CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 gennaio 2023
Cassazione n. 36627/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Firenze ha confermato la condanna del NECHIFOR per il reato di tentato furto aggravato dall'esposizione della merce alla pubblica fede; Considerato che con l'unico motivo di ricorso è dedotta l'insussistenza dell'aggravante ex art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen., stante la costante presenza di un sorvegliante all'interno del centro commerciale; Rilevato che tale motivo è manifestamente infondato alla luce della costante giurisprudenza di legittimità per la quale l'aggravante dell'esposizione a pubblica fede è esclusa solo in presenza di condizioni, da valutarsi in concreto, di sorveglianza e controllo continuativi, costanti e specificamente efficaci ad impedire la sottrazione della "res", ostacolandone la facilità di raggiungimento, non potendosi tuttavia considerare tale un servizio di osservazione discontinuo e a distanza (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 6351 del 08/01/2021, Rv. 280493 - 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che ne consegue, ulteriormente, l'esclusione di ogni accertamento in ordine alla presentazione della querela, in omaggio al principio espresso da Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551 - 01, orientamento per altro ribadito da Sez. 5, n. 5223 del 17/01/2023, Rv. 284176 - 01, in quanto nei giudizi pendenti in sede di legittimità, l'improcedibilità per mancanza di querela, necessaria per reati divenuti procedibili a querela a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non prevale sull'inammissibilità del ricorso, poiché, diversamente dall'ipotesi di aboliti° criminis, non è idonea a incidere sul cd. giudicato sostanziale (nello stesso senso, Sez. 4, n. 2658 del 11/01/2023, Rv. 284155 - 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dilla Cassa delle ammende. C