmente a una valutazione dei nuovi rischi di elusione e di adottare eventualmente misure complementari volte a prevenire siffatte elusioni (
34
).
37.
La
volontà degli utenti di eludere il blocco geografico
per accedere al sito [OSCURATO:PERSONA] in questione, menzionata dal giudice del rinvio nell’ambito della seconda questione pregiudiziale, non costituisce, a mio avviso, un criterio decisivo per valutare l’efficacia delle misure adottate dalle resistenti nel procedimento principale, a causa del suo carattere soggettivo. Per contro, il ricorso da parte degli utenti a mezzi o comportamenti illeciti per eludere il blocco costituisce un elemento rilevante di cui tenere conto, poiché le resistenti nel procedimento principale non possono essere ritenute responsabili, al di là dell’adozione di efficaci misure restrittive, dei comportamenti illeciti di terzi.
38.
Infine,
l’adozione di misure supplementari
volte a impedire o disincentivare l’accesso del pubblico al sito [OSCURATO:PERSONA] di cui trattasi nel paese bloccato, quali quelle adottate nella fattispecie (
35
), costituisce un elemento accessorio ma nondimeno rilevante ai fini della valutazione dell’effetto dissuasivo dell’insieme delle misure per il pubblico di tale paese (
36
).
39.
In secondo luogo, gli argomenti avanzati dalla ricorrente nel procedimento principale non mi sembrano convincenti. Innanzitutto, il fatto che
il sito sia pubblicato in lingua neerlandese
non costituisce, di per sé, un indizio della volontà delle resistenti nel procedimento principale di rivolgersi al pubblico dei [OSCURATO:PERSONA], poiché si tratta, da un lato, della lingua originale del diario di [OSCURATO:PERSONA] (e non di una traduzione) e, dall’altro, di una delle lingue ufficiali dei paesi in cui hanno sede le resistenti nel procedimento principale.
40.
Poi, neanche la scelta di un
nome di dominio generico
(«.org») per l’indirizzo URL del sito [OSCURATO:PERSONA], anziché un nome di dominio nazionale («.be»), costituisce un criterio determinante. Infatti, da un lato, il nome di dominio «.org» è frequentemente utilizzato da organizzazioni quali le resistenti nel procedimento principale e, dall’altro, la pubblicazione non si limita a un pubblico belga, ma si rivolge a tutti i paesi di pubblico dominio (
37
).
41.
Infine, ritengo che le
misure alternative
prospettate dalla ricorrente nel procedimento principale nelle sue osservazioni scritte e orali non possano essere imposte nelle circostanze del caso di specie. Ad eccezione della soluzione radicale consistente nel rinunciare alla pubblicazione dell’opera (o nel diffondere solo parzialmente i documenti protetti), che ovviamente non può essere considerata una misura proporzionata, la ricorrente nel procedimento principale ha proposto, in particolare, un accesso analogo a quello dei terminali delle biblioteche o un’eventuale limitazione dell’accesso a un pubblico di abbonati, tramite una connessione protetta da nome utente e password. Tali misure potrebbero costituire mezzi supplementari e molto efficaci per limitare l’accesso ai documenti protetti. Tuttavia, la loro adozione comporterebbe l’introduzione di un modello di pubblicazione «chiuso», completamente diverso da quello, più aperto, legittimamente scelto dalle resistenti nel procedimento principale, che limiterebbe notevolmente la loro libertà d’informazione nei paesi di pubblico dominio (
38
). Di conseguenza, la soluzione suggerita nell’ambito delle presenti conclusioni, sebbene garantisca una protezione del diritto d’autore meno rigorosa, mi sembra essere l’unica possibile e proporzionata, tenuto conto del carattere particolarmente restrittivo delle misure proposte dalla ricorrente nel procedimento principale.
42.
[OSCURATO:PERSONA] base di tutti gli elementi sopra esposti, propongo di rispondere alla seconda questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva sul diritto d’autore deve essere interpretato nel senso che la pubblicazione di un contenuto su un sito [OSCURATO:PERSONA] non costituisce una «comunicazione al pubblico» in un paese in cui tale contenuto è protetto dal diritto d’autore e in cui tale sito [OSCURATO:PERSONA] è oggetto di un blocco geografico efficace, eventualmente integrato da altre misure non tecnologiche volte a limitare o disincentivare l’accesso e che hanno un effetto dissuasivo nel paese bloccato, tenuto conto delle circostanze del caso di specie e segnatamente della capacità degli utenti del paese bloccato di eludere tali misure mediante un servizio VPN o un servizio analogo e del fatto che i fornitori nel paese di pubblico dominio non possono essere assoggettati a oneri irragionevoli.
[OSCURATO:PERSONA] terza questione pregiudiziale
43.
Con la sua terza questione il giudice del rinvio domanda, in sostanza, se, qualora la possibilità di eludere la misura di blocco geografico comportasse una comunicazione al pubblico dell’opera pubblicata su [OSCURATO:PERSONA] nel paese bloccato, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva sul diritto d’autore, tale comunicazione sia imputabile a colui che ha pubblicato l’opera su [OSCURATO:PERSONA], sebbene non sia possibile avervi accesso senza l’intervento del fornitore del servizio VPN in questione o di un servizio analogo.
44.
In via preliminare, ritengo che, tenuto conto della risposta proposta alla seconda questione pregiudiziale, non sia necessario rispondere a tale terza questione, che si basa sul presupposto che la pubblicazione dei documenti protetti nella fattispecie costituisca una «comunicazione al pubblico», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva sul diritto d’autore, nel paese bloccato, tenuto conto della possibilità di eludere la misura di blocco geografico tramite servizi VPN o servizi analoghi. Ciò posto, nei paragrafi seguenti fornirò alcune precisazioni sulla questione se, nel caso di specie, la comunicazione al pubblico, non imputabile all’autore della pubblicazione su [OSCURATO:PERSONA] nel territorio soggetto a blocco, possa tuttavia essere considerata come effettuata dal fornitore dei servizi VPN o di servizi analoghi.
45.
Nella causa di cui al procedimento principale, la ricorrente invoca il rischio che gli utenti possano eludere la misura di blocco geografico accedendo al sito [OSCURATO:PERSONA] tramite servizi del tipo VPN.
46.
Al riguardo, rilevo che, sebbene i fornitori di servizi VPN agiscano in qualità di intermediari nel caso di specie, il loro intervento non riguarda la comunicazione delle opere protette dal diritto d’autore, ma si limita all’accesso a [OSCURATO:PERSONA] (
39
). Infatti, come sottolinea la Commissione nelle sue osservazioni, i servizi VPN sono servizi tecnici legalmente accessibili che gli utenti possono tuttavia utilizzare per fini illeciti. Il solo fatto che tali servizi o servizi analoghi possano essere utilizzati a tali fini non è sufficiente a stabilire che i fornitori di tali servizi comunichino essi stessi l’opera protetta al pubblico (
40
). Diverso sarebbe il caso se tali fornitori incoraggiassero attivamente un uso illecito dei loro servizi. Infatti, in una tale ipotesi, si potrebbe ritenere che detti fornitori svolgano un ruolo determinante nella messa a disposizione delle opere in questione (
41
), cosa che il giudice del rinvio dovrà, se del caso, valutare alla luce delle circostanze di specie.
47.
Così, nell’ipotesi in cui la possibilità di eludere la misura di blocco geografico comporti una comunicazione al pubblico dell’opera pubblicata su [OSCURATO:PERSONA] nel paese bloccato, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva sul diritto d’autore – ipotesi che tenderei a escludere alla luce delle considerazioni sviluppate nell’ambito della seconda questione pregiudiziale –, il fornitore di servizi VPN o di servizi analoghi non potrebbe essere ritenuto l’autore di tale comunicazione al pubblico.
48.
Pertanto, propongo di rispondere alla terza questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva sul diritto d’autore deve essere interpretato nel senso che, nel caso in cui, tenuto conto della possibilità di eludere misure di blocco geografico, la pubblicazione di un contenuto su un sito [OSCURATO:PERSONA] sia considerata costituire una comunicazione al pubblico dell’opera nel paese interessato, tale disposizione osta a che un fornitore di servizi VPN o di servizi analoghi sia ritenuto responsabile degli atti di un utente in un paese in cui l’accesso all’opera è bloccato, quando quest’ultimo utilizzi tali servizi per eludere le misure di blocco geografico, a meno che detto fornitore incoraggi attivamente un tale uso illecito volto ad accedere all’opera protetta in tale paese.
Conclusione
49.
[OSCURATO:PERSONA] base delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere come segue alle questioni pregiudiziali sollevate dallo [OSCURATO:PERSONA] der Nederlanden (Corte suprema dei [OSCURATO:PERSONA]):
L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione,
deve essere interpretato nel senso che:
1)
esso non richiede che un atto di pubblicazione di un’opera su un sito [OSCURATO:PERSONA] sia rivolto al pubblico del paese interessato per essere qualificato come atto di comunicazione al pubblico in tale paese;
2)
la pubblicazione di un contenuto su un sito [OSCURATO:PERSONA] non costituisce una «comunicazione al pubblico» ai sensi di tale disposizione in un paese in cui tale contenuto è protetto dal diritto d’autore e in cui tale sito [OSCURATO:PERSONA] è oggetto di un blocco geografico efficace, eventualmente integrato da altre misure non tecnologiche volte a limitare o disincentivare l’accesso e che hanno un effetto dissuasivo nel paese bloccato, tenuto conto delle circostanze del caso di specie e segnatamente della capacità degli utenti del paese bloccato di eludere tali misure mediante un servizio di rete privata virtuale (VPN) o un servizio analogo e del fatto che i fornitori nel paese di pubblico dominio non possono essere assoggettati a oneri irragionevoli;
3)
nel caso in cui, tenuto conto della possibilità di eludere misure di blocco geografico, la pubblicazione di un contenuto su un sito [OSCURATO:PERSONA] sia considerata costituire una comunicazione al pubblico dell’opera nel paese interessato, tale disposizione osta a che un fornitore di servizi VPN o di servizi analoghi sia ritenuto responsabile degli atti di un utente in un paese in cui l’accesso all’opera è bloccato, quando quest’ultimo utilizzi tali servizi per eludere le misure di blocco geografico, a meno che detto fornitore incoraggi attivamente un tale uso illecito volto ad accedere all’opera protetta in tale paese.
(
1
) Lingua originale: il francese.
(
2
)
GU 2001, L 167, pag. 10
.
(
3
) Un fondo, con sede a Basilea (Svizzera), destinato a svolgere una missione sociale e culturale in linea con lo spirito di [OSCURATO:PERSONA].
(
4
) Stabilite, le prime due, ad Amsterdam ([OSCURATO:PERSONA]) e, la terza, a Bruxelles (Belgio).
(
5
) Stb. 1912, n. 308.
(
6
) Si tratta, in particolare, dei seguenti paesi: Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Italia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Finlandia e Svezia. Per maggiori precisazioni sull’evoluzione dei diritti d’autore applicabili alle differenti versioni del diario di [OSCURATO:PERSONA] in Belgio e nei [OSCURATO:PERSONA], v. [OSCURATO:PERSONA], S., «Geo‑[OSCURATO:PERSONA] and the [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA]»,
GRUR international
, 2025, vol. 74, n. 8, pagg. 705 e 706.
(
7
) Quando il sito [OSCURATO:PERSONA] viene consultato da un paese in cui l’opera è ancora protetta dal diritto d’autore, come nei [OSCURATO:PERSONA], viene visualizzato il seguente messaggio: «Accesso negato (…). Siamo spiacenti di informarvi che (…) [q]uesto sito web non è accessibile dal vostro paese».
(
8
) In una tale ipotesi, viene visualizzato il seguente messaggio: «Controllo accesso (…). L’edizione scientifica online dei manoscritti di [OSCURATO:PERSONA] non è stata resa disponibile in tutti i paesi per motivi di diritti d’autore. Questa edizione è accessibile solo dai seguenti paesi, in cui è diventata di pubblico dominio, dove non si applicano tali restrizioni: [elenco dei paesi interessati]. Cliccando su “Sì” qui sotto, dichiari di consultare questo sito da uno dei paesi summenzionati in cui l’opera è diventata di pubblico dominio. Se stai dichiarando il falso, stai eludendo misure di protezione con il rischio di commettere una violazione del diritto d’autore di cui dovrai rispondere». Sotto tale messaggio, all’utente vengono proposte due opzioni alternative: un pulsante verde con la dicitura «Sì, sto consultando il sito da uno dei paesi summenzionati in cui l’opera è diventata di pubblico dominio» e un pulsante rosso con la dicitura «No, sto accedendo al sito da un altro paese».
(
9
) Secondo tali giudici, non sussisteva alcuna «comunicazione al pubblico» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva sul diritto d’autore. Essi hanno inoltre considerato che un’ingiunzione avrebbe avuto l’effetto di privare tutti gli utenti di [OSCURATO:PERSONA] situati nei paesi in cui l’opera è di pubblico dominio di qualsiasi accesso legale al sito [OSCURATO:PERSONA], una conseguenza ritenuta sproporzionata. Il giudice dei procedimenti sommari si è basato in particolare sulle conclusioni dell’avvocato generale Szpunar nella causa [OSCURATO:PERSONA] (C‑423/21, in prosieguo: le «conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA],
EU:C:2022:818
), secondo cui, in sostanza, tale articolo 3, paragrafo 1, doveva essere interpretato nel senso che non viola il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico, sancito in tale disposizione, il gestore di una piattaforma di streaming che ritrasmette un programma televisivo su [OSCURATO:PERSONA] in una situazione in cui gli utenti, avvalendosi di un VPN, eludono il blocco geografico dell’accesso in modo che opere protette siano accessibili nel territorio dell’Unione europea senza che il gestore della piattaforma in questione abbia l’autorizzazione del titolare dei diritti d’autore.
(
10
) Come ripetutamente dichiarato dalla Corte, ai sensi di tale disposizione, gli autori dispongono di un diritto di natura precauzionale che consente loro di frapporsi tra eventuali utilizzatori della loro opera e la comunicazione al pubblico che detti utilizzatori potrebbero voler effettuare, e ciò al fine di vietare quest’ultima (v. sentenza del 20 giugno 2024, GEMA, C‑135/23, in prosieguo: la «sentenza GEMA,
EU:C:2024:526
, punto
17
e giurisprudenza citata).
(
11
) V., in particolare, sentenze del 22 giugno 2021, YouTube e Cyando (C‑682/18 e C‑683/18, in prosieguo: la «sentenza YouTube e Cyando,
EU:C:2021:503
, punto
63
e giurisprudenza citata), e GEMA (punto 19 e giurisprudenza citata).
(
12
) V. sentenza GEMA (punto 21 e giurisprudenza citata).
(
13
) V. sentenza del 13 luglio 2023, Ocilion IPTV Technologies (
C‑426/21
,
EU:C:2023:564
, punto
58
e giurisprudenza citata).
(
14
) V. sentenza GEMA (punto 22 e giurisprudenza citata).
(
15
) V., in particolare, sentenze YouTube e Cyando (punto 68 e giurisprudenza citata) e GEMA (punto 23 e giurisprudenza citata).
(
16
) V. conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] (paragrafo 48 e giurisprudenza citata). In tale causa non è stata tuttavia emessa alcuna sentenza, in quanto il giudice del rinvio ha ritirato la sua domanda di pronuncia pregiudiziale (v. ordinanza del 13 febbraio 2023, [OSCURATO:PERSONA],
C‑423/21
,
EU:C:2023:130
).
(
17
) V. sentenza GEMA (punto 24 e giurisprudenza citata). In tale contesto, la Corte ha dichiarato che la «ricettività» del pubblico può essere pertinente, nel senso che la diffusione di opere protette riveste carattere lucrativo quando l’utente può trarre da essa un vantaggio economico connesso all’attrattiva e, pertanto, alla maggior frequentazione del locale in cui effettua tale diffusione, mentre un siffatto carattere lucrativo viene meno quando il pubblico interessato non attribuisce alcuna importanza a tale diffusione (v., in tal senso, punto 25 e giurisprudenza citata).
(
18
) V., in particolare, sentenze YouTube e Cyando (punto 69 e giurisprudenza citata) e GEMA (punto 38 e giurisprudenza citata).
(
19
) V. sentenza GEMA (punto 39 e giurisprudenza citata).
(
20
) V. sentenza del 13 febbraio 2014, Svensson e a. (
C‑466/12
,
EU:C:2014:76
, punto
19
e giurisprudenza citata). Inoltre, sebbene possano esservi indizi che una comunicazione sia rivolta a determinati gruppi di persone, indipendentemente dal luogo in cui si trovano tali persone (v. sentenza del 29 novembre 2017, VCAST,
C‑265/16
,
EU:C:2017:913
, punti da
46
a
50
e giurisprudenza citata), un tale «orientamento» specifico verso un determinato pubblico non è necessario affinché una pubblicazione su [OSCURATO:PERSONA] costituisca una comunicazione al pubblico. Risulta infatti dalla giurisprudenza della Corte che costituisce un atto di messa a disposizione, e quindi una comunicazione al pubblico, ai sensi dell’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva sul diritto d’autore, qualsiasi atto con il quale un utente, con piena cognizione delle conseguenze del suo comportamento, dia accesso a opere o ad altri materiali protetti (v. sentenza del 17 giugno 2021, M.I.C.M.,
C‑597/19
,
EU:C:2021:492
, punto
48
e giurisprudenza citata).
(
21
) V., in particolare, sentenze YouTube e Cyando (punto 70 e giurisprudenza citata) e GEMA (punto 43 e giurisprudenza citata).
(
22
) V. sentenza YouTube e Cyando (punto 64 e giurisprudenza citata). Analogamente, per quanto riguarda, più in generale, i diritti di proprietà intellettuale, il considerando 2 della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (
GU 2004, L 157, pag. 45
), enuncia che «[l]a tutela della proprietà intellettuale dovrebbe consentire all’inventore o al creatore di trarre legittimo profitto dalla sua invenzione o dalla sua creazione. Dovrebbe inoltre consentire la massima diffusione delle opere, delle idee e delle nuove conoscenze. Nello stesso tempo, essa non dovrebbe essere di ostacolo alla libertà d’espressione, alla libera circolazione delle informazioni, alla tutela dei dati personali, anche su [OSCURATO:PERSONA]».
(
23
) V. sentenza YouTube e Cyando (punto 65 e giurisprudenza citata).
(
24
) L’articolo 6 della direttiva sul diritto d’autore impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri di estendere la protezione giuridica a «efficaci misure tecnologiche». V. anche, in tal senso, conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] (paragrafi da 28 a 30). Secondo l’avvocato generale, gli strumenti di gestione dei diritti digitali sono utilizzati non solo per proteggere i diritti d’autore, ma anche per gestire tali diritti, nella misura in cui rendono possibile la riscossione di un corrispettivo separato per diverse forme di distribuzione di una stessa opera, la ripartizione del mercato nonché la cosiddetta «discriminazione dei prezzi» nelle diverse aree dello stesso e, infine, la riscossione dei corrispettivi per i contenuti messi a disposizione sui siti [OSCURATO:PERSONA].
(
25
) V. sentenza del 9 marzo 2021, VG Bild-Kunst (
C‑392/19
,
EU:C:2021:181
, punti
42
e
43
), nonché conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] (paragrafo 35).
(
26
) V. conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] (paragrafo 36).
(
27
) Infatti, la possibilità per gli utenti di eludere le misure di protezione costituisce un rischio intrinseco alla distribuzione in forma digitale, e più specificamente su [OSCURATO:PERSONA], di opere protette dal diritto d’autore (v. conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA], paragrafo 42).
(
28
) V. conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] (paragrafo 38). Infatti, come precisato dall’avvocato generale, diversi tipi di mezzi tecnici, tra cui i servizi VPN, consentono di eludere detti blocchi, in particolare cambiando virtualmente l’ubicazione dell’utente. Sebbene esistano mezzi tecnici per contrastare tale prassi, essi non sono, e probabilmente non saranno mai, pienamente efficaci – il progresso delle tecniche di violazione è sempre un passo avanti al progresso dei meccanismi di protezione.
(
29
) V. conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] (paragrafo 39). Secondo l’avvocato generale, la situazione sarebbe diversa se un distributore di programmi audiovisivi protetti dal diritto d’autore applicasse intenzionalmente un blocco geografico dell’accesso inefficace al fine di consentire effettivamente, alle persone che si trovano al di fuori del territorio nel quale tale società è autorizzata a comunicare al pubblico i programmi, di accedere ai programmi in questione in modo facilitato rispetto alle possibilità oggettivamente esistenti su [OSCURATO:PERSONA], in particolare rispetto ai servizi VPN generalmente disponibili (paragrafo 44 e giurisprudenza citata).
(
30
) V. nota 29 delle presenti conclusioni. V, inoltre, per quanto riguarda le norme che consentono di garantire un efficace blocco geografico, Trimble, M.,
The EU Geo‑[OSCURATO:PERSONA]: A [OSCURATO:PERSONA]
, [OSCURATO:PERSONA], 2024, pagg. da 26 a 30.
(
31
) V. paragrafo 9 delle presenti conclusioni.
(
32
) V., in particolare, sentenza GEMA (punto 32 e giurisprudenza citata).
(
33
) Secondo le osservazioni formulate in udienza dalle resistenti nel procedimento principale, e con riserva di verifica da parte del giudice del rinvio, la misura di blocco geografico adottata nella fattispecie sarebbe anche in grado di limitare l’accesso a gran parte dei servizi VPN disponibili sul mercato.
(
34
) In ogni caso, e conformemente al vecchio adagio «
ad impossibilia nemo tenetur
» («nessuno è tenuto all’impossibile»), al responsabile della pubblicazione dell’opera su [OSCURATO:PERSONA] non può essere imposto un obbligo impossibile o sproporzionato, tenuto conto dell’esercizio del suo diritto alla libertà di informazione.
(
35
) V. paragrafo 9 delle presenti conclusioni.
(
36
) A tal proposito, potrebbe anche essere utile, come suggerito dalla Commissione nelle sue osservazioni scritte, che il titolare del diritto d’autore nel paese in cui l’opera resta protetta sia preventivamente informato della pubblicazione e delle misure restrittive adottate, affinché possa pronunciarsi al riguardo.
(
37
) Inoltre, l’uso di un dominio «.org» o «.be» non ha alcuna incidenza sull’accesso al contenuto da un paese diverso da quello in cui è stato pubblicato il contenuto controverso.
(
38
) Soluzioni così radicali potrebbero, a mio avviso, essere prese in considerazione solo se le misure restrittive adottate dalle resistenti nel procedimento principale si rivelassero del tutto inefficaci, circostanza che tuttavia non è stata dimostrata nel caso di specie e che, in ogni caso, rientra nella sola valutazione del giudice del rinvio.
(
39
) V., in tal senso, conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] (paragrafo 41).
(
40
) Del resto, conformemente al considerando 27 della direttiva sul diritto d’autore, la fornitura di attrezzature fisiche atte a rendere possibile o ad effettuare una comunicazione non costituisce un atto di «comunicazione» ai sensi di tale direttiva.
(
41
) V., in tal senso, sentenza del 14 giugno 2017, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑610/15
,
EU:C:2017:456
, punto
37
).