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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE n. 2019/2022

ECLI:EU:C:2022:498
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62021CC0259

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]

presentate il 22 giugno 2022 ( 1 ) Causa C‑259/21 [OSCURATO:PERSONA] europeo contro Consiglio dell’Unione europea «Politica comune della pesca – Ricorso di annullamento – Articoli da 15 a 17, articolo 20 e articolo 59, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/92 – Portata dell’articolo 43, paragrafo 3, TFUE – Competenze del Consiglio – Asserito sviamento di poteri da parte del Consiglio – Procedura per l’adozione di misure tecniche di cui all’articolo 10, paragrafo 4, e all’articolo 15 del regolamento (UE) 2019/1241 nonché all’articolo 9 del regolamento (UE) 2019/472 – Competenze della [OSCURATO:PERSONA] a stabilire tali misure tecniche in atti delegati – Principio di leale cooperazione»

I. Introduzione

1. In linea di massima, la presente causa riguarda un disaccordo tra le istituzioni dell’Unione quanto al ruolo che il Consiglio dell’Unione europea debba svolgere nell’adozione di talune misure tecniche nel settore della pesca.

2. Prima dell’entrata in vigore del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, il Consiglio ha assunto un ruolo di preminenza nella decisione di tutti gli aspetti della politica comune della pesca (in prosieguo: la «PCP»).

La situazione, tuttavia, è mutata.

Ai sensi dell’articolo 43, paragrafo 2, TFUE, alla PCP si applica la procedura legislativa ordinaria e i poteri decisionali unilaterali del Consiglio sono mantenuti soltanto nei limiti previsti all’articolo 43, paragrafo 3, TFUE.

Tale disposizione permette al Consiglio di adottare misure concernenti, in particolare, la «fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca».

3. Con il presente ricorso, il [OSCURATO:PERSONA] europeo chiede l’annullamento di talune misure tecniche del regolamento (UE) 2021/92 ( 2 ), che è stato adottato dal Consiglio in applicazione di quest’ultima disposizione.

Tali misure figurano negli articoli 15, 16, 17, 20 e nell’articolo 59, secondo comma, di detto regolamento (in prosieguo: le «disposizioni impugnate»).

4. [OSCURATO:PERSONA] sostiene, in sostanza, che il Consiglio ha ecceduto i limiti delle sue competenze adottando tali disposizioni.

Esso ritiene che queste ultime siano in contrasto con due regolamenti, segnatamente il regolamento (UE) 2019/472 ( 3 ) e il regolamento (UE) 2019/1241 ( 4 ) (in prosieguo, congiuntamente: i «regolamenti di base»), adottati dal Consiglio e dal [OSCURATO:PERSONA] conformemente all’articolo 43, paragrafo 2, TFUE.

Secondo il [OSCURATO:PERSONA], questi due regolamenti hanno limitato i poteri decisionali del Consiglio ai sensi dell’articolo 43, paragrafo 3, TFUE, avendo specificamente attribuito alla [OSCURATO:PERSONA] la competenza a stabilire, negli atti delegati adottati in forza dell’articolo 290, paragrafo 1, TFUE ( 5 ), le misure tecniche corrispondenti alle misure previste dalle disposizioni impugnate.

II. Contesto normativo A. Disposizioni pertinenti del TFUE

5. L’articolo 43, paragrafi 2 e 3, TFUE prevede quanto segue: «2. [OSCURATO:PERSONA] europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, stabiliscono l’organizzazione comune dei mercati agricoli prevista all’articolo 40, paragrafo 1, e le altre disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica comune dell’agricoltura e della [PCP].

3. Il Consiglio, su proposta della [OSCURATO:PERSONA], adotta le misure relative alla fissazione dei prezzi, dei prelievi, degli aiuti e delle limitazioni quantitative, nonché alla fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca».

B. Regolamenti di base

1. Regolamento 2019/472

6. L’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento 2019/472 dispone quanto segue: «[OSCURATO:PERSONA] è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 18 del presente regolamento e all’articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013 ( 6 ) al fine di integrare il presente regolamento per quanto riguarda le seguenti misure tecniche: a) l’indicazione delle caratteristiche degli attrezzi da pesca e delle norme che ne disciplinano l’uso, al fine di garantire o migliorare la selettività, ridurre le catture indesiderate o ridurre al minimo l’impatto negativo sull’ecosistema; b) l’indicazione delle modifiche o dei dispositivi supplementari per gli attrezzi da pesca, al fine di garantire o migliorare la selettività, ridurre le catture indesiderate o ridurre al minimo l’impatto negativo sull’ecosistema; c) le limitazioni o i divieti concernenti l’utilizzo di determinati attrezzi da pesca e le attività di pesca in zone o periodi specifici, al fine di proteggere i pesci in riproduzione, i pesci di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione o i pesci di una specie diversa da quella bersaglio, o di ridurre al minimo l’impatto negativo sull’ecosistema; e d) la fissazione delle taglie minime di riferimento per la conservazione degli stock ai quali si applica il presente regolamento, al fine di garantire la protezione del novellame».

2. Regolamento 2019/1241

7. L’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento 2019/1241 prevede quanto segue: «[OSCURATO:PERSONA] è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell’articolo 29 per modificare l’elenco stabilito all’allegato I, se i migliori pareri scientifici disponibili indicano che occorre modificare tale elenco».

8. L’articolo 15, paragrafo 2, del suddetto regolamento così dispone: «Per tenere conto delle specificità regionali delle pertinenti attività di pesca, alla [OSCURATO:PERSONA] è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 29 del presente regolamento e all’articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013 al fine di modificare, integrare o abrogare le misure tecniche stabilite negli [allegati da V a XI e XIII], ovvero di derogarvi, anche nell’attuazione dell’obbligo di sbarco nel contesto dell’articolo 15, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013. [OSCURATO:PERSONA] adotta tali atti delegati sulla base di una raccomandazione comune presentata in conformità dell’articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e dei pertinenti articoli del capo III del presente regolamento».

9. L’articolo 29, paragrafo 6, del medesimo regolamento prevede quanto segue: «L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, dell’articolo 8, paragrafo 3, all’articoli 10, paragrafo 4, all’articolo 12, paragrafo 2, all’articolo 15, paragrafo 2, all’articolo 23, paragrafi 1 e 5, all’articolo 27, paragrafo 7 e all’articolo 31, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il [OSCURATO:PERSONA] europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il [OSCURATO:PERSONA] europeo che il Consiglio hanno informato la [OSCURATO:PERSONA] che non intendono sollevare obiezioni.

Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del [OSCURATO:PERSONA] europeo o del Consiglio».

10. L’allegato VI del regolamento 2019/1241 contiene le misure tecniche applicabili alle acque nordoccidentali ( 7 ).

C. Regolamento 2021/92 (in prosieguo: il «regolamento controverso»)

11. L’articolo 15 del regolamento controverso, rubricato «Misure tecniche per il merluzzo bianco e il merlano nel [OSCURATO:PERSONA]» prevede una serie di misure concernenti, in particolare, le dimensioni delle maglie.

Tali misure si applicano alle navi dell’Unione operanti con reti a strascico o sciabiche nel [OSCURATO:PERSONA].

12. L’articolo 16 di tale regolamento, rubricato «Misure tecniche nel Mare d’Irlanda», contiene obblighi per quanto riguarda gli attrezzi da pesca utilizzabili dai pescherecci dell’Unione operanti con reti a strascico o sciabiche che esercitano le loro attività nel Mare d’Irlanda.

13. Anche l’articolo 17 del medesimo regolamento, rubricato «Misure tecniche nelle acque a ovest della Scozia», prevede misure concernenti, in particolare, le dimensioni delle maglie.

Esse si applicano ai pescherecci dell’Unione operanti con reti a strascico o sciabiche nella pesca dello scampo ( Nephrops norvegicus ) nelle acque a ovest della Scozia.

14. Ai sensi dell’articolo 20 del regolamento controverso, rubricato «Specie vietate», sono vietati ai pescherecci dell’Unione la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di talune specie in specifiche divisioni e sottozone CIEM ( 8 ) delle acque all’epoca appartenenti all’Unione.

Tale disposizione prevede altresì che gli esemplari delle specie indicate catturati accidentalmente non debbano essere danneggiati e debbano essere immediatamente rilasciati.

15. L’articolo 59 di tale regolamento, rubricato «Disposizione transitoria», prevede quanto segue: «Gli articoli 11, 19, 20, 27, 33, 34, 41, 42, 43, 48, 50 e 57 continuano ad applicarsi, mutatis mutandis, nel 2022 fino all’entrata in vigore del regolamento che stabilisce le possibilità di pesca per il 2022.

Gli articoli 15, 16 e 17 si applicano fino alla data in cui diventi applicabile un atto delegato adottato a norma dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento [2019/1241] che modifica l’allegato VI di tale regolamento introducendo le corrispondenti misure tecniche per le acque nordoccidentali».

III. Fatti all’origine della controversia

16. Il 27 ottobre 2020 la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto l’adozione di un regolamento che stabilisce, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione (in prosieguo: la «proposta della [OSCURATO:PERSONA]»).

17. Il 14 dicembre 2020 la [OSCURATO:PERSONA] ha aggiornato tale proposta adottando una serie di disposizioni identiche alle disposizioni impugnate.

Tali progetti di disposizioni sono stati inclusi, dapprima, in un documento non ufficiale (in prosieguo: il «documento informale») e, successivamente, sono stati pubblicati sul sito Internet della [OSCURATO:PERSONA].

18. Il 28 gennaio 2021 il Consiglio ha adottato il regolamento controverso sulla base dell’articolo 43, paragrafo 3, TFUE.

Tale regolamento è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 29 gennaio 2021.

Esso è entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

19. Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 23 aprile 2021, il [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, ai sensi dell’articolo 263, secondo comma, TFUE, il ricorso in esame, diretto all’annullamento delle disposizioni impugnate.

IV. Fatti successivi alla proposizione del ricorso

20. Il 23 agosto 2021 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato il regolamento delegato (UE) 2021/2324 della [OSCURATO:PERSONA] che modifica il regolamento 2019/1241 del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure tecniche per alcune attività di pesca demersale e pelagica nel [OSCURATO:PERSONA], nel Mare d’Irlanda e nelle acque ad ovest della Scozia (in prosieguo: il «regolamento delegato 2021/2324») ( 9 ).

Tale regolamento è stato adottato sulla base dell’articolo 10, paragrafo 4, e dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento 2019/1241 (uno dei due regolamenti di base).

21. Dal considerando 6 del regolamento delegato 2021/2324 risulta chiaramente che tale strumento è diretto a «integrare in un unico atto» le misure tecniche corrispondenti alle misure di cui agli articoli da 15 a 17 del regolamento controverso, unitamente a talune altre misure.

22. Inoltre, il Consiglio ha adottato, il 27 gennaio 2022, un nuovo regolamento che fissa le possibilità di pesca per il 2022 (in prosieguo: il «regolamento che fissa le possibilità di pesca per il 2022») ( 10 ).

Tale regolamento è entrato in vigore il 31 gennaio 2022, il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale ( 11 ).

V. Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti

23. [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia: – annullare le disposizioni impugnate, e – condannare il Consiglio alle spese.

24. Il Consiglio chiede che la Corte voglia: – respingere il ricorso in quanto infondato e mantenere gli effetti delle disposizioni impugnate fino all’adozione di nuove disposizioni che le sostituiscano, e – condannare il [OSCURATO:PERSONA] alle spese.

25. Con decisione del presidente della Corte del 19 agosto 2021, la [OSCURATO:PERSONA] è stata ammessa a intervenire a sostegno delle conclusioni del Consiglio.

VI. Ricorso

26. Le «misur[e] tecnic[he]» nel settore della pesca sono definite come le «misur[e] che disciplina[no], attraverso l’istituzione di condizioni per l’uso e la struttura degli attrezzi da pesca nonché restrizioni di accesso alle zone di pesca, la composizione delle catture in termini di specie e dimensioni, nonché gli effetti sugli elementi dell’ecosistema risultanti dalle attività di pesca» ( 12 ).

Nelle parole del [OSCURATO:PERSONA] e del Consiglio, le misure tecniche sono «strumenti» destinati a coadiuvare l’attuazione della PCP ( 13 ).

Senza di esse, gli scopi della conservazione delle risorse della pesca ed il principio di stabilità relativa delle attività di pesca, che sono sottesi a tutta la normativa dell’Unione in tale settore, non possono essere raggiunti ( 14 ).

27. Tali misure possono, in teoria , essere decise i) dal Consiglio e dal [OSCURATO:PERSONA], sulla base dell’articolo 43, paragrafo 2, TFUE; ii) dalla [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’articolo 290, paragrafo 1, TFUE, a condizione che una normativa adottata sulla base dell’articolo 43, paragrafo 2, TFUE deleghi alla [OSCURATO:PERSONA] tale potere; o iii) dal Consiglio, che agisce da solo in applicazione dell’articolo 43, paragrafo 3, TFUE ( 15 ).

La presente causa riguarda l’interrelazione e i limiti di tali rispettivi poteri decisionali.

28. Come ho spiegato al precedente paragrafo 2 delle presenti conclusioni, l’articolo 43, paragrafo 3, TFUE conferisce al Consiglio la competenza ad adottare misure concernenti la «fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca».

Il regolamento controverso è stato adottato sulla base di tale disposizione ( 16 ).

Esso è volto a stabilire e a ripartire tra gli Stati membri il totale ammissibile di catture (TAC) e i contingenti per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici per l’anno 2021.

29. Oltre alle norme che fissano i TAC e i contingenti, tale regolamento contiene, agli articoli da 15 a 17, una serie di misure tecniche applicabili a talune navi dell’Unione (quelle operanti con reti a strascico o sciabiche) in talune zone delle acque all’epoca appartenenti all’Unione (il [OSCURATO:PERSONA], il Mare d’Irlanda e le acque a ovest della Scozia).

In sostanza, tali disposizioni sono dirette a ridurre le catture accessorie di talune specie, imponendo obblighi tecnici concernenti gli attrezzi da pesca (in particolare, le dimensioni delle maglie) ( 17 ).

Inoltre, l’articolo 20 del regolamento controverso prevede un elenco delle specie la cui pesca è espressamente vietata. [OSCURATO:PERSONA] chiede alla Corte di annullare queste quattro disposizioni nonché l’articolo 59, secondo comma, del regolamento controverso, che limita l’ambito di applicazione temporale degli articoli 15, 16 e 17 dello stesso.

30. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la competenza del Consiglio ad adottare tali misure tecniche in applicazione dell’articolo 43, paragrafo 3, TFUE è stata espressamente limitata da tre disposizioni dei regolamenti di base, segnatamente l’articolo 10, paragrafo 4, e l’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento 2019/1241, nonché l’articolo 9 del regolamento 2019/472.

Dette disposizioni permettono alla [OSCURATO:PERSONA] di stabilire tali misure tecniche in atti delegati ( 18 ). [OSCURATO:PERSONA] ritiene che, di conseguenza, il Consiglio non potesse agire sulla base dell’articolo 43, paragrafo 3, TFUE e adottare le disposizioni impugnate, dato che tali misure potevano essere validamente decise soltanto dalla [OSCURATO:PERSONA] ( 19 ).

31. Più precisamente, secondo il [OSCURATO:PERSONA], adottando unilateralmente le disposizioni impugnate, il Consiglio avrebbe seguito una procedura decisionale in contrasto con le prerogative istituzionali del [OSCURATO:PERSONA] e con il suo diritto di sollevare obiezioni o di opporsi alle misure tecniche ivi contenute.

32. A tal riguardo, ricordo che sia il [OSCURATO:PERSONA] sia il Consiglio conservano, in forza dell’articolo 29, paragrafo 3, del regolamento 2019/1241, il potere di revocare in qualsiasi momento la delega dei poteri di cui all’articolo 10, paragrafo 4, e dell’articolo 15, paragrafo 2, di detto regolamento.

Essi hanno altresì la possibilità di sollevare obiezioni nei confronti degli atti delegati adottati in applicazione di tali disposizioni entro due mesi dalla loro notifica ( 20 ).

Lo stesso vale per gli atti delegati adottati dalla [OSCURATO:PERSONA] in applicazione dell’articolo 9 del regolamento 2019/472 ( 21 ).

33. Di converso, se un atto è adottato dal Consiglio sulla base dell’articolo 43, paragrafo 3, TFUE (come nel caso del regolamento controverso), il [OSCURATO:PERSONA] non può sollevare obiezioni in ordine al suo contenuto.

L’adozione di un atto del genere spetta soltanto al Consiglio.

34. Di conseguenza, l’essenza della presente causa risiede anzitutto, e soprattutto, nella linea di demarcazione tra i ruoli rispettivi del [OSCURATO:PERSONA], del Consiglio e della [OSCURATO:PERSONA] nell’adozione delle misure tecniche contenute nelle disposizioni impugnate.

Qualora la Corte annulli tali disposizioni (come richiesto dal [OSCURATO:PERSONA]), ciò confermerebbe il diritto del [OSCURATO:PERSONA] di controllare l’adozione delle misure tecniche ivi contenute, sollevando obiezioni in ordine ad esse o revocando i poteri della commissione di adottare tali atti delegati in futuro.

Di converso, respingere il ricorso implicherebbe che il Consiglio può validamente decidere tali questioni unilateralmente, sulla base dell’articolo 43, paragrafo 3, TFUE.

35. Le parti non concordano sulla questione se il ricorso sia divenuto privo di oggetto a seguito dell’adozione del regolamento delegato 2021/2324 da parte della [OSCURATO:PERSONA], il 23 agosto 2021 ( 22 ).

Esaminerò anzitutto tale questione, unitamente agli effetti prodotti sul presente ricorso dal regolamento che fissa le possibilità di pesca per il 2022 (A).

Esaminerò poi i due motivi dedotti dal [OSCURATO:PERSONA] nel suo ricorso ed esporrò le ragioni per le quali ritengo che tali motivi siano infondati (B).

A. Effetti del regolamento delegato 2021/2324 e del regolamento che fissa le possibilità di pesca per il 2022 sulla necessità di statuire sulla controversia

1. Regolamento delegato 2021/2324

36. Mi sembra evidente che, dall’entrata in vigore del regolamento delegato 2021/2324, gli articoli da 15 a 17 del regolamento controverso non trovano più applicazione.

Come ho già indicato al precedente paragrafo 21, tale regolamento delegato è volto a «integrare in un unico atto» le misure tecniche corrispondenti alle misure di cui agli articoli da 15 a 17 del regolamento controverso, unitamente a talune altre misure.

Inoltre, l’articolo 59, secondo comma, di quest’ultimo regolamento enuncia in termini inequivocabili che tali disposizioni sono destinate a trovare applicazione soltanto «fino alla data in cui diventi applicabile un atto delegato adottato a norma dell’articolo 15, paragrafo 2, del [regolamento 2019/1241] (...)».

37. Il regolamento delegato 2021/2324 è stato adottato ai sensi di tale stessa disposizione, il 23 agosto 2021, ed è entrato in vigore il 30 dicembre 2021 ( 23 ).

Nessuna delle parti del presente procedimento contesta che le misure ivi contenute corrispondano a quelle di cui agli articoli da 15 a 17 del regolamento controverso e che esse abbiano quindi effettivamente «sostituito» tali disposizioni.

Esse non contestano neppure il fatto che l’adozione del regolamento delegato 2021/2324 non abbia inciso sull’articolo 20 del regolamento controverso, dato che tale disposizione non è menzionata nell’articolo 59, secondo comma, del regolamento controverso, né in tale regolamento delegato.

38. Tenuto conto di tali sviluppi, le parti sono divise sulla questione se il presente ricorso sia divenuto privo di oggetto nella parte in cui il [OSCURATO:PERSONA] chiede l’annullamento degli articoli da 15 a 17 e dell’articolo 59, secondo comma, del regolamento controverso ( 24 ).

39. Da un lato, il [OSCURATO:PERSONA] ritiene che, nonostante l’adozione del regolamento delegato 2021/2324 da parte della [OSCURATO:PERSONA], la Corte debba comunque pronunciarsi sulla validità di tali disposizioni.

In sostanza, esso sostiene che, sebbene talune disposizioni di tale regolamento delegato riflettano il contenuto degli articoli da 15 a 17 del regolamento controverso, tali disposizioni sono tuttora presenti nel panorama legislativo e dovrebbero essere abrogate nell’interesse della certezza del diritto.

Di conseguenza, esso sostiene che il suo ricorso non è divenuto privo di oggetto.

40. Dall’altro lato, il Consiglio asserisce che, a seguito dell’adozione del regolamento delegato 2021/2324, non vi è più luogo a statuire su tale questione.

Esso ritiene che dall’articolo 59, secondo comma, del regolamento controverso sia evidente che gli articoli da 15 a 17 di tale regolamento erano destinati a trovare applicazione soltanto fino all’adozione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], di un atto delegato concernente le questioni disciplinate da tali disposizioni.

Inoltre, il Consiglio sostiene di non aver mai inteso che tali disposizioni producessero qualsiasi effetto dopo il 2021.

41. A prima vista, devo ammettere che sono sensibile, in una certa misura, al ragionamento del Consiglio.

Se gli articoli da 15 a 17 del regolamento controverso non sono più in vigore, non è affatto ovvio che il [OSCURATO:PERSONA] possa ancora «trarre vantaggio» dall’annullamento di tali disposizioni da parte della Corte.

A tal riguardo, rilevo che sia il Consiglio sia il [OSCURATO:PERSONA] chiedono alla Corte di mantenere gli effetti di tutte e quattro le disposizioni impugnate.

Pertanto, con il suo ricorso, il [OSCURATO:PERSONA] non mira neppure a modificare lo «stato di fatto» risultante dall’adozione, da parte del Consiglio, delle disposizioni impugnate.

42. Ciò precisato, osservo che, nel caso di specie, vi sono almeno tre ragioni specifiche per concludere nel senso che il ricorso in esame non è divenuto privo di oggetto a seguito dell’adozione del regolamento delegato 2021/2324.

43. In primo luogo, il presente ricorso è stato proposto dal [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Consiglio sulla base dell’articolo 263, secondo comma, TFUE.

A tal riguardo, ricordo che il [OSCURATO:PERSONA] non è tenuto a dimostrare un interesse ( 25 ) ad agire per proporre un ricorso diretto all’annullamento di decisioni o di atti, in particolare, del Consiglio ( 26 ).

Tale disposizione conferisce al [OSCURATO:PERSONA] il diritto di proporre un siffatto ricorso per contestare la legittimità di un regolamento del Consiglio senza subordinare l’esercizio di tale diritto alla condizione della prova di un interesse a proporre il ricorso ( 27 ).

44. In secondo luogo, la Corte ha già dichiarato ricevibili ricorsi diretti all’annullamento di un atto controverso che era già stato eseguito o che non era più applicabile al momento della proposizione del ricorso ( 28 ).

A mio avviso, lo stesso può valere, a fortiori, nel caso di un ricorso di annullamento concernente disposizioni che (come gli articoli da 15 a 17 del regolamento controverso) erano ancora in vigore al momento della proposizione del ricorso, ma che sono venute meno durante il procedimento dinanzi alla Corte.

Da tali circostanze non discende automaticamente che il ricorso diviene privo di oggetto a partire dal momento in cui tali disposizione o lo strumento controverso cessano di essere in vigore.

45. Infatti, ciò che conta, a mio avviso, è se l’annullamento dell’atto sia idoneo a produrre, di per sé, conseguenze giuridiche.

46. A tal riguardo, tengo a sottolineare che, come ho già osservato al precedente paragrafo 31, il [OSCURATO:PERSONA] sostiene che l’adozione unilaterale da parte del Consiglio delle disposizioni impugnate l’ha privato del diritto di esaminare e, se del caso, di sollevare obiezioni in ordine alle misure tecniche ivi contenute.

Esso sostiene che, nel caso in cui siffatte misure fossero state inserite in uno o più atti delegati, adottati dalla [OSCURATO:PERSONA] in applicazione dell’articolo 10, paragrafo 4, e dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento 2019/1241, nonché dell’articolo 9 del regolamento 2019/472, anziché dal Consiglio sulla base dell’articolo 43, paragrafo 3, TFUE, esso avrebbe potuto contribuire in ordine al loro contenuto.

47. Prendo atto del fatto che, con il suo ricorso, il [OSCURATO:PERSONA] intende garantire che il Consiglio si astenga, in futuro , dall’utilizzare i suoi poteri decisionali tratti dall’articolo 43, paragrafo 3, TFUE in situazioni nelle quali l’esercizio di detti poteri si sovrappone a talune competenze delegate della [OSCURATO:PERSONA] e procedure previste nel diritto derivato (nella fattispecie, nell’articolo 10, paragrafo 4, e nell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento 2019/1241, nonché nell’articolo 9 del regolamento 2019/472).

In sostanza, l’obiettivo perseguito dal [OSCURATO:PERSONA] mediante la proposizione del ricorso in esame è ottenere una sentenza della Corte che impedisca al Consiglio di adottare, in futuro, misure tecniche analoghe a quelle contenute nelle disposizioni impugnate sulla base dell’articolo 43, paragrafo 3, TFUE.

48. Ne consegue che, anche se le disposizioni impugnate non sono più in vigore e non producono più effetti giuridici, il loro annullamento è idoneo, di per sé, a produrre conseguenze giuridiche, in particolare evitando la reiterazione, da parte del Consiglio, della prassi normativa contestata ( 29 ).

Per tale ragione, ritengo che il presente ricorso non sia divenuto privo di oggetto in seguito all’adozione del regolamento delegato 2021/2324.

49. La mia opinione a tal riguardo è corroborata dalla giurisprudenza della Corte in materia di ricorsi per inadempimento.

In generale, i ricorsi per inadempimento divengono privi di oggetto qualora l’inadempimento contestato abbia cessato di produrre i suoi effetti prima della scadenza del termine fissato dalla [OSCURATO:PERSONA] nel suo parere motivato.

Tuttavia, in taluni casi, la Corte ha stabilito che la [OSCURATO:PERSONA] può ancora essere legittimata ad agire dinanzi ad essa nonostante la cessazione dell’infrazione stessa.

Tali casi sono tipicamente quelli in cui vi è un rischio imminente di recidiva ( 30 ) o l’infrazione ha carattere stagionale ( 31 ), sicché essa sarebbe altrimenti sottratta al controllo giurisdizionale.

50. A mio avviso, è possibile tracciare un parallelo tra tale giurisprudenza e la presente causa, dato che, anche nella fattispecie, l’obiettivo perseguito del [OSCURATO:PERSONA] mediante la proposizione del ricorso è evitare che l’azione del Consiglio si ripeta in futuro.

Inoltre, il regolamento controverso è destinato a disciplinare un periodo molto specifico – e nel caso di specie assai breve – (l’anno 2021), sicché non soltanto sarebbe difficile, per il [OSCURATO:PERSONA], proporre ricorso in tempo utile, ma sarebbe difficile anche concludere siffatti procedimenti prima della cessazione dell’applicazione dei relativi regolamenti.

51. In terzo luogo, e da un punto di vista pratico, devo aggiungere che mi lascerebbe alquanto perplesso il fatto che un atto quale il regolamento controverso, che è destinato a restare in vigore soltanto per un anno (o anche meno), fosse impugnabile soltanto durante tale periodo specifico e non esistesse una siffatta possibilità una volta terminato detto periodo.

A mio avviso, sarebbe irrealistico e pregiudizievole, per i ricorrenti, se la Corte esigesse immancabilmente i) che il ricorso sia proposto entro il termine massimo di un anno (o, eventualmente, entro un termine ancora più breve) dall’adozione dell’atto, e ii) che anche il procedimento dinanzi alla Corte si svolga e si concluda entro tale data.

52. Vero è che, per siffatti casi, la Corte può optare per il «procedimento accelerato» (in applicazione dell’articolo 133, paragrafi 1 e 3, del regolamento di procedura della Corte).

Tuttavia, non vi è assolutamente alcuna garanzia al riguardo ( 32 ).

Questa semplice possibilità non è quindi sufficiente, a mio avviso, a garantire un accesso sufficiente alla Corte ( 33 ).

53. Ritengo che l’approccio pragmatico che propongo alla Corte di seguire sia tanto più necessario quando, come nel caso di specie, la controversia di cui la Corte è investita riveste importanza costituzionale e riguarda la ripartizione delle competenze legislative tra le varie istituzioni dell’Unione.

In tale contesto, non vedo il motivo per cui un ricorso concernente l’assenza di base giuridica o l’adozione irregolare di un atto debba essere omesso dal ruolo della Corte per la sola ragione che gli effetti giuridici dell’atto sono «effimeri».

Un risultato del genere renderebbe impossibile per la Corte, in definitiva, esercitare il suo controllo giurisdizionale e, se del caso, impedire la futura adozione di atti analoghi.

54. Per questi motivi, ritengo che la Corte debba comunque statuire sul presente ricorso, nonostante l’adozione del regolamento delegato 2021/2324.

2. Regolamento che fissa le possibilità di pesca per il 2022

55. L’adozione del regolamento delegato 2021/2324 non è l’unico sviluppo successivo alla proposizione del ricorso in esame da parte del [OSCURATO:PERSONA].

Come ho già rilevato al precedente paragrafo 22, il Consiglio ha adottato, il 27 gennaio 2022, il regolamento che fissa le possibilità di pesca per il 2022, che ha di fatto sostituito il regolamento controverso.

Tale regolamento è entrato in vigore il 31 gennaio 2022.

In forza dell’articolo 59, primo comma, del regolamento controverso ( 34 ), l’articolo 20 di tale regolamento ha cessato di applicarsi nella stessa data.

Pertanto, mentre l’entrata in vigore del regolamento delegato 2021/2324 ha posto fine all’applicazione degli articoli da 15 a 17 del regolamento controverso, è il regolamento che fissa le possibilità di pesca per il 2022 che ha reso non più applicabile tale disposizione.

56. In risposta a un quesito della Corte, formulato sulla base dell’articolo 62 del regolamento di procedura, il [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] hanno spiegato che l’adozione del regolamento che fissa le possibilità di pesca per il 2022 non incide sul presente ricorso. [OSCURATO:PERSONA] osserva che l’articolo 18 di tale regolamento riproduce l’elenco delle specie vietate contenuto nell’articolo 20 del regolamento controverso (con la conseguenza che tale disposizione continua a dispiegare effetti giuridici).

Inoltre, il [OSCURATO:PERSONA] asserisce che, nonostante l’adozione del regolamento che fissa le possibilità di pesca per il 2022, esiste il rischio che la presunta illegittimità (l’adozione di misure tecniche corrispondenti a quelle contenute nelle disposizioni impugnate da parte del Consiglio) si riproduca in futuro.

57. Il Consiglio contesta tali argomenti.

Esso ritiene che, in seguito all’adozione del regolamento che fissa le possibilità di pesca per il 2022, il presente ricorso è divenuto privo di oggetto per quanto riguarda l’articolo 20 del regolamento controverso.

A suo avviso, tale conseguenza risulta dall’articolo 59, primo comma, del regolamento controverso.

58. Mi sembra che le considerazioni che ho svolto nella sezione precedente, a proposito degli articoli da 15 a 17 e dell’articolo 59, secondo comma, del regolamento controverso si applichino, mutatis mutandis, all’articolo 20 del regolamento controverso, nella misura in cui siano interessate le conseguenze dell’adozione del regolamento che fissa le possibilità di pesca per il 2022 su tale disposizione.

59. [OSCURATO:PERSONA] luce delle considerazioni che precedono, ritengo che, sebbene nessuna delle disposizioni impugnate sia in vigore, occorra comunque statuire sul ricorso in esame.

B. Nel merito

60. [OSCURATO:PERSONA] deduce due motivi a sostegno del suo ricorso di annullamento.

In primo luogo, esso contesta al Consiglio di aver commesso uno sviamento della procedura prevista nei regolamenti di base.

In secondo luogo, esso sostiene che il Consiglio ha violato il «principio di leale cooperazione» ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, TUE ( 35 ).

Esaminerò, nell’ordine, ciascuno di questi motivi.

1. Primo motivo, vertente su uno sviamento della procedura prevista dai regolamenti di base a) Principali argomenti delle parti 1) Principali argomenti del [OSCURATO:PERSONA]

61. In sostanza, il [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la competenza del Consiglio ad adottare misure tecniche ai sensi dell’articolo 43, paragrafo 3, TFUE è limitata, poiché il [OSCURATO:PERSONA] e il Consiglio hanno convenuto, in uno o più atti legislativi adottati ai sensi dell’articolo 43, paragrafo 2, TFUE, che la [OSCURATO:PERSONA], e non il Consiglio, sia competente ad adottare siffatte misure.

62. Nella presente causa, il [OSCURATO:PERSONA] ritiene che, poiché l’articolo 10, paragrafo 4, e l’articolo 15 del regolamento 2019/1241, nonché l’articolo 9 del regolamento 2019/472 (tutti adottati ai sensi dell’articolo 43, paragrafo 2, TFUE) conferivano espressamente alla [OSCURATO:PERSONA] il potere di adottare misure tecniche come quelle previste dalle disposizioni impugnate, il Consiglio non potesse fondarsi sull’articolo 43, paragrafo 3, TFUE per adottare unilateralmente tali disposizioni ( 36 ).

63. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, nel caso di specie, tutti i requisiti stabiliti dalla giurisprudenza della Corte per accertare l’esistenza di uno sviamento di potere sono soddisfatti.

Esso sottolinea che il Consiglio ha espressamente riconosciuto, al considerando 59 e all’articolo 59, secondo comma, del regolamento controverso, che l’adozione delle misure tecniche di cui agli articoli da 15 a 17 di tale regolamento spettava alla [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre, esso ritiene che il Consiglio non abbia fornito alcuna giustificazione quanto al motivo per cui esso, e non la [OSCURATO:PERSONA], ha adottato le disposizioni impugnate, ad esempio le ragioni per le quali, nel caso di specie, una loro adozione da parte della [OSCURATO:PERSONA] fosse impossibile.

64. [OSCURATO:PERSONA] sostiene inoltre che, qualora l’adozione delle misure tecniche contenute nelle disposizioni impugnate fosse stata giustificata da circostanze imperative, le basi giuridiche adeguate per la loro adozione sarebbero state gli articoli 12 e 13 del regolamento n. 1380/2013.

In forza di tali disposizioni, misure «urgenti» (destinate ad affrontare una grave minaccia per la conservazione delle risorse biologiche marine o per l’ecosistema marino) possono essere adottate dalla [OSCURATO:PERSONA] ( 37 ) o dagli Stati membri ( 38 ), ma non dal Consiglio. [OSCURATO:PERSONA] osserva che, in assenza di siffatte circostanze urgenti, dall’articolo 8, paragrafi 2 e 3, del regolamento 2019/472 risulta che misure correttive (misure per assicurare un rapido ritorno dello stock o dell’unità funzionale in questione a determinati livelli) possono essere adottate soltanto dalla [OSCURATO:PERSONA] in atti delegati.

65. Infine, il [OSCURATO:PERSONA] osserva che, così come il potere del Consiglio di adottare misure tecniche relative «alla fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca» deriva dall’articolo 43, paragrafo 3, TFUE, la [OSCURATO:PERSONA] trae le sue prerogative generali per quanto concerne l’adozione di atti delegati dall’articolo 290, paragrafo 1, TFUE e, pertanto, anche dal diritto primario. 2) Argomenti principali del Consiglio e della [OSCURATO:PERSONA]

66. Il Consiglio contesta gli argomenti del [OSCURATO:PERSONA].

Esso ritiene che il primo motivo sia infondato, poiché il [OSCURATO:PERSONA] interpreterebbe erroneamente la nozione di «sviamento di procedura» e fraintenderebbe l’obiettivo e il contenuto delle disposizioni impugnate.

67. Esso sostiene altresì che l’adozione delle disposizioni impugnate è pienamente conforme all’articolo 43, paragrafo 3, TFUE, dato che il loro obiettivo è connesso alla «fissazione (...) delle possibilità di pesca».

Di converso, le misure tecniche menzionate nei regolamenti di base riguarderebbero obiettivi diversi e più ampi rispetto a tali disposizioni.

68. Il Consiglio sottolinea che nulla nei regolamenti di base suggerisce che i poteri attribuiti alla [OSCURATO:PERSONA] dall’articolo 10, paragrafo 4, e dall’articolo 15 del regolamento 2019/1241, nonché dall’articolo 9 del regolamento 2019/472 fossero da intendersi come esclusivi, nel senso che impedirebbero al Consiglio di adottare misure tecniche su questioni identiche.

69. Esso osserva inoltre che l’articolo 59, secondo comma, del regolamento controverso indica espressamente che gli articoli da 15 a 17 di tale regolamento cesserebbero di essere in vigore non appena la [OSCURATO:PERSONA] adotti un atto delegato che disciplini le stesse materie oggetto di tali disposizioni.

Ciò dimostrerebbe chiaramente che il Consiglio non intendeva oltrepassare i limiti delle proprie competenze.

Analogamente, l’articolo 20 del regolamento controverso mirerebbe a preservare pienamente il potere della [OSCURATO:PERSONA] di adottare atti delegati ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento 2019/1241.

A tal riguardo, occorre tenere a mente che le disposizioni impugnate sono state adottate poco dopo il recesso del [OSCURATO:PERSONA] dall’Unione europea, in un contesto in cui vi erano molte incertezze quanto alla «fissazione delle possibilità di pesca» per il 2021 e in cui era chiaro che la [OSCURATO:PERSONA] doveva ancora sviluppare la sua proposta prima di adottare un atto delegato riguardante tali materie.

70. [OSCURATO:PERSONA] aderisce, in generale, agli argomenti del Consiglio.

Essa sottolinea che nulla nei regolamenti di base la obbliga ad adottare misure tecniche nelle materie disciplinate dalle disposizioni impugnate.

71. [OSCURATO:PERSONA] spiega altresì che, poiché le misure correttive precedenti (quelle contenute nell’articolo 13 del regolamento (UE) 2020/123 ( 39 )) erano rimaste in vigore soltanto fino al 31 dicembre 2020, era necessario che il Consiglio adottasse nuove misure tecniche all’inizio del 2021 ( 40 ). [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto adottare tali nuove misure in un atto delegato nel caso in cui fosse stata presentata in tempo utile una raccomandazione comune da parte degli Stati membri ( 41 ).

Tuttavia, nessuna raccomandazione comune (nella sua formulazione finale) è stata, di fatto, formalmente sottoposta alla [OSCURATO:PERSONA] prima del 14 dicembre 2020 ( 42 ).

Il documento informale della [OSCURATO:PERSONA], che ha condotto all’adozione, da parte del Consiglio, delle disposizioni impugnate, è servito a colmare tale lacuna. b) Analisi

72. Secondo una giurisprudenza consolidata, un atto è viziato da sviamento di potere se, in base ad indizi oggettivi, pertinenti e concordanti, risulta adottato esclusivamente, o quanto meno in maniera determinante, per fini diversi da quelli per i quali il potere di cui trattasi è stato conferito o allo scopo di eludere una procedura appositamente prevista dai Trattati per far fronte alle circostanze del caso di specie ( 43 ).

73. Nella presente causa, il primo motivo del [OSCURATO:PERSONA] si basa, in sostanza, sul fatto che il Consiglio, adottando le disposizioni impugnate, avrebbe eluso la procedura prevista nei regolamenti di base per l’adozione di misure tecniche, che affiderebbe alla sola [OSCURATO:PERSONA] la competenza ad adottare siffatte misure.

74. Tuttavia, a mio avviso, le censure del [OSCURATO:PERSONA] devono essere respinte.

Tale istituzione non dimostra che le disposizioni impugnate sono state adottate esclusivamente o in maniera determinante per fini diversi da quelli per i quali i poteri di cui all’articolo 43, paragrafo 3, TFUE sono stati conferiti al Consiglio o allo scopo di eludere una procedura appositamente prevista dal trattato FUE per far fronte alle circostanze del caso di specie.

75. A tal riguardo, ricordo che la Corte ha già avuto occasione di precisare i rispettivi ambiti di applicazione dell’articolo 43, paragrafo 3, TFUE, ai sensi del quale il Consiglio è legittimato ad adottare misure relative, in particolare, alla «fissazione (...) delle possibilità di pesca», e dell’articolo 43, paragrafo 2, TFUE.

La Corte ha dichiarato che le decisioni autonome adottate sulla base di interessi politici dell’Unione rientrano nella competenza del legislatore dell’Unione (ossia nell’ambito di applicazione dell’articolo 43, paragrafo 2, TFUE).

Di converso, l’articolo 43, paragrafo 3, TFUE deve essere utilizzato principalmente per le misure tecniche che attuano tali decisioni ( 44 ).

76. Nelle sue conclusioni nelle cause riunite [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ( 45 ), l’avvocato generale Wahl ha spiegato che da tale giurisprudenza risulta che la procedura legislativa ordinaria di cui all’articolo 43, paragrafo 2, TFUE dovrebbe applicarsi alle categorie più generali di misure, vale a dire quelle necessarie al perseguimento degli obiettivi della PCP, mentre la procedura non legislativa di cui all’articolo 43, paragrafo 3, TFUE dovrebbe essere riservata a taluni tipi di misure di regolamentazione.

Di conseguenza, le misure ai sensi dell’articolo 43, paragrafo 3, TFUE dovrebbero essere circoscritte a quelle strettamente connesse alla definizione di chi può pescare cosa, e dove, e alle condizioni funzionalmente collegate a tali questioni ( 46 ), e non includere qualsiasi misura tecnica in qualche modo connessa alle possibilità di pesca.

L’elemento decisivo è, come confermato dalla Corte, la questione se la misura in questione implichi una scelta politica riservata al legislatore dell’Unione a causa del suo carattere necessario rispetto al perseguimento degli obiettivi afferenti alle politiche comuni dell’agricoltura e della pesca ( 47 ).

77. Nel caso di specie, mi sembra evidente che le disposizioni impugnate sono funzionalmente collegate alla «fissazione (…) delle possibilità di pesca», ai sensi dell’articolo 43, paragrafo 3, TFUE, anziché a una scelta politica riservata al legislatore dell’Unione ( 48 ).

78. Infatti, come rilevato dal Consiglio e dalla [OSCURATO:PERSONA], le disposizioni impugnate mirano a migliorare la selettività degli attrezzi da pesca (articoli da 15 a 17) e la protezione di talune specie (articolo 20).

Tali disposizioni sono state adottate come alternativa alla riduzione dei TAC in misura maggiore di quanto era già stato deciso per tale anno.

Ciò è confermato dal considerando 3 del regolamento delegato 2021/2324, ai sensi del quale le misure previste nelle disposizioni impugnate erano «funzionalmente collegate ai livelli dei TAC per le specie bersaglio catturate», dato che «senza di esse, tali livelli di TAC avrebbero dovuto essere ridotti per consentire la ricostituzione degli stock oggetto di catture accessorie» ( 49 ).

79. Inoltre, a differenza delle modifiche apportate dal Consiglio in base all’articolo 43, paragrafo 3, TFUE, al centro della sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ( 50 ), le disposizioni impugnate si applicano soltanto in circostanze specifiche (dato che sono destinate a trovare applicazione soltanto nei confronti di specifici tipi di imbarcazioni operanti unicamente in determinate zone e a taluni tipi di specie) e su base annuale (nell’anno 2021).

Tali disposizioni non sono destinate ad adeguare il meccanismo generale per la fissazione dei TAC e delle limitazioni dello sforzo di pesca al fine di eliminare le lacune derivanti dall’applicazione delle precedenti norme, né a definire il contesto giuridico in cui tali TAC e limitazioni dello sforzo di pesca sono stabiliti ( 51 ).

80. Di conseguenza, ritengo che le disposizioni impugnate rientrino nelle competenze attribuite al Consiglio dall’articolo 43, paragrafo 3, TFUE.

81. Passando ora alla specifica questione se il Consiglio potesse validamente utilizzare tale base giuridica per adottare le misure tecniche contenute nelle disposizioni impugnate nonostante i regolamenti di base prevedano l’adozione di tali misure da parte della [OSCURATO:PERSONA], ricordo che, come statuito dalla Corte, l’articolo 43, paragrafo 3, TFUE può essere utilizzato dal Consiglio come base giuridica per adottare misure specifiche nell’ambito della PCP, purché esso agisca rispettando i limiti delle sue competenze nonché, ove pertinente, il contesto normativo già stabilito in applicazione dell’articolo 43, paragrafo 2, TFUE ( 52 ).

In tal senso, il margine di discrezionalità di cui il Consiglio gode nell’adozione di misure sulla base dell’articolo 43, paragrafo 3, TFUE dipende dalla libertà d’azione che il legislatore dell’Unione ha deciso di concedergli.

Dovrò valutare, quindi, se il contesto normativo già stabilito nei regolamenti di base sia stato concepito dal legislatore dell’Unione per limitare il potere del Consiglio di agire in applicazione dell’articolo 43, paragrafo 3, TFUE.

82. A tal riguardo, mi sembra che nulla nei due regolamenti di base consenta di ritenere che i poteri conferiti alla [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente, da un lato, dall’articolo 10, paragrafo 4, e dall’articolo 15 del regolamento 2019/1241, e, dall’altro, dall’articolo 9 del regolamento 2019/472, fossero concepiti per impedire al Consiglio di adottare misure tecniche riguardanti le stesse questioni nel caso in cui, come nella fattispecie, la [OSCURATO:PERSONA] non sia intervenuta adottando essa stessa atti delegati.

Concordo con il [OSCURATO:PERSONA] sul fatto che il Consiglio non può privare la [OSCURATO:PERSONA] delle competenze che le sono attribuite da tali disposizioni poiché, diversamente, queste ultime diverrebbero prive di oggetto e il Consiglio violerebbe il contesto definito in tali disposizioni.

Tuttavia, mi è chiaro che il Consiglio non abbia agito in tal modo allorché ha adottato le disposizioni impugnate.

83. Infatti, dall’articolo 59, secondo comma, del regolamento controverso risulta evidente che gli articoli da 15 a 17 erano destinati a cessare di essere applicabili non appena la [OSCURATO:PERSONA] avesse adottato uno o più atti delegati aventi a oggetto le stesse misure tecniche.

Al pari del Consiglio e della [OSCURATO:PERSONA], ritengo quindi che le disposizioni impugnate fossero destinate ad avere carattere temporaneo e che il Consiglio non abbia interferito con la competenza della [OSCURATO:PERSONA] ad adottare atti delegati, ma che abbia invece espressamente inteso preservarla.

84. Infatti, tale competenza della [OSCURATO:PERSONA] è riconosciuta non soltanto nell’articolo 59, secondo comma, del regolamento controverso, ma anche nel considerando 59 di quest’ultimo, il quale indica che le misure tecniche adottate in futuro dalla [OSCURATO:PERSONA] sulla base del regolamento 2019/1241 saranno «di portata più generale e si applicheranno su una base più stabile» rispetto alle misure tecniche contenute nelle disposizioni impugnate.

85. In tali circostanze, non mi è difficile concludere che il Consiglio ha agito rispettando non soltanto i limiti delle sue competenze ai sensi dell’articolo 43, paragrafo 3, TFUE, ma anche lo specifico contesto normativo già stabilito conformemente all’articolo 43, paragrafo 2, TFUE.

86. Tale conclusione non è affatto inficiata dall’argomento del [OSCURATO:PERSONA], esposto al precedente paragrafo 63, secondo cui le disposizioni impugnate avrebbero dovuto essere adottate o come misure «urgenti» destinate ad affrontare una grave minaccia per la conservazione delle risorse biologiche marine oppure , in assenza di siffatte circostanze imperative, dalla [OSCURATO:PERSONA] in atti delegati, dato che l’articolo 8, paragrafi 2 e 3, del regolamento 2019/472 prevedeva unicamente queste due opzioni.

87. Concordo con il [OSCURATO:PERSONA] sul fatto che le disposizioni impugnate non costituiscono «misure urgenti» destinate ad affrontare una grave minaccia per la conservazione delle risorse biologiche marine.

Ciò premesso, e per quel che vale, ritengo che vi siano circostanze particolari che spiegano il motivo per cui il Consiglio sia intervenuto e abbia adottato le disposizioni impugnate per il periodo transitorio nel quale la [OSCURATO:PERSONA] non aveva ancora fatto uso dell’altra possibilità espressamente lasciata aperta dall’articolo 8, paragrafi 2 e 3, del regolamento 2019/472, adottando uno o più atti delegati in applicazione di tali disposizioni.

88. Come precisato dalla [OSCURATO:PERSONA], le misure correttive precedenti (quelle contenute nell’articolo 13 del regolamento 2020/123) erano rimaste in vigore soltanto fino al 31 dicembre 2020 e, poiché gli sforzi erano concentrati sul raggiungimento di un accordo tra l’Unione europea e il [OSCURATO:PERSONA] su misure tecniche allineate funzionalmente connesse a seguito della Brexit, non era stata presentata una raccomandazione comune in tempo utile per consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di adottare un atto delegato all’inizio del 2021.

Ciò è confermato dal considerando 2 del regolamento delegato 2021/2324, ai sensi del quale, sebbene il Belgio, la Spagna, la Francia, l’Irlanda e i [OSCURATO:PERSONA] avessero presentato una prima raccomandazione comune nel maggio 2020, essi hanno presentato una raccomandazione comune riveduta soltanto il 14 dicembre 2020.

89. In tale contesto, è evidente che l’adozione delle disposizioni impugnate da parte del Consiglio è servita a colmare una lacuna che si sarebbe altrimenti trascinata per una parte del 2021, se non per l’intero anno.

90. [OSCURATO:PERSONA] luce di quanto precede, nulla indica che il Consiglio, adottando le disposizioni impugnate, sia andato oltre le sue prerogative o abbia commesso uno sviamento di potere.

91. Poiché nessuna delle censure dedotte dal [OSCURATO:PERSONA] a sostegno del suo primo motivo è fondata, tale motivo dovrebbe essere respinto.

2. Secondo motivo, vertente su una violazione del principio di leale cooperazione a) Principali argomenti delle parti

92. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, non rispettando la procedura prevista nei regolamenti di base, il Consiglio ha violato il principio di leale cooperazione.

93. [OSCURATO:PERSONA] osserva che, in forza dell’articolo 13, paragrafo 2, TUE, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte, tale principio esige che ciascuna istituzione eserciti le proprie competenze nel rispetto di quelle delle altre.

Esso ricorda altresì che l’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» ( 53 ), adottato sulla base dell’articolo 295 TFUE, produce effetti vincolanti nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], del Consiglio e della [OSCURATO:PERSONA].

Il punto 25 di tale accordo richiede che le tre istituzioni procedano ad uno scambio di opinioni «[s]e è prevista una modifica della base giuridica che comporti il passaggio dalla procedura legislativa ordinaria a una procedura legislativa speciale o a una procedura non legislativa».

Il punto 2 dell’allegato di tale accordo ( 54 ) impone alle istituzioni di cooperare durante l’intera procedura ai fini di un esercizio corretto del potere delegato e di un controllo efficace di tale potere da parte del [OSCURATO:PERSONA].

Nel caso di specie, il [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il Consiglio lo abbia privato, di fatto, del potere di esercitare siffatto controllo.

94. Secondo il [OSCURATO:PERSONA], il Consiglio avrebbe dovuto consultarlo in merito alla sua intenzione di adottare le disposizioni impugnate sulla base dell’articolo 43, paragrafo 3, TFUE, in violazione dei regolamenti di base.

95. Il Consiglio, sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], contesta tali argomenti.

Esso rinvia al suo argomento concernente il primo motivo.

A suo avviso, dall’assenza di uno sviamento di procedura (in relazione al primo motivo) risulta che il principio di leale cooperazione non è stato violato nel caso di specie.

96. Il Consiglio aggiunge che l’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» non è pertinente nel caso di specie.

Esso sostiene che il regolamento controverso è stato adottato sulla stessa base giuridica suggerita dalla [OSCURATO:PERSONA] nella sua proposta e che, di conseguenza, le azioni del Consiglio non hanno determinato una «modifica della base giuridica» ai sensi del punto 25 di detto accordo. b) Analisi

97. Ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, TUE, le istituzioni attuano tra loro una leale cooperazione.

Tuttavia, tale leale cooperazione deve essere esercitata nei limiti delle attribuzioni conferite dai trattati a ciascuna istituzione.

L’obbligo risultante dall’articolo 13, paragrafo 2, TUE non è quindi idoneo a modificare dette attribuzioni ( 55 ).

98. Quanto alla questione se il Consiglio abbia violato il principio di leale cooperazione nell’adottare le disposizioni impugnate, osservo che il [OSCURATO:PERSONA] deduce il motivo in esame mediante argomenti analoghi a quelli già esposti nell’ambito del primo motivo.

99. Dalla sezione precedente risulta che il primo motivo del [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe essere respinto sulla base del rilievo che il Consiglio non ha commesso, nel caso di specie, uno sviamento di potere.

Di conseguenza, e dato che gli argomenti del [OSCURATO:PERSONA] a sostegno dei suoi due motivi sono strettamente connessi, concordo con il Consiglio e con la [OSCURATO:PERSONA] sull’assenza di una violazione del principio di leale cooperazione nel caso di specie.

A mio avviso, il secondo motivo deve quindi essere respinto in quanto infondato.

100. Gli argomenti del [OSCURATO:PERSONA] concernenti l’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» non inficiano la mia conclusione al riguardo.

101. Infatti, dalla sezione precedente discende che alla [OSCURATO:PERSONA] non è stato in alcun modo impedito di adottare un atto delegato in applicazione dei regolamenti di base (in particolare dell’articolo 10, paragrafo 4, e dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento 2019/1241 nonché dell’articolo 9 del regolamento 2019/472).

Pertanto, l’adozione delle disposizioni impugnate da parte del Consiglio non costituiva una «modifica della base giuridica» ai sensi del punto 25 di detto accordo.

102. Inoltre, e dato che la [OSCURATO:PERSONA], lo ribadisco, restava pienamente legittimata ad adottare il regolamento delegato 2021/2324 (e infatti, lo ha infine adottato), mi sembra che il [OSCURATO:PERSONA] non sia stato affatto privato del suo potere di controllare l’adozione degli atti delegati ai sensi del punto 2 del medesimo accordo, e che esso sia stato pienamente in grado, di fatto, di esercitare siffatto controllo nel caso di specie.

103. Da tutto quanto precede risulta che il presente ricorso dovrebbe, a mio avviso, essere respinto in quanto infondato.

3. Domanda di mantenimento degli effetti delle disposizioni impugnate

104. Dato che i due motivi dedotti dal [OSCURATO:PERSONA] devono, a mio avviso, essere respinti, e che il presente ricorso deve essere respinto in quanto infondato, non ritengo necessario che la Corte si pronunci sulla domanda delle parti di mantenere gli effetti delle disposizioni impugnate.

105. A tal riguardo, desidero soltanto notare che una decisione di mantenere gli effetti di un atto annullato si giustifica, di regola, quando imposta da importanti motivi attinenti alla certezza del diritto o qualora il mantenimento degli effetti sia necessario per evitare gravi conseguenze negative sul settore interessato, nonché quando la legittimità dell’atto di cui trattasi è contestata non a causa del suo obiettivo o contenuto, ma a motivo di incompetenza o violazione di forme sostanziali ( 56 ).

106. Nel caso di specie, tutte le parti coinvolte nel presente procedimento mi sembrano in disaccordo soltanto sulla base giuridica utilizzata, ma non sul contenuto sostanziale delle disposizioni impugnate.

Inoltre, è indubbio che l’eliminazione retroattiva degli effetti delle disposizioni impugnate non soltanto sarebbe problematica in termini di certezza del diritto, ma produrrebbe altresì gravi conseguenze per il settore della pesca, poiché significherebbe che nessuna delle restrizioni contenute nelle disposizioni impugnate (per quanto riguarda gli attrezzi da pesca o le specie vietate) potrebbe essere effettivamente applicata per l’anno 2021.

A tal riguardo, aggiungo che nessuna delle parti coinvolte nel presente procedimento contesta che le misure contenute in tali disposizioni mirassero a promuovere gli obiettivi della PCP per quanto attiene alla conservazione delle risorse della pesca e a uno sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche vive.

Osservo inoltre che i due atti adottati successivamente al regolamento controverso, ossia il regolamento delegato 2021/2324 e il regolamento che fissa le possibilità di pesca per il 2022, intendono effettivamente riprodurre il contenuto delle disposizioni impugnate ( 57 ).

107. Qualora la Corte non condivida la mia posizione secondo cui il Consiglio era legittimato ad adottare le disposizioni impugnate, ritengo quindi che gli effetti di tali disposizioni debbano essere mantenuti.

VII. Conclusione

108. [OSCURATO:PERSONA] luce delle considerazioni che precedono, ritengo che la Corte debba: – respingere il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] europeo diretto all’annullamento degli articoli da 15 a 17, 20 e dell’articolo 59, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/92 del Consiglio, del 28 gennaio 2021, che fissa, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione; e – condannare il [OSCURATO:PERSONA] alle spese. ( 1 ) Lingua originale: l’inglese. ( 2 ) Regolamento del 28 gennaio 2021 che fissa, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione ( GU 2021, L 31, pag. 31 ). ( 3 ) Regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un piano pluriennale per gli stock pescati nelle acque occidentali e nelle acque adiacenti e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica i regolamenti (UE) 2016/1139 e (UE) 2018/973, e abroga i regolamenti (CE) n. 811/2004, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007 e (CE) n. 1300/2008 del Consiglio ( GU 2019, L 83, pag. 1 ). ( 4 ) Regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 2019/2006, (CE) n. 1224/2009 e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio ( GU 2019, L 198, pag. 105 ). ( 5 ) Ai sensi dell’articolo 290, paragrafo 1, TFUE, «[u]n atto legislativo può delegare alla [OSCURATO:PERSONA] il potere di adottare atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali dell’atto legislativo». ( 6 ) Regolamento (UE) n. 1380/2013 del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio ( GU 2013, L 354, pag. 22 ). ( 7 ) Prima del recesso del [OSCURATO:PERSONA] dall’Unione europea, le acque nordoccidentali facevano pienamente parte delle acque dell’Unione e comprendevano, in particolare, il [OSCURATO:PERSONA], il Mare d’Irlanda e le acque a ovest della Scozia [v. allegato I della decisione del Consiglio, del 19 luglio 2004, relativa all’istituzione di consigli consultivi regionali nell’ambito della politica comune della pesca ( GU 2004, L 256, pag. 17 )]; v. anche la mappa disponibile sul sito Internet del consiglio consultivo delle acque nordoccidentali al seguente indirizzo: https://www.nwwac.org/_fileupload/Structure%20of%20NWWAC/NWWAC_Area_Map%20incl%20EU%20zone.pdf). ( 8 ) Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare. ( 9 ) GU 2021, L 465, pag. 1 . ( 10 )

V. regolamento (UE) 2022/109 del Consiglio, del 27 gennaio 2022, che fissa, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione ( GU 2022, L 21, pag. 1 ). ( 11 )

V. articolo 60 del regolamento 2022/109. ( 12 )

V. articolo 4, paragrafo 1, punto 20 del regolamento (UE) n. 1380/2013. ( 13 )

V. considerando 2 del regolamento 2019/1241. ( 14 )

V. sentenza del 15 maggio 2008, Spagna/Consiglio ( C‑442/04 , EU:C:2008:276 , punto 42 ).

Rilevo che il considerando 7 del regolamento 2019/1241 fa riferimento al «conseguimento dei seguenti obiettivi della PCP: pesca praticata a livelli di rendimento massimo sostenibile, riduzione delle catture indesiderate e eliminazione dei rigetti, contributo al conseguimento di un buono stato ecologico». ( 15 ) A tal riguardo, rilevo che l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 1380/2013 contiene un elenco non esaustivo delle misure che possono rientrare nelle «misure tecniche».

Tuttavia, nessuna disposizione di tale regolamento indica quale istituzione dell’Unione sia competente per l’adozione di tali misure. ( 16 )

V. considerando 1 del regolamento controverso. ( 17 ) Come precisato dalla [OSCURATO:PERSONA] al considerando 3 del regolamento delegato 2021/2324.

Le specie di pesci interessate dagli articoli da 15 a 17 del regolamento controverso sono merluzzo bianco, merlano e gadidi. ( 18 ) [OSCURATO:PERSONA] luce della formulazione di tali disposizioni, la [OSCURATO:PERSONA] è legittimata a modificare l’elenco delle specie di pesci o di molluschi la cui cattura, detenzione, trasbordo o sbarco sono vietati (v. articolo 10, paragrafo 4, del regolamento 2019/1241); a modificare, integrare o abrogare le misure tecniche intese a tenere conto delle specificità regionali di talune attività di pesca (ossia le misure tecniche regionali), ovvero a derogarvi (v. articolo 15, paragrafo 2, del regolamento 2019/1241) e a integrare le misure tecniche concernenti gli attrezzi da pesca, i dispositivi supplementari per gli attrezzi da pesca, le attività di pesca e la fissazione delle taglie minime di riferimento per la conservazione (v. articolo 9 del regolamento 2019/472). ( 19 ) Più precisamente, il [OSCURATO:PERSONA] ritiene che gli articoli da 15 a 17 del regolamento controverso siano stati adottati dal Consiglio in violazione dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento 2019/1241 o, in subordine, dell’articolo 9 del regolamento 2019/472.

L’articolo 20 del regolamento controverso violerebbe l’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento 2019/1241. ( 20 )

V. articolo 29, paragrafo 6, del regolamento 2019/1241. ( 21 )

V. articolo 18, paragrafi 3 e 6, del regolamento 2019/472. ( 22 ) V., supra, paragrafi 20 e

21. ( 23 )

V. articolo 3 del regolamento delegato 2021/2324. ( 24 ) Come ho indicato al paragrafo precedente, l’articolo 59, secondo comma, del regolamento controverso verte sull’ambito di applicazione temporale degli articoli da 15 a 17 di tale stesso strumento.

Pertanto, qualora la Corte ritenga che il ricorso sia divenuto privo di oggetto nella parte in cui il [OSCURATO:PERSONA] chiede l’annullamento di queste tre disposizioni, essa dovrebbe altresì respingere l’argomento del [OSCURATO:PERSONA] concernente l’articolo 59, secondo comma, di detto regolamento. ( 25 ) Nel caso di specie, con il termine «interesse», intendo un interesse come quello che le persone fisiche o giuridiche devono dimostrare al fine di proporre ricorsi sulla base dell’articolo 263, quarto comma, TFUE. ( 26 ) V., in tal senso, sentenza del 1o ottobre 2009, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ( C‑370/07 , EU:C:2009:590 , punto 16 e giurisprudenza citata). ( 27 ) V., in tal senso, sentenza del 26 marzo 1987, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ( 45/86 , EU:C:1987:163 , punto 3 ). ( 28 )

V. sentenza del 1o ottobre 2009, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ( C‑370/07 , EU:C:2009:590 , punto 17 e giurisprudenza ivi citata).

In tale causa, la Corte ha annullato una decisione del Consiglio che stabiliva la posizione da adottare a nome della Comunità europea nel corso di una conferenza delle Parti della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES), sebbene tale decisione avesse già esplicato i suoi effetti giuridici, poiché la posizione era già espressa nel corso della conferenza in questione. ( 29 ) Dato che, come ho sottolineato al precedente paragrafo 22, il Consiglio ha adottato, il 27 gennaio 2022, il regolamento che fissa le possibilità di pesca per il 2022, è indubbio che le statuizioni della Corte nella presente causa potrebbero essere direttamente pertinenti per quanto concerne la questione se anche tale regolamento debba essere annullato, in tutto o in parte (ove impugnato dinanzi alla Corte), a seconda del fatto che contenga o meno disposizioni analoghe a quelle impugnate.

Inoltre, qualora la Corte annulli le disposizioni impugnate, la naturale conseguenza di ciò sarebbe l’effettiva impossibilità, per il Consiglio, di adottare in futuro disposizioni simili. ( 30 )

V. sentenza del 25 ottobre 2001, Germania/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑276/99 , EU:C:2001:576 , punto 32 ). ( 31 )

V. sentenza dell’11 ottobre 2007, [OSCURATO:PERSONA]/Grecia ( C‑237/05 , EU:C:2007:592 , punti da 36 a 39 ). ( 32 ) Infatti, l’articolo 133, paragrafo 1, del regolamento di procedura stabilisce che il presidente della Corte « può » (il corsivo è mio) decidere, quando la natura della controversia lo esige, di trattare una causa con procedimento accelerato. ( 33 ) A tal riguardo, desidero aggiungere che il procedimento accelerato impone alla Corte di mobilitare le sue risorse in modo tale che, da un punto di vista logistico, tale procedimento possa riguardare solo una manciata di cause ogni anno.

Il fatto che il ricorso divenga o meno privo di oggetto in un caso come quello in esame non può, a mio avviso, dipendere dalla questione se il procedimento accelerato sia o meno concesso. ( 34 ) L’articolo 59, primo comma, di detto regolamento prevede che l’articolo 20 (unitamente alla maggior parte delle altre disposizioni del regolamento controverso, che non formano oggetto nel presente ricorso) «continu[a] ad applicarsi (...) fino all’entrata in vigore del regolamento che stabilisce le possibilità di pesca per il 2022». ( 35 ) Ai sensi di tale disposizione, «[c]iascuna istituzione agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dai trattati, secondo le procedure, condizioni e finalità da essi previste.

Le istituzioni attuano tra loro una leale cooperazione». ( 36 ) In particolare, il [OSCURATO:PERSONA] ritiene che gli articoli da 15 a 17 e 20 del regolamento controverso modifichino, rispettivamente, le norme di cui all’allegato VI, parte B, punto 1, e parte C, e di cui all’allegato I del regolamento 2019/1241.

Per questo motivo, essi sarebbero in contrasto l’articolo 10, paragrafo 4, e l’articolo 15, paragrafo 2, di quest’ultimo regolamento, i quali precisano che tali norme dovrebbero essere modificate dalla [OSCURATO:PERSONA], e non dal Consiglio. ( 37 )

V. articolo 12 del regolamento n. 1380/2013 (rubricato «Misure della [OSCURATO:PERSONA] in caso di grave minaccia alle risorse biologiche marine»). ( 38 )

V. articolo 13 del regolamento n. 1380/2013 (rubricato «Misure di emergenza adottate da uno Stato membro»). ( 39 ) Regolamento del Consiglio del 27 gennaio 2020, che stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione ( GU 2022, L 25, pag. 1 ). ( 40 ) O altrimenti i TAC stessi avrebbero dovuto essere ridotti (per compensare l’assenza di siffatte misure tecniche). ( 41 )

V. articolo 15, paragrafo 2, del regolamento 2019/1241 e articolo 9, paragrafo 1, del regolamento 2019/472 (v. anche articolo 18 del regolamento n. 1380/2013 e, in particolare, articolo 15, paragrafo 3, del regolamento 2019/1241).

Tuttavia, un requisito del genere non è previsto per gli atti delegati adottati ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 4, di detto regolamento. ( 42 )

V. considerando 2 del regolamento delegato 2021/2324. ( 43 ) V., in particolare, sentenze del 15 maggio 2008, Spagna/Consiglio ( C‑442/04 , EU:C:2008:276 , punto 49 e giurisprudenza ivi citata), e del 16 aprile 2013, Spagna e Italia/Consiglio ( C‑274/11 e C‑295/11 , EU:C:2013:240 , punto 33 ). ( 44 ) V., in tal senso, sentenza del 26 novembre 2014, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ( C‑103/12 e C‑165/12 , EU:C:2014:2400 , punti 79 e 81 ). ( 45 ) C‑124/13 e C‑125/13 , EU:C:2015:337 , paragrafo 61 . ( 46 ) Ibidem, paragrafo

66. ( 47 )

V. sentenza del 1o dicembre 2015, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ( C‑124/13 e C‑125/13 , EU:C:2015:790 , punto 59 ). ( 48 ) Osservo che gli argomenti del [OSCURATO:PERSONA] a tale riguardo sono, in una certa misura, contraddittori.

Da un lato, il [OSCURATO:PERSONA] afferma chiaramente che non intende dibattere la questione se il Consiglio avrebbe potuto basarsi sull’articolo 43, paragrafo 3, TFUE per adottare le disposizioni impugnate, nel caso in cui i regolamenti di base non fossero mai stati adottati.

Dall’altro, mi sembra che esso non accetti che gli articoli da 15 a 17 del regolamento controverso siano connessi alla «fissazione (...) delle possibilità di pesca».

Infatti, esso afferma, in sostanza, che, qualora si accolga il ragionamento del Consiglio secondo cui gli articoli da 15 a 17 sono connessi alla «fissazione (...) delle possibilità di pesca» (ai sensi dell’articolo 43, paragrafo 3, TFUE), il Consiglio potrebbe effettivamente adottare qualsiasi tipo di misura tecnica sulla base di tale logica e sovvertire la procedura «ordinaria» per l’adozione di misure tecniche in materia di pesca (che dovrebbe consistere, anzitutto, nell’adozione di un atto legislativo in applicazione dell’articolo 43, paragrafo 2, TFUE e, in seguito, nell’adozione di un atto delegato da parte della [OSCURATO:PERSONA], in applicazione dell’atto legislativo). ( 49 ) Come ho spiegato al precedente paragrafo 26, TAC significa totali ammissibili di catture.

È pacifico che la determinazione dei TAC è uno dei modi con cui il Consiglio può operare la «fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca» ai sensi dell’articolo 43, paragrafo 3, TFUE. ( 50 ) In tale causa, la Corte ha constatato che le modifiche in questione avevano «sensibilmente riformato» il procedimento speciale previsto per la fissazione annuale dei TAC per gli stock di merluzzo bianco e per sostituire le riduzioni automatiche dei TAC inizialmente previsti al riguardo (v. sentenza del 1o dicembre 2015, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, C‑124/13 e C‑125/13 , EU:C:2015:790 , punto 73 ).

In quel caso la Corte ha concluso che la base giuridica adeguata era l’articolo 43, paragrafo 2, TFUE, anziché l’articolo 43, paragrafo 3, TFUE. ( 51 ) Ibidem, punti 79 e

80. In sostanza, una misura che, a differenza delle disposizioni impugnate, fissa il quadro o costituisce un presupposto per la fissazione e la ripartizione delle possibilità di pesca e che non è concepita semplicemente per l’attuazione di una disposizione adottata a un livello superiore rientra, di regola, nell’ambito di applicazione dell’articolo 43, paragrafo 2, TFUE, anziché dell’articolo 43, paragrafo 3, TFUE (v. la spiegazione fornita dall’avvocato generale Wahl nelle sue conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, C‑124/13 e C‑125/13 , EU:C:2015:337 , paragrafo 66 ). ( 52 ) Ibidem, punto

58. In tal senso, non condivido il ragionamento del Consiglio secondo cui gli atti adottati in applicazione dell’articolo 43, paragrafo 3, TFUE (come il regolamento controverso) prevalgono sempre sugli atti delegati adottati dalla [OSCURATO:PERSONA] in applicazione di una normativa adottata sulla base dell’articolo 43, paragrafo 2, TFUE.

A mio avviso, il Consiglio può avvalersi dei suoi poteri decisionali derivanti dalla prima disposizione soltanto se ciò è compatibile con la delega di poteri operata da atti adottati conformemente alla seconda disposizione, dato che la Corte ha precisato che esiste una gerarchia tra queste due disposizioni del trattato FUE (v. sentenza del 26 novembre 2014, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, C‑103/12 e C‑165/12 , EU:C:2014:2400 , punti 79 e 81 ). ( 53 ) Accordo interistituzionale «Legiferare meglio» tra il [OSCURATO:PERSONA] europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la [OSCURATO:PERSONA] europea, del 13 aprile 2016 ( GU 2016, L 123, pag. 1 ) ( 54 ) Intitolato «Convenzione d’intesa tra il [OSCURATO:PERSONA] europeo, il Consiglio e la [OSCURATO:PERSONA] sugli atti delegati». ( 55 ) V., a tal riguardo, sentenza del 12 febbraio 2015, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ( C‑48/14 , EU:C:2015:91 , punti 57 e 58 ). ( 56 ) V., ad esempio, sentenze del 3 settembre 2009, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ( C‑166/07 , EU:C:2009:499 , punti 74 e 75 ); del 5 settembre 2012, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ( C‑355/10 , EU:C:2012:516 , punti 89 e 90 ), e del 6 maggio 2014, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e Consiglio ( C‑43/12 , EU:C:2014:298 , punti da 54 a 56 ). ( 57 )

V. articolo 2 del regolamento delegato 2021/2324 e articolo 18 del regolamento che fissa le possibilità di pesca per il 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021CC0259 CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] presentate il 22 giugno 2022 ( 1 ) Causa C‑259/21 [OSCURATO:PERSONA] europeo contro Consiglio dell’Unione europea «Politica comune della pesca – Ricorso di annullamento – Articoli da 15 a 17, articolo 20 e articolo 59, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/92 – Portata dell’articolo 43, paragrafo 3, TFUE – Competenze del Consiglio – Asserito sviamento di poteri da parte del Consiglio – Procedura per l’adozione di misure tecniche di cui all’articolo 10, paragrafo 4, e all’articolo 15 del regolamento (UE) 2019/1241 nonché all’articolo 9 del regolamento (UE) 2019/472 – Competenze della [OSCURATO:PERSONA] a stabilire tali misure tecniche in atti delegati – Principio di leale cooperazione» I. Introduzione 1. In linea di massima, la presente causa riguarda un disaccordo tra le istituzioni dell’Unione quanto al ruolo che il Consiglio dell’Unione europea debba svolgere nell’adozione di talune misure tecniche nel settore della pesca. 2. Prima dell’entrata in vigore del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, il Consiglio ha assunto un ruolo di preminenza nella decisione di tutti gli aspetti della politica comune della pesca (in prosieguo: la «PCP»). La situazione, tuttavia, è mutata. Ai sensi dell’articolo 43, paragrafo 2, TFUE, alla PCP si applica la procedura legislativa ordinaria e i poteri decisionali unilaterali del Consiglio sono mantenuti soltanto nei limiti previsti all’articolo 43, paragrafo 3, TFUE. Tale disposizione permette al Consiglio di adottare misure concernenti, in particolare, la «fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca». 3. Con il presente ricorso, il [OSCURATO:PERSONA] europeo chiede l’annullamento di talune misure tecniche del regolamento (UE) 2021/92 ( 2 ), che è stato adottato dal Consiglio in applicazione di quest’ultima disposizione. Tali misure figurano negli articoli 15, 16, 17, 20 e nell’articolo 59, secondo comma, di detto regolamento (in prosieguo: le «disposizioni impugnate»). 4. [OSCURATO:PERSONA] sostiene, in sostanza, che il Consiglio ha ecceduto i limiti delle sue competenze adottando tali disposizioni. Esso ritiene che queste ultime siano in contrasto con due regolamenti, segnatamente il regolamento (UE) 2019/472 ( 3 ) e il regolamento (UE) 2019/1241 ( 4 ) (in prosieguo, congiuntamente: i «regolamenti di base»), adottati dal Consiglio e dal [OSCURATO:PERSONA] conformemente all’articolo 43, paragrafo 2, TFUE. Secondo il [OSCURATO:PERSONA], questi due regolamenti hanno limitato i poteri decisionali del Consiglio ai sensi dell’articolo 43, paragrafo 3, TFUE, avendo specificamente attribuito alla [OSCURATO:PERSONA] la competenza a stabilire, negli atti delegati adottati in forza dell’articolo 290, paragrafo 1, TFUE ( 5 ), le misure tecniche corrispondenti alle misure previste dalle disposizioni impugnate. II. Contesto normativo A. Disposizioni pertinenti del TFUE 5. L’articolo 43, paragrafi 2 e 3, TFUE prevede quanto segue: «2.   [OSCURATO:PERSONA] europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, stabiliscono l’organizzazione comune dei mercati agricoli prevista all’articolo 40, paragrafo 1, e le altre disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica comune dell’agricoltura e della [PCP]. 3.   Il Consiglio, su proposta della [OSCURATO:PERSONA], adotta le misure relative alla fissazione dei prezzi, dei prelievi, degli aiuti e delle limitazioni quantitative, nonché alla fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca». B. Regolamenti di base 1. Regolamento 2019/472 6. L’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento 2019/472 dispone quanto segue: «[OSCURATO:PERSONA] è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 18 del presente regolamento e all’articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013 ( 6 ) al fine di integrare il presente regolamento per quanto riguarda le seguenti misure tecniche: a) l’indicazione delle caratteristiche degli attrezzi da pesca e delle norme che ne disciplinano l’uso, al fine di garantire o migliorare la selettività, ridurre le catture indesiderate o ridurre al minimo l’impatto negativo sull’ecosistema; b) l’indicazione delle modifiche o dei dispositivi supplementari per gli attrezzi da pesca, al fine di garantire o migliorare la selettività, ridurre le catture indesiderate o ridurre al minimo l’impatto negativo sull’ecosistema; c) le limitazioni o i divieti concernenti l’utilizzo di determinati attrezzi da pesca e le attività di pesca in zone o periodi specifici, al fine di proteggere i pesci in riproduzione, i pesci di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione o i pesci di una specie diversa da quella bersaglio, o di ridurre al minimo l’impatto negativo sull’ecosistema; e d) la fissazione delle taglie minime di riferimento per la conservazione degli stock ai quali si applica il presente regolamento, al fine di garantire la protezione del novellame». 2. Regolamento 2019/1241 7. L’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento 2019/1241 prevede quanto segue: «[OSCURATO:PERSONA] è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell’articolo 29 per modificare l’elenco stabilito all’allegato I, se i migliori pareri scientifici disponibili indicano che occorre modificare tale elenco». 8. L’articolo 15, paragrafo 2, del suddetto regolamento così dispone: «Per tenere conto delle specificità regionali delle pertinenti attività di pesca, alla [OSCURATO:PERSONA] è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 29 del presente regolamento e all’articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013 al fine di modificare, integrare o abrogare le misure tecniche stabilite negli [allegati da V a XI e XIII], ovvero di derogarvi, anche nell’attuazione dell’obbligo di sbarco nel contesto dell’articolo 15, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013. [OSCURATO:PERSONA] adotta tali atti delegati sulla base di una raccomandazione comune presentata in conformità dell’articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e dei pertinenti articoli del capo III del presente regolamento». 9. L’articolo 29, paragrafo 6, del medesimo regolamento prevede quanto segue: «L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, dell’articolo 8, paragrafo 3, all’articoli 10, paragrafo 4, all’articolo 12, paragrafo 2, all’articolo 15, paragrafo 2, all’articolo 23, paragrafi 1 e 5, all’articolo 27, paragrafo 7 e all’articolo 31, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il [OSCURATO:PERSONA] europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il [OSCURATO:PERSONA] europeo che il Consiglio hanno informato la [OSCURATO:PERSONA] che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del [OSCURATO:PERSONA] europeo o del Consiglio». 10. L’allegato VI del regolamento 2019/1241 contiene le misure tecniche applicabili alle acque nordoccidentali ( 7 ). C. Regolamento 2021/92 (in prosieguo: il «regolamento controverso») 11. L’articolo 15 del regolamento controverso, rubricato «Misure tecniche per il merluzzo bianco e il merlano nel [OSCURATO:PERSONA]» prevede una serie di misure concernenti, in particolare, le dimensioni delle maglie. Tali misure si applicano alle navi dell’Unione operanti con reti a strascico o sciabiche nel [OSCURATO:PERSONA]. 12. L’articolo 16 di tale regolamento, rubricato «Misure tecniche nel Mare d’Irlanda», contiene obblighi per quanto riguarda gli attrezzi da pesca utilizzabili dai pescherecci dell’Unione operanti con reti a strascico o sciabiche che esercitano le loro attività nel Mare d’Irlanda. 13. Anche l’articolo 17 del medesimo regolamento, rubricato «Misure tecniche nelle acque a ovest della Scozia», prevede misure concernenti, in particolare, le dimensioni delle maglie. Esse si applicano ai pescherecci dell’Unione operanti con reti a strascico o sciabiche nella pesca dello scampo ( Nephrops norvegicus ) nelle acque a ovest della Scozia. 14. Ai sensi dell’articolo 20 del regolamento controverso, rubricato «Specie vietate», sono vietati ai pescherecci dell’Unione la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di talune specie in specifiche divisioni e sottozone CIEM ( 8 ) delle acque all’epoca appartenenti all’Unione. Tale disposizione prevede altresì che gli esemplari delle specie indicate catturati accidentalmente non debbano essere danneggiati e debbano essere immediatamente rilasciati. 15. L’articolo 59 di tale regolamento, rubricato «Disposizione transitoria», prevede quanto segue: «Gli articoli 11, 19, 20, 27, 33, 34, 41, 42, 43, 48, 50 e 57 continuano ad applicarsi, mutatis mutandis, nel 2022 fino all’entrata in vigore del regolamento che stabilisce le possibilità di pesca per il 2022. Gli articoli 15, 16 e 17 si applicano fino alla data in cui diventi applicabile un atto delegato adottato a norma dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento [2019/1241] che modifica l’allegato VI di tale regolamento introducendo le corrispondenti misure tecniche per le acque nordoccidentali». III. Fatti all’origine della controversia 16. Il 27 ottobre 2020 la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto l’adozione di un regolamento che stabilisce, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione (in prosieguo: la «proposta della [OSCURATO:PERSONA]»). 17. Il 14 dicembre 2020 la [OSCURATO:PERSONA] ha aggiornato tale proposta adottando una serie di disposizioni identiche alle disposizioni impugnate. Tali progetti di disposizioni sono stati inclusi, dapprima, in un documento non ufficiale (in prosieguo: il «documento informale») e, successivamente, sono stati pubblicati sul sito Internet della [OSCURATO:PERSONA]. 18. Il 28 gennaio 2021 il Consiglio ha adottato il regolamento controverso sulla base dell’articolo 43, paragrafo 3, TFUE. Tale regolamento è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 29 gennaio 2021. Esso è entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. 19. Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 23 aprile 2021, il [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, ai sensi dell’articolo 263, secondo comma, TFUE, il ricorso in esame, diretto all’annullamento delle disposizioni impugnate. IV. Fatti successivi alla proposizione del ricorso 20. Il 23 agosto 2021 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato il regolamento delegato (UE) 2021/2324 della [OSCURATO:PERSONA] che modifica il regolamento 2019/1241 del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure tecniche per alcune attività di pesca demersale e pelagica nel [OSCURATO:PERSONA], nel Mare d’Irlanda e nelle acque ad ovest della Scozia (in prosieguo: il «regolamento delegato 2021/2324») ( 9 ). Tale regolamento è stato adottato sulla base dell’articolo 10, paragrafo 4, e dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento 2019/1241 (uno dei due regolamenti di base). 21. Dal considerando 6 del regolamento delegato 2021/2324 risulta chiaramente che tale strumento è diretto a «integrare in un unico atto» le misure tecniche corrispondenti alle misure di cui agli articoli da 15 a 17 del regolamento controverso, unitamente a talune altre misure. 22. Inoltre, il Consiglio ha adottato, il 27 gennaio 2022, un nuovo regolamento che fissa le possibilità di pesca per il 2022 (in prosieguo: il «regolamento che fissa le possibilità di pesca per il 2022») ( 10 ). Tale regolamento è entrato in vigore il 31 gennaio 2022, il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale ( 11 ). V. Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti 23. [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia: – annullare le disposizioni impugnate, e – condannare il Consiglio alle spese. 24. Il Consiglio chiede che la Corte voglia: – respingere il ricorso in quanto infondato e mantenere gli effetti delle disposizioni impugnate fino all’adozione di nuove disposizioni che le sostituiscano, e – condannare il [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 25. Con decisione del presidente della Corte del 19 agosto 2021, la [OSCURATO:PERSONA] è stata ammessa a intervenire a sostegno delle conclusioni del Consiglio. VI. Ricorso 26. Le «misur[e] tecnic[he]» nel settore della pesca sono definite come le «misur[e] che disciplina[no], attraverso l’istituzione di condizioni per l’uso e la struttura degli attrezzi da pesca nonché restrizioni di accesso alle zone di pesca, la composizione delle catture in termini di specie e dimensioni, nonché gli effetti sugli elementi dell’ecosistema risultanti dalle attività di pesca» ( 12 ). Nelle parole del [OSCURATO:PERSONA] e del Consiglio, le misure tecniche sono «strumenti» destinati a coadiuvare l’attuazione della PCP ( 13 ). Senza di esse, gli scopi della conservazione delle risorse della pesca ed il principio di stabilità relativa delle attività di pesca, che sono sottesi a tutta la normativa dell’Unione in tale settore, non possono essere raggiunti ( 14 ). 27. Tali misure possono, in teoria , essere decise i) dal Consiglio e dal [OSCURATO:PERSONA], sulla base dell’articolo 43, paragrafo 2, TFUE; ii) dalla [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’articolo 290, paragrafo 1, TFUE, a condizione che una normativa adottata sulla base dell’articolo 43, paragrafo 2, TFUE deleghi alla [OSCURATO:PERSONA] tale potere; o iii) dal Consiglio, che agisce da solo in applicazione dell’articolo 43, paragrafo 3, TFUE ( 15 ). La presente causa riguarda l’interrelazione e i limiti di tali rispettivi poteri decisionali. 28. Come ho spiegato al precedente paragrafo 2 delle presenti conclusioni, l’articolo 43, paragrafo 3, TFUE conferisce al Consiglio la competenza ad adottare misure concernenti la «fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca». Il regolamento controverso è stato adottato sulla base di tale disposizione ( 16 ). Esso è volto a stabilire e a ripartire tra gli Stati membri il totale ammissibile di catture (TAC) e i contingenti per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici per l’anno 2021. 29. Oltre alle norme che fissano i TAC e i contingenti, tale regolamento contiene, agli articoli da 15 a 17, una serie di misure tecniche applicabili a talune navi dell’Unione (quelle operanti con reti a strascico o sciabiche) in talune zone delle acque all’epoca appartenenti all’Unione (il [OSCURATO:PERSONA], il Mare d’Irlanda e le acque a ovest della Scozia). In sostanza, tali disposizioni sono dirette a ridurre le catture accessorie di talune specie, imponendo obblighi tecnici concernenti gli attrezzi da pesca (in particolare, le dimensioni delle maglie) ( 17 ). Inoltre, l’articolo 20 del regolamento controverso prevede un elenco delle specie la cui pesca è espressamente vietata. [OSCURATO:PERSONA] chiede alla Corte di annullare queste quattro disposizioni nonché l’articolo 59, secondo comma, del regolamento controverso, che limita l’ambito di applicazione temporale degli articoli 15, 16 e 17 dello stesso. 30. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la competenza del Consiglio ad adottare tali misure tecniche in applicazione dell’articolo 43, paragrafo 3, TFUE è stata espressamente limitata da tre disposizioni dei regolamenti di base, segnatamente l’articolo 10, paragrafo 4, e l’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento 2019/1241, nonché l’articolo 9 del regolamento 2019/472. Dette disposizioni permettono alla [OSCURATO:PERSONA] di stabilire tali misure tecniche in atti delegati ( 18 ). [OSCURATO:PERSONA] ritiene che, di conseguenza, il Consiglio non potesse agire sulla base dell’articolo 43, paragrafo 3, TFUE e adottare le disposizioni impugnate, dato che tali misure potevano essere validamente decise soltanto dalla [OSCURATO:PERSONA] ( 19 ). 31. Più precisamente, secondo il [OSCURATO:PERSONA], adottando unilateralmente le disposizioni impugnate, il Consiglio avrebbe seguito una procedura decisionale in contrasto con le prerogative istituzionali del [OSCURATO:PERSONA] e con il suo diritto di sollevare obiezioni o di opporsi alle misure tecniche ivi contenute. 32. A tal riguardo, ricordo che sia il [OSCURATO:PERSONA] sia il Consiglio conservano, in forza dell’articolo 29, paragrafo 3, del regolamento 2019/1241, il potere di revocare in qualsiasi momento la delega dei poteri di cui all’articolo 10, paragrafo 4, e dell’articolo 15, paragrafo 2, di detto regolamento. Essi hanno altresì la possibilità di sollevare obiezioni nei confronti degli atti delegati adottati in applicazione di tali disposizioni entro due mesi dalla loro notifica ( 20 ). Lo stesso vale per gli atti delegati adottati dalla [OSCURATO:PERSONA] in applicazione dell’articolo 9 del regolamento 2019/472 ( 21 ). 33. Di converso, se un atto è adottato dal Consiglio sulla base dell’articolo 43, paragrafo 3, TFUE (come nel caso del regolamento controverso), il [OSCURATO:PERSONA] non può sollevare obiezioni in ordine al suo contenuto. L’adozione di un atto del genere spetta soltanto al Consiglio. 34. Di conseguenza, l’essenza della presente causa risiede anzitutto, e soprattutto, nella linea di demarcazione tra i ruoli rispettivi del [OSCURATO:PERSONA], del Consiglio e della [OSCURATO:PERSONA] nell’adozione delle misure tecniche contenute nelle disposizioni impugnate. Qualora la Corte annulli tali disposizioni (come richiesto dal [OSCURATO:PERSONA]), ciò confermerebbe il diritto del [OSCURATO:PERSONA] di controllare l’adozione delle misure tecniche ivi contenute, sollevando obiezioni in ordine ad esse o revocando i poteri della commissione di adottare tali atti delegati in futuro. Di converso, respingere il ricorso implicherebbe che il Consiglio può validamente decidere tali questioni unilateralmente, sulla base dell’articolo 43, paragrafo 3, TFUE. 35. Le parti non concordano sulla questione se il ricorso sia divenuto privo di oggetto a seguito dell’adozione del regolamento delegato 2021/2324 da parte della [OSCURATO:PERSONA], il 23 agosto 2021 ( 22 ). Esaminerò anzitutto tale questione, unitamente agli effetti prodotti sul presente ricorso dal regolamento che fissa le possibilità di pesca per il 2022 (A). Esaminerò poi i due motivi dedotti dal [OSCURATO:PERSONA] nel suo ricorso ed esporrò le ragioni per le quali ritengo che tali motivi siano infondati (B). A. Effetti del regolamento delegato 2021/2324 e del regolamento che fissa le possibilità di pesca per il 2022 sulla necessità di statuire sulla controversia 1. Regolamento delegato 2021/2324 36. Mi sembra evidente che, dall’entrata in vigore del regolamento delegato 2021/2324, gli articoli da 15 a 17 del regolamento controverso non trovano più applicazione. Come ho già indicato al precedente paragrafo 21, tale regolamento delegato è volto a «integrare in un unico atto» le misure tecniche corrispondenti alle misure di cui agli articoli da 15 a 17 del regolamento controverso, unitamente a talune altre misure. Inoltre, l’articolo 59, secondo comma, di quest’ultimo regolamento enuncia in termini inequivocabili che tali disposizioni sono destinate a trovare applicazione soltanto «fino alla data in cui diventi applicabile un atto delegato adottato a norma dell’articolo 15, paragrafo 2, del [regolamento 2019/1241] (...)». 37. Il regolamento delegato 2021/2324 è stato adottato ai sensi di tale stessa disposizione, il 23 agosto 2021, ed è entrato in vigore il 30 dicembre 2021 ( 23 ). Nessuna delle parti del presente procedimento contesta che le misure ivi contenute corrispondano a quelle di cui agli articoli da 15 a 17 del regolamento controverso e che esse abbiano quindi effettivamente «sostituito» tali disposizioni. Esse non contestano neppure il fatto che l’adozione del regolamento delegato 2021/2324 non abbia inciso sull’articolo 20 del regolamento controverso, dato che tale disposizione non è menzionata nell’articolo 59, secondo comma, del regolamento controverso, né in tale regolamento delegato. 38. Tenuto conto di tali sviluppi, le parti sono divise sulla questione se il presente ricorso sia divenuto privo di oggetto nella parte in cui il [OSCURATO:PERSONA] chiede l’annullamento degli articoli da 15 a 17 e dell’articolo 59, secondo comma, del regolamento controverso ( 24 ). 39. Da un lato, il [OSCURATO:PERSONA] ritiene che, nonostante l’adozione del regolamento delegato 2021/2324 da parte della [OSCURATO:PERSONA], la Corte debba comunque pronunciarsi sulla validità di tali disposizioni. In sostanza, esso sostiene che, sebbene talune disposizioni di tale regolamento delegato riflettano il contenuto degli articoli da 15 a 17 del regolamento controverso, tali disposizioni sono tuttora presenti nel panorama legislativo e dovrebbero essere abrogate nell’interesse della certezza del diritto. Di conseguenza, esso sostiene che il suo ricorso non è divenuto privo di oggetto. 40. Dall’altro lato, il Consiglio asserisce che, a seguito dell’adozione del regolamento delegato 2021/2324, non vi è più luogo a statuire su tale questione. Esso ritiene che dall’articolo 59, secondo comma, del regolamento controverso sia evidente che gli articoli da 15 a 17 di tale regolamento erano destinati a trovare applicazione soltanto fino all’adozione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], di un atto delegato concernente le questioni disciplinate da tali disposizioni. Inoltre, il Consiglio sostiene di non aver mai inteso che tali disposizioni producessero qualsiasi effetto dopo il 2021. 41. A prima vista, devo ammettere che sono sensibile, in una certa misura, al ragionamento del Consiglio. Se gli articoli da 15 a 17 del regolamento controverso non sono più in vigore, non è affatto ovvio che il [OSCURATO:PERSONA] possa ancora «trarre vantaggio» dall’annullamento di tali disposizioni da parte della Corte. A tal riguardo, rilevo che sia il Consiglio sia il [OSCURATO:PERSONA] chiedono alla Corte di mantenere gli effetti di tutte e quattro le disposizioni impugnate. Pertanto, con il suo ricorso, il [OSCURATO:PERSONA] non mira neppure a modificare lo «stato di fatto» risultante dall’adozione, da parte del Consiglio, delle disposizioni impugnate. 42. Ciò precisato, osservo che, nel caso di specie, vi sono almeno tre ragioni specifiche per concludere nel senso che il ricorso in esame non è divenuto privo di oggetto a seguito dell’adozione del regolamento delegato 2021/2324. 43. In primo luogo, il presente ricorso è stato proposto dal [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Consiglio sulla base dell’articolo 263, secondo comma, TFUE. A tal riguardo, ricordo che il [OSCURATO:PERSONA] non è tenuto a dimostrare un interesse ( 25 ) ad agire per proporre un ricorso diretto all’annullamento di decisioni o di atti, in particolare, del Consiglio ( 26 ). Tale disposizione conferisce al [OSCURATO:PERSONA] il diritto di proporre un siffatto ricorso per contestare la legittimità di un regolamento del Consiglio senza subordinare l’esercizio di tale diritto alla condizione della prova di un interesse a proporre il ricorso ( 27 ). 44. In secondo luogo, la Corte ha già dichiarato ricevibili ricorsi diretti all’annullamento di un atto controverso che era già stato eseguito o che non era più applicabile al momento della proposizione del ricorso ( 28 ). A mio avviso, lo stesso può valere, a fortiori, nel caso di un ricorso di annullamento concernente disposizioni che (come gli articoli da 15 a 17 del regolamento controverso) erano ancora in vigore al momento della proposizione del ricorso, ma che sono venute meno durante il procedimento dinanzi alla Corte. Da tali circostanze non discende automaticamente che il ricorso diviene privo di oggetto a partire dal momento in cui tali disposizione o lo strumento controverso cessano di essere in vigore. 45. Infatti, ciò che conta, a mio avviso, è se l’annullamento dell’atto sia idoneo a produrre, di per sé, conseguenze giuridiche. 46. A tal riguardo, tengo a sottolineare che, come ho già osservato al precedente paragrafo 31, il [OSCURATO:PERSONA] sostiene che l’adozione unilaterale da parte del Consiglio delle disposizioni impugnate l’ha privato del diritto di esaminare e, se del caso, di sollevare obiezioni in ordine alle misure tecniche ivi contenute. Esso sostiene che, nel caso in cui siffatte misure fossero state inserite in uno o più atti delegati, adottati dalla [OSCURATO:PERSONA] in applicazione dell’articolo 10, paragrafo 4, e dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento 2019/1241, nonché dell’articolo 9 del regolamento 2019/472, anziché dal Consiglio sulla base dell’articolo 43, paragrafo 3, TFUE, esso avrebbe potuto contribuire in ordine al loro contenuto. 47. Prendo atto del fatto che, con il suo ricorso, il [OSCURATO:PERSONA] intende garantire che il Consiglio si astenga, in futuro , dall’utilizzare i suoi poteri decisionali tratti dall’articolo 43, paragrafo 3, TFUE in situazioni nelle quali l’esercizio di detti poteri si sovrappone a talune competenze delegate della [OSCURATO:PERSONA] e procedure previste nel diritto derivato (nella fattispecie, nell’articolo 10, paragrafo 4, e nell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento 2019/1241, nonché nell’articolo 9 del regolamento 2019/472). In sostanza, l’obiettivo perseguito dal [OSCURATO:PERSONA] mediante la proposizione del ricorso in esame è ottenere una sentenza della Corte che impedisca al Consiglio di adottare, in futuro, misure tecniche analoghe a quelle contenute nelle disposizioni impugnate sulla base dell’articolo 43, paragrafo 3, TFUE. 48. Ne consegue che, anche se le disposizioni impugnate non sono più in vigore e non producono più effetti giuridici, il loro annullamento è idoneo, di per sé, a produrre conseguenze giuridiche, in particolare evitando la reiterazione, da parte del Consiglio, della prassi normativa contestata ( 29 ). Per tale ragione, ritengo che il presente ricorso non sia divenuto privo di oggetto in seguito all’adozione del regolamento delegato 2021/2324. 49. La mia opinione a tal riguardo è corroborata dalla giurisprudenza della Corte in materia di ricorsi per inadempimento. In generale, i ricorsi per inadempimento divengono privi di oggetto qualora l’inadempimento contestato abbia cessato di produrre i suoi effetti prima della scadenza del termine fissato dalla [OSCURATO:PERSONA] nel suo parere motivato. Tuttavia, in taluni casi, la Corte ha stabilito che la [OSCURATO:PERSONA] può ancora essere legittimata ad agire dinanzi ad essa nonostante la cessazione dell’infrazione stessa. Tali casi sono tipicamente quelli in cui vi è un rischio imminente di recidiva ( 30 ) o l’infrazione ha carattere stagionale ( 31 ), sicché essa sarebbe altrimenti sottratta al controllo giurisdizionale. 50. A mio avviso, è possibile tracciare un parallelo tra tale giurisprudenza e la presente causa, dato che, anche nella fattispecie, l’obiettivo perseguito del [OSCURATO:PERSONA] mediante la proposizione del ricorso è evitare che l’azione del Consiglio si ripeta in futuro. Inoltre, il regolamento controverso è destinato a disciplinare un periodo molto specifico – e nel caso di specie assai breve – (l’anno 2021), sicché non soltanto sarebbe difficile, per il [OSCURATO:PERSONA], proporre ricorso in tempo utile, ma sarebbe difficile anche concludere siffatti procedimenti prima della cessazione dell’applicazione dei relativi regolamenti. 51. In terzo luogo, e da un punto di vista pratico, devo aggiungere che mi lascerebbe alquanto perplesso il fatto che un atto quale il regolamento controverso, che è destinato a restare in vigore soltanto per un anno (o anche meno), fosse impugnabile soltanto durante tale periodo specifico e non esistesse una siffatta possibilità una volta terminato detto periodo. A mio avviso, sarebbe irrealistico e pregiudizievole, per i ricorrenti, se la Corte esigesse immancabilmente i) che il ricorso sia proposto entro il termine massimo di un anno (o, eventualmente, entro un termine ancora più breve) dall’adozione dell’atto, e ii) che anche il procedimento dinanzi alla Corte si svolga e si concluda entro tale data. 52. Vero è che, per siffatti casi, la Corte può optare per il «procedimento accelerato» (in applicazione dell’articolo 133, paragrafi 1 e 3, del regolamento di procedura della Corte). Tuttavia, non vi è assolutamente alcuna garanzia al riguardo ( 32 ). Questa semplice possibilità non è quindi sufficiente, a mio avviso, a garantire un accesso sufficiente alla Corte ( 33 ). 53. Ritengo che l’approccio pragmatico che propongo alla Corte di seguire sia tanto più necessario quando, come nel caso di specie, la controversia di cui la Corte è investita riveste importanza costituzionale e riguarda la ripartizione delle competenze legislative tra le varie istituzioni dell’Unione. In tale contesto, non vedo il motivo per cui un ricorso concernente l’assenza di base giuridica o l’adozione irregolare di un atto debba essere omesso dal ruolo della Corte per la sola ragione che gli effetti giuridici dell’atto sono «effimeri». Un risultato del genere renderebbe impossibile per la Corte, in definitiva, esercitare il suo controllo giurisdizionale e, se del caso, impedire la futura adozione di atti analoghi. 54. Per questi motivi, ritengo che la Corte debba comunque statuire sul presente ricorso, nonostante l’adozione del regolamento delegato 2021/2324. 2. Regolamento che fissa le possibilità di pesca per il 2022 55. L’adozione del regolamento delegato 2021/2324 non è l’unico sviluppo successivo alla proposizione del ricorso in esame da parte del [OSCURATO:PERSONA]. Come ho già rilevato al precedente paragrafo 22, il Consiglio ha adottato, il 27 gennaio 2022, il regolamento che fissa le possibilità di pesca per il 2022, che ha di fatto sostituito il regolamento controverso. Tale regolamento è entrato in vigore il 31 gennaio 2022. In forza dell’articolo 59, primo comma, del regolamento controverso ( 34 ), l’articolo 20 di tale regolamento ha cessato di applicarsi nella stessa data. Pertanto, mentre l’entrata in vigore del regolamento delegato 2021/2324 ha posto fine all’applicazione degli articoli da 15 a 17 del regolamento controverso, è il regolamento che fissa le possibilità di pesca per il 2022 che ha reso non più applicabile tale disposizione. 56. In risposta a un quesito della Corte, formulato sulla base dell’articolo 62 del regolamento di procedura, il [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] hanno spiegato che l’adozione del regolamento che fissa le possibilità di pesca per il 2022 non incide sul presente ricorso. [OSCURATO:PERSONA] osserva che l’articolo 18 di tale regolamento riproduce l’elenco delle specie vietate contenuto nell’articolo 20 del regolamento controverso (con la conseguenza che tale disposizione continua a dispiegare effetti giuridici). Inoltre, il [OSCURATO:PERSONA] asserisce che, nonostante l’adozione del regolamento che fissa le possibilità di pesca per il 2022, esiste il rischio che la presunta illegittimità (l’adozione di misure tecniche corrispondenti a quelle contenute nelle disposizioni impugnate da parte del Consiglio) si riproduca in futuro. 57. Il Consiglio contesta tali argomenti. Esso ritiene che, in seguito all’adozione del regolamento che fissa le possibilità di pesca per il 2022, il presente ricorso è divenuto privo di oggetto per quanto riguarda l’articolo 20 del regolamento controverso. A suo avviso, tale conseguenza risulta dall’articolo 59, primo comma, del regolamento controverso. 58. Mi sembra che le considerazioni che ho svolto nella sezione precedente, a proposito degli articoli da 15 a 17 e dell’articolo 59, secondo comma, del regolamento controverso si applichino, mutatis mutandis, all’articolo 20 del regolamento controverso, nella misura in cui siano interessate le conseguenze dell’adozione del regolamento che fissa le possibilità di pesca per il 2022 su tale disposizione. 59. [OSCURATO:PERSONA] luce delle considerazioni che precedono, ritengo che, sebbene nessuna delle disposizioni impugnate sia in vigore, occorra comunque statuire sul ricorso in esame. B. Nel merito 60. [OSCURATO:PERSONA] deduce due motivi a sostegno del suo ricorso di annullamento. In primo luogo, esso contesta al Consiglio di aver commesso uno sviamento della procedura prevista nei regolamenti di base. In secondo luogo, esso sostiene che il Consiglio ha violato il «principio di leale cooperazione» ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, TUE ( 35 ). Esaminerò, nell’ordine, ciascuno di questi motivi. 1. Primo motivo, vertente su uno sviamento della procedura prevista dai regolamenti di base a) Principali argomenti delle parti 1) Principali argomenti del [OSCURATO:PERSONA] 61. In sostanza, il [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la competenza del Consiglio ad adottare misure tecniche ai sensi dell’articolo 43, paragrafo 3, TFUE è limitata, poiché il [OSCURATO:PERSONA] e il Consiglio hanno convenuto, in uno o più atti legislativi adottati ai sensi dell’articolo 43, paragrafo 2, TFUE, che la [OSCURATO:PERSONA], e non il Consiglio, sia competente ad adottare siffatte misure. 62. Nella presente causa, il [OSCURATO:PERSONA] ritiene che, poiché l’articolo 10, paragrafo 4, e l’articolo 15 del regolamento 2019/1241, nonché l’articolo 9 del regolamento 2019/472 (tutti adottati ai sensi dell’articolo 43, paragrafo 2, TFUE) conferivano espressamente alla [OSCURATO:PERSONA] il potere di adottare misure tecniche come quelle previste dalle disposizioni impugnate, il Consiglio non potesse fondarsi sull’articolo 43, paragrafo 3, TFUE per adottare unilateralmente tali disposizioni ( 36 ). 63. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, nel caso di specie, tutti i requisiti stabiliti dalla giurisprudenza della Corte per accertare l’esistenza di uno sviamento di potere sono soddisfatti. Esso sottolinea che il Consiglio ha espressamente riconosciuto, al considerando 59 e all’articolo 59, secondo comma, del regolamento controverso, che l’adozione delle misure tecniche di cui agli articoli da 15 a 17 di tale regolamento spettava alla [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, esso ritiene che il Consiglio non abbia fornito alcuna giustificazione quanto al motivo per cui esso, e non la [OSCURATO:PERSONA], ha adottato le disposizioni impugnate, ad esempio le ragioni per le quali, nel caso di specie, una loro adozione da parte della [OSCURATO:PERSONA] fosse impossibile. 64. [OSCURATO:PERSONA] sostiene inoltre che, qualora l’adozione delle misure tecniche contenute nelle disposizioni impugnate fosse stata giustificata da circostanze imperative, le basi giuridiche adeguate per la loro adozione sarebbero state gli articoli 12 e 13 del regolamento n. 1380/2013. In forza di tali disposizioni, misure «urgenti» (destinate ad affrontare una grave minaccia per la conservazione delle risorse biologiche marine o per l’ecosistema marino) possono essere adottate dalla [OSCURATO:PERSONA] ( 37 ) o dagli Stati membri ( 38 ), ma non dal Consiglio. [OSCURATO:PERSONA] osserva che, in assenza di siffatte circostanze urgenti, dall’articolo 8, paragrafi 2 e 3, del regolamento 2019/472 risulta che misure correttive (misure per assicurare un rapido ritorno dello stock o dell’unità funzionale in questione a determinati livelli) possono essere adottate soltanto dalla [OSCURATO:PERSONA] in atti delegati. 65. Infine, il [OSCURATO:PERSONA] osserva che, così come il potere del Consiglio di adottare misure tecniche relative «alla fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca» deriva dall’articolo 43, paragrafo 3, TFUE, la [OSCURATO:PERSONA] trae le sue prerogative generali per quanto concerne l’adozione di atti delegati dall’articolo 290, paragrafo 1, TFUE e, pertanto, anche dal diritto primario. 2) Argomenti principali del Consiglio e della [OSCURATO:PERSONA] 66. Il Consiglio contesta gli argomenti del [OSCURATO:PERSONA]. Esso ritiene che il primo motivo sia infondato, poiché il [OSCURATO:PERSONA] interpreterebbe erroneamente la nozione di «sviamento di procedura» e fraintenderebbe l’obiettivo e il contenuto delle disposizioni impugnate. 67. Esso sostiene altresì che l’adozione delle disposizioni impugnate è pienamente conforme all’articolo 43, paragrafo 3, TFUE, dato che il loro obiettivo è connesso alla «fissazione (...) delle possibilità di pesca». Di converso, le misure tecniche menzionate nei regolamenti di base riguarderebbero obiettivi diversi e più ampi rispetto a tali disposizioni. 68. Il Consiglio sottolinea che nulla nei regolamenti di base suggerisce che i poteri attribuiti alla [OSCURATO:PERSONA] dall’articolo 10, paragrafo 4, e dall’articolo 15 del regolamento 2019/1241, nonché dall’articolo 9 del regolamento 2019/472 fossero da intendersi come esclusivi, nel senso che impedirebbero al Consiglio di adottare misure tecniche su questioni identiche. 69. Esso osserva inoltre che l’articolo 59, secondo comma, del regolamento controverso indica espressamente che gli articoli da 15 a 17 di tale regolamento cesserebbero di essere in vigore non appena la [OSCURATO:PERSONA] adotti un atto delegato che disciplini le stesse materie oggetto di tali disposizioni. Ciò dimostrerebbe chiaramente che il Consiglio non intendeva oltrepassare i limiti delle proprie competenze. Analogamente, l’articolo 20 del regolamento controverso mirerebbe a preservare pienamente il potere della [OSCURATO:PERSONA] di adottare atti delegati ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento 2019/1241. A tal riguardo, occorre tenere a mente che le disposizioni impugnate sono state adottate poco dopo il recesso del [OSCURATO:PERSONA] dall’Unione europea, in un contesto in cui vi erano molte incertezze quanto alla «fissazione delle possibilità di pesca» per il 2021 e in cui era chiaro che la [OSCURATO:PERSONA] doveva ancora sviluppare la sua proposta prima di adottare un atto delegato riguardante tali materie. 70. [OSCURATO:PERSONA] aderisce, in generale, agli argomenti del Consiglio. Essa sottolinea che nulla nei regolamenti di base la obbliga ad adottare misure tecniche nelle materie disciplinate dalle disposizioni impugnate. 71. [OSCURATO:PERSONA] spiega altresì che, poiché le misure correttive precedenti (quelle contenute nell’articolo 13 del regolamento (UE) 2020/123 ( 39 )) erano rimaste in vigore soltanto fino al 31 dicembre 2020, era necessario che il Consiglio adottasse nuove misure tecniche all’inizio del 2021 ( 40 ). [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto adottare tali nuove misure in un atto delegato nel caso in cui fosse stata presentata in tempo utile una raccomandazione comune da parte degli Stati membri ( 41 ). Tuttavia, nessuna raccomandazione comune (nella sua formulazione finale) è stata, di fatto, formalmente sottoposta alla [OSCURATO:PERSONA] prima del 14 dicembre 2020 ( 42 ). Il documento informale della [OSCURATO:PERSONA], che ha condotto all’adozione, da parte del Consiglio, delle disposizioni impugnate, è servito a colmare tale lacuna. b) Analisi 72. Secondo una giurisprudenza consolidata, un atto è viziato da sviamento di potere se, in base ad indizi oggettivi, pertinenti e concordanti, risulta adottato esclusivamente, o quanto meno in maniera determinante, per fini diversi da quelli per i quali il potere di cui trattasi è stato conferito o allo scopo di eludere una procedura appositamente prevista dai Trattati per far fronte alle circostanze del caso di specie ( 43 ). 73. Nella presente causa, il primo motivo del [OSCURATO:PERSONA] si basa, in sostanza, sul fatto che il Consiglio, adottando le disposizioni impugnate, avrebbe eluso la procedura prevista nei regolamenti di base per l’adozione di misure tecniche, che affiderebbe alla sola [OSCURATO:PERSONA] la competenza ad adottare siffatte misure. 74. Tuttavia, a mio avviso, le censure del [OSCURATO:PERSONA] devono essere respinte. Tale istituzione non dimostra che le disposizioni impugnate sono state adottate esclusivamente o in maniera determinante per fini diversi da quelli per i quali i poteri di cui all’articolo 43, paragrafo 3, TFUE sono stati conferiti al Consiglio o allo scopo di eludere una procedura appositamente prevista dal trattato FUE per far fronte alle circostanze del caso di specie. 75. A tal riguardo, ricordo che la Corte ha già avuto occasione di precisare i rispettivi ambiti di applicazione dell’articolo 43, paragrafo 3, TFUE, ai sensi del quale il Consiglio è legittimato ad adottare misure relative, in particolare, alla «fissazione (...) delle possibilità di pesca», e dell’articolo 43, paragrafo 2, TFUE. La Corte ha dichiarato che le decisioni autonome adottate sulla base di interessi politici dell’Unione rientrano nella competenza del legislatore dell’Unione (ossia nell’ambito di applicazione dell’articolo 43, paragrafo 2, TFUE). Di converso, l’articolo 43, paragrafo 3, TFUE deve essere utilizzato principalmente per le misure tecniche che attuano tali decisioni ( 44 ). 76. Nelle sue conclusioni nelle cause riunite [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ( 45 ), l’avvocato generale Wahl ha spiegato che da tale giurisprudenza risulta che la procedura legislativa ordinaria di cui all’articolo 43, paragrafo 2, TFUE dovrebbe applicarsi alle categorie più generali di misure, vale a dire quelle necessarie al perseguimento degli obiettivi della PCP, mentre la procedura non legislativa di cui all’articolo 43, paragrafo 3, TFUE dovrebbe essere riservata a taluni tipi di misure di regolamentazione. Di conseguenza, le misure ai sensi dell’articolo 43, paragrafo 3, TFUE dovrebbero essere circoscritte a quelle strettamente connesse alla definizione di chi può pescare cosa, e dove, e alle condizioni funzionalmente collegate a tali questioni ( 46 ), e non includere qualsiasi misura tecnica in qualche modo connessa alle possibilità di pesca. L’elemento decisivo è, come confermato dalla Corte, la questione se la misura in questione implichi una scelta politica riservata al legislatore dell’Unione a causa del suo carattere necessario rispetto al perseguimento degli obiettivi afferenti alle politiche comuni dell’agricoltura e della pesca ( 47 ). 77. Nel caso di specie, mi sembra evidente che le disposizioni impugnate sono funzionalmente collegate alla «fissazione (…) delle possibilità di pesca», ai sensi dell’articolo 43, paragrafo 3, TFUE, anziché a una scelta politica riservata al legislatore dell’Unione ( 48 ). 78. Infatti, come rilevato dal Consiglio e dalla [OSCURATO:PERSONA], le disposizioni impugnate mirano a migliorare la selettività degli attrezzi da pesca (articoli da 15 a 17) e la protezione di talune specie (articolo 20). Tali disposizioni sono state adottate come alternativa alla riduzione dei TAC in misura maggiore di quanto era già stato deciso per tale anno. Ciò è confermato dal considerando 3 del regolamento delegato 2021/2324, ai sensi del quale le misure previste nelle disposizioni impugnate erano «funzionalmente collegate ai livelli dei TAC per le specie bersaglio catturate», dato che «senza di esse, tali livelli di TAC avrebbero dovuto essere ridotti per consentire la ricostituzione degli stock oggetto di catture accessorie» ( 49 ). 79. Inoltre, a differenza delle modifiche apportate dal Consiglio in base all’articolo 43, paragrafo 3, TFUE, al centro della sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ( 50 ), le disposizioni impugnate si applicano soltanto in circostanze specifiche (dato che sono destinate a trovare applicazione soltanto nei confronti di specifici tipi di imbarcazioni operanti unicamente in determinate zone e a taluni tipi di specie) e su base annuale (nell’anno 2021). Tali disposizioni non sono destinate ad adeguare il meccanismo generale per la fissazione dei TAC e delle limitazioni dello sforzo di pesca al fine di eliminare le lacune derivanti dall’applicazione delle precedenti norme, né a definire il contesto giuridico in cui tali TAC e limitazioni dello sforzo di pesca sono stabiliti ( 51 ). 80. Di conseguenza, ritengo che le disposizioni impugnate rientrino nelle competenze attribuite al Consiglio dall’articolo 43, paragrafo 3, TFUE. 81. Passando ora alla specifica questione se il Consiglio potesse validamente utilizzare tale base giuridica per adottare le misure tecniche contenute nelle disposizioni impugnate nonostante i regolamenti di base prevedano l’adozione di tali misure da parte della [OSCURATO:PERSONA], ricordo che, come statuito dalla Corte, l’articolo 43, paragrafo 3, TFUE può essere utilizzato dal Consiglio come base giuridica per adottare misure specifiche nell’ambito della PCP, purché esso agisca rispettando i limiti delle sue competenze nonché, ove pertinente, il contesto normativo già stabilito in applicazione dell’articolo 43, paragrafo 2, TFUE ( 52 ). In tal senso, il margine di discrezionalità di cui il Consiglio gode nell’adozione di misure sulla base dell’articolo 43, paragrafo 3, TFUE dipende dalla libertà d’azione che il legislatore dell’Unione ha deciso di concedergli. Dovrò valutare, quindi, se il contesto normativo già stabilito nei regolamenti di base sia stato concepito dal legislatore dell’Unione per limitare il potere del Consiglio di agire in applicazione dell’articolo 43, paragrafo 3, TFUE. 82. A tal riguardo, mi sembra che nulla nei due regolamenti di base consenta di ritenere che i poteri conferiti alla [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente, da un lato, dall’articolo 10, paragrafo 4, e dall’articolo 15 del regolamento 2019/1241, e, dall’altro, dall’articolo 9 del regolamento 2019/472, fossero concepiti per impedire al Consiglio di adottare misure tecniche riguardanti le stesse questioni nel caso in cui, come nella fattispecie, la [OSCURATO:PERSONA] non sia intervenuta adottando essa stessa atti delegati. Concordo con il [OSCURATO:PERSONA] sul fatto che il Consiglio non può privare la [OSCURATO:PERSONA] delle competenze che le sono attribuite da tali disposizioni poiché, diversamente, queste ultime diverrebbero prive di oggetto e il Consiglio violerebbe il contesto definito in tali disposizioni. Tuttavia, mi è chiaro che il Consiglio non abbia agito in tal modo allorché ha adottato le disposizioni impugnate. 83. Infatti, dall’articolo 59, secondo comma, del regolamento controverso risulta evidente che gli articoli da 15 a 17 erano destinati a cessare di essere applicabili non appena la [OSCURATO:PERSONA] avesse adottato uno o più atti delegati aventi a oggetto le stesse misure tecniche. Al pari del Consiglio e della [OSCURATO:PERSONA], ritengo quindi che le disposizioni impugnate fossero destinate ad avere carattere temporaneo e che il Consiglio non abbia interferito con la competenza della [OSCURATO:PERSONA] ad adottare atti delegati, ma che abbia invece espressamente inteso preservarla. 84. Infatti, tale competenza della [OSCURATO:PERSONA] è riconosciuta non soltanto nell’articolo 59, secondo comma, del regolamento controverso, ma anche nel considerando 59 di quest’ultimo, il quale indica che le misure tecniche adottate in futuro dalla [OSCURATO:PERSONA] sulla base del regolamento 2019/1241 saranno «di portata più generale e si applicheranno su una base più stabile» rispetto alle misure tecniche contenute nelle disposizioni impugnate. 85. In tali circostanze, non mi è difficile concludere che il Consiglio ha agito rispettando non soltanto i limiti delle sue competenze ai sensi dell’articolo 43, paragrafo 3, TFUE, ma anche lo specifico contesto normativo già stabilito conformemente all’articolo 43, paragrafo 2, TFUE. 86. Tale conclusione non è affatto inficiata dall’argomento del [OSCURATO:PERSONA], esposto al precedente paragrafo 63, secondo cui le disposizioni impugnate avrebbero dovuto essere adottate o come misure «urgenti» destinate ad affrontare una grave minaccia per la conservazione delle risorse biologiche marine oppure , in assenza di siffatte circostanze imperative, dalla [OSCURATO:PERSONA] in atti delegati, dato che l’articolo 8, paragrafi 2 e 3, del regolamento 2019/472 prevedeva unicamente queste due opzioni. 87. Concordo con il [OSCURATO:PERSONA] sul fatto che le disposizioni impugnate non costituiscono «misure urgenti» destinate ad affrontare una grave minaccia per la conservazione delle risorse biologiche marine. Ciò premesso, e per quel che vale, ritengo che vi siano circostanze particolari che spiegano il motivo per cui il Consiglio sia intervenuto e abbia adottato le disposizioni impugnate per il periodo transitorio nel quale la [OSCURATO:PERSONA] non aveva ancora fatto uso dell’altra possibilità espressamente lasciata aperta dall’articolo 8, paragrafi 2 e 3, del regolamento 2019/472, adottando uno o più atti delegati in applicazione di tali disposizioni. 88. Come precisato dalla [OSCURATO:PERSONA], le misure correttive precedenti (quelle contenute nell’articolo 13 del regolamento 2020/123) erano rimaste in vigore soltanto fino al 31 dicembre 2020 e, poiché gli sforzi erano concentrati sul raggiungimento di un accordo tra l’Unione europea e il [OSCURATO:PERSONA] su misure tecniche allineate funzionalmente connesse a seguito della Brexit, non era stata presentata una raccomandazione comune in tempo utile per consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di adottare un atto delegato all’inizio del 2021. Ciò è confermato dal considerando 2 del regolamento delegato 2021/2324, ai sensi del quale, sebbene il Belgio, la Spagna, la Francia, l’Irlanda e i [OSCURATO:PERSONA] avessero presentato una prima raccomandazione comune nel maggio 2020, essi hanno presentato una raccomandazione comune riveduta soltanto il 14 dicembre 2020. 89. In tale contesto, è evidente che l’adozione delle disposizioni impugnate da parte del Consiglio è servita a colmare una lacuna che si sarebbe altrimenti trascinata per una parte del 2021, se non per l’intero anno. 90. [OSCURATO:PERSONA] luce di quanto precede, nulla indica che il Consiglio, adottando le disposizioni impugnate, sia andato oltre le sue prerogative o abbia commesso uno sviamento di potere. 91. Poiché nessuna delle censure dedotte dal [OSCURATO:PERSONA] a sostegno del suo primo motivo è fondata, tale motivo dovrebbe essere respinto. 2. Secondo motivo, vertente su una violazione del principio di leale cooperazione a) Principali argomenti delle parti 92. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, non rispettando la procedura prevista nei regolamenti di base, il Consiglio ha violato il principio di leale cooperazione. 93. [OSCURATO:PERSONA] osserva che, in forza dell’articolo 13, paragrafo 2, TUE, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte, tale principio esige che ciascuna istituzione eserciti le proprie competenze nel rispetto di quelle delle altre. Esso ricorda altresì che l’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» ( 53 ), adottato sulla base dell’articolo 295 TFUE, produce effetti vincolanti nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], del Consiglio e della [OSCURATO:PERSONA]. Il punto 25 di tale accordo richiede che le tre istituzioni procedano ad uno scambio di opinioni «[s]e è prevista una modifica della base giuridica che comporti il passaggio dalla procedura legislativa ordinaria a una procedura legislativa speciale o a una procedura non legislativa». Il punto 2 dell’allegato di tale accordo ( 54 ) impone alle istituzioni di cooperare durante l’intera procedura ai fini di un esercizio corretto del potere delegato e di un controllo efficace di tale potere da parte del [OSCURATO:PERSONA]. Nel caso di specie, il [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il Consiglio lo abbia privato, di fatto, del potere di esercitare siffatto controllo. 94. Secondo il [OSCURATO:PERSONA], il Consiglio avrebbe dovuto consultarlo in merito alla sua intenzione di adottare le disposizioni impugnate sulla base dell’articolo 43, paragrafo 3, TFUE, in violazione dei regolamenti di base. 95. Il Consiglio, sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], contesta tali argomenti. Esso rinvia al suo argomento concernente il primo motivo. A suo avviso, dall’assenza di uno sviamento di procedura (in relazione al primo motivo) risulta che il principio di leale cooperazione non è stato violato nel caso di specie. 96. Il Consiglio aggiunge che l’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» non è pertinente nel caso di specie. Esso sostiene che il regolamento controverso è stato adottato sulla stessa base giuridica suggerita dalla [OSCURATO:PERSONA] nella sua proposta e che, di conseguenza, le azioni del Consiglio non hanno determinato una «modifica della base giuridica» ai sensi del punto 25 di detto accordo. b) Analisi 97. Ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, TUE, le istituzioni attuano tra loro una leale cooperazione. Tuttavia, tale leale cooperazione deve essere esercitata nei limiti delle attribuzioni conferite dai trattati a ciascuna istituzione. L’obbligo risultante dall’articolo 13, paragrafo 2, TUE non è quindi idoneo a modificare dette attribuzioni ( 55 ). 98. Quanto alla questione se il Consiglio abbia violato il principio di leale cooperazione nell’adottare le disposizioni impugnate, osservo che il [OSCURATO:PERSONA] deduce il motivo in esame mediante argomenti analoghi a quelli già esposti nell’ambito del primo motivo. 99. Dalla sezione precedente risulta che il primo motivo del [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe essere respinto sulla base del rilievo che il Consiglio non ha commesso, nel caso di specie, uno sviamento di potere. Di conseguenza, e dato che gli argomenti del [OSCURATO:PERSONA] a sostegno dei suoi due motivi sono strettamente connessi, concordo con il Consiglio e con la [OSCURATO:PERSONA] sull’assenza di una violazione del principio di leale cooperazione nel caso di specie. A mio avviso, il secondo motivo deve quindi essere respinto in quanto infondato. 100. Gli argomenti del [OSCURATO:PERSONA] concernenti l’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» non inficiano la mia conclusione al riguardo. 101. Infatti, dalla sezione precedente discende che alla [OSCURATO:PERSONA] non è stato in alcun modo impedito di adottare un atto delegato in applicazione dei regolamenti di base (in particolare dell’articolo 10, paragrafo 4, e dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento 2019/1241 nonché dell’articolo 9 del regolamento 2019/472). Pertanto, l’adozione delle disposizioni impugnate da parte del Consiglio non costituiva una «modifica della base giuridica» ai sensi del punto 25 di detto accordo. 102. Inoltre, e dato che la [OSCURATO:PERSONA], lo ribadisco, restava pienamente legittimata ad adottare il regolamento delegato 2021/2324 (e infatti, lo ha infine adottato), mi sembra che il [OSCURATO:PERSONA] non sia stato affatto privato del suo potere di controllare l’adozione degli atti delegati ai sensi del punto 2 del medesimo accordo, e che esso sia stato pienamente in grado, di fatto, di esercitare siffatto controllo nel caso di specie. 103. Da tutto quanto precede risulta che il presente ricorso dovrebbe, a mio avviso, essere respinto in quanto infondato. 3. Domanda di mantenimento degli effetti delle disposizioni impugnate 104. Dato che i due motivi dedotti dal [OSCURATO:PERSONA] devono, a mio avviso, essere respinti, e che il presente ricorso deve essere respinto in quanto infondato, non ritengo necessario che la Corte si pronunci sulla domanda delle parti di mantenere gli effetti delle disposizioni impugnate. 105. A tal riguardo, desidero soltanto notare che una decisione di mantenere gli effetti di un atto annullato si giustifica, di regola, quando imposta da importanti motivi attinenti alla certezza del diritto o qualora il mantenimento degli effetti sia necessario per evitare gravi conseguenze negative sul settore interessato, nonché quando la legittimità dell’atto di cui trattasi è contestata non a causa del suo obiettivo o contenuto, ma a motivo di incompetenza o violazione di forme sostanziali ( 56 ). 106. Nel caso di specie, tutte le parti coinvolte nel presente procedimento mi sembrano in disaccordo soltanto sulla base giuridica utilizzata, ma non sul contenuto sostanziale delle disposizioni impugnate. Inoltre, è indubbio che l’eliminazione retroattiva degli effetti delle disposizioni impugnate non soltanto sarebbe problematica in termini di certezza del diritto, ma produrrebbe altresì gravi conseguenze per il settore della pesca, poiché significherebbe che nessuna delle restrizioni contenute nelle disposizioni impugnate (per quanto riguarda gli attrezzi da pesca o le specie vietate) potrebbe essere effettivamente applicata per l’anno 2021. A tal riguardo, aggiungo che nessuna delle parti coinvolte nel presente procedimento contesta che le misure contenute in tali disposizioni mirassero a promuovere gli obiettivi della PCP per quanto attiene alla conservazione delle risorse della pesca e a uno sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche vive. Osservo inoltre che i due atti adottati successivamente al regolamento controverso, ossia il regolamento delegato 2021/2324 e il regolamento che fissa le possibilità di pesca per il 2022, intendono effettivamente riprodurre il contenuto delle disposizioni impugnate ( 57 ). 107. Qualora la Corte non condivida la mia posizione secondo cui il Consiglio era legittimato ad adottare le disposizioni impugnate, ritengo quindi che gli effetti di tali disposizioni debbano essere mantenuti. VII. Conclusione 108. [OSCURATO:PERSONA] luce delle considerazioni che precedono, ritengo che la Corte debba: – respingere il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] europeo diretto all’annullamento degli articoli da 15 a 17, 20 e dell’articolo 59, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/92 del Consiglio, del 28 gennaio 2021, che fissa, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione; e – condannare il [OSCURATO:PERSONA] alle spese. ( 1 ) Lingua originale: l’inglese. ( 2 ) Regolamento del 28 gennaio 2021 che fissa, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione ( GU 2021, L 31, pag. 31 ). ( 3 ) Regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un piano pluriennale per gli stock pescati nelle acque occidentali e nelle acque adiacenti e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica i regolamenti (UE) 2016/1139 e (UE) 2018/973, e abroga i regolamenti (CE) n. 811/2004, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007 e (CE) n. 1300/2008 del Consiglio ( GU 2019, L 83, pag. 1 ). ( 4 ) Regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 2019/2006, (CE) n. 1224/2009 e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio ( GU 2019, L 198, pag. 105 ). ( 5 ) Ai sensi dell’articolo 290, paragrafo 1, TFUE, «[u]n atto legislativo può delegare alla [OSCURATO:PERSONA] il potere di adottare atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali dell’atto legislativo». ( 6 ) Regolamento (UE) n. 1380/2013 del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio ( GU 2013, L 354, pag. 22 ). ( 7 ) Prima del recesso del [OSCURATO:PERSONA] dall’Unione europea, le acque nordoccidentali facevano pienamente parte delle acque dell’Unione e comprendevano, in particolare, il [OSCURATO:PERSONA], il Mare d’Irlanda e le acque a ovest della Scozia [v. allegato I della decisione del Consiglio, del 19 luglio 2004, relativa all’istituzione di consigli consultivi regionali nell’ambito della politica comune della pesca ( GU 2004, L 256, pag. 17 )]; v. anche la mappa disponibile sul sito Internet del consiglio consultivo delle acque nordoccidentali al seguente indirizzo: https://www.nwwac.org/_fileupload/Structure%20of%20NWWAC/NWWAC_Area_Map%20incl%20EU%20zone.pdf). ( 8 ) Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare. ( 9 ) GU 2021, L 465, pag. 1 . ( 10 ) V. regolamento (UE) 2022/109 del Consiglio, del 27 gennaio 2022, che fissa, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione ( GU 2022, L 21, pag. 1 ). ( 11 ) V. articolo 60 del regolamento 2022/109. ( 12 ) V. articolo 4, paragrafo 1, punto 20 del regolamento (UE) n. 1380/2013. ( 13 ) V. considerando 2 del regolamento 2019/1241. ( 14 ) V. sentenza del 15 maggio 2008, Spagna/Consiglio ( C‑442/04 , EU:C:2008:276 , punto 42 ). Rilevo che il considerando 7 del regolamento 2019/1241 fa riferimento al «conseguimento dei seguenti obiettivi della PCP: pesca praticata a livelli di rendimento massimo sostenibile, riduzione delle catture indesiderate e eliminazione dei rigetti, contributo al conseguimento di un buono stato ecologico». ( 15 ) A tal riguardo, rilevo che l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 1380/2013 contiene un elenco non esaustivo delle misure che possono rientrare nelle «misure tecniche». Tuttavia, nessuna disposizione di tale regolamento indica quale istituzione dell’Unione sia competente per l’adozione di tali misure. ( 16 ) V. considerando 1 del regolamento controverso. ( 17 ) Come precisato dalla [OSCURATO:PERSONA] al considerando 3 del regolamento delegato 2021/2324. Le specie di pesci interessate dagli articoli da 15 a 17 del regolamento controverso sono merluzzo bianco, merlano e gadidi. ( 18 ) [OSCURATO:PERSONA] luce della formulazione di tali disposizioni, la [OSCURATO:PERSONA] è legittimata a modificare l’elenco delle specie di pesci o di molluschi la cui cattura, detenzione, trasbordo o sbarco sono vietati (v. articolo 10, paragrafo 4, del regolamento 2019/1241); a modificare, integrare o abrogare le misure tecniche intese a tenere conto delle specificità regionali di talune attività di pesca (ossia le misure tecniche regionali), ovvero a derogarvi (v. articolo 15, paragrafo 2, del regolamento 2019/1241) e a integrare le misure tecniche concernenti gli attrezzi da pesca, i dispositivi supplementari per gli attrezzi da pesca, le attività di pesca e la fissazione delle taglie minime di riferimento per la conservazione (v. articolo 9 del regolamento 2019/472). ( 19 ) Più precisamente, il [OSCURATO:PERSONA] ritiene che gli articoli da 15 a 17 del regolamento controverso siano stati adottati dal Consiglio in violazione dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento 2019/1241 o, in subordine, dell’articolo 9 del regolamento 2019/472. L’articolo 20 del regolamento controverso violerebbe l’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento 2019/1241. ( 20 ) V. articolo 29, paragrafo 6, del regolamento 2019/1241. ( 21 ) V. articolo 18, paragrafi 3 e 6, del regolamento 2019/472. ( 22 ) V., supra, paragrafi 20 e 21. ( 23 ) V. articolo 3 del regolamento delegato 2021/2324. ( 24 ) Come ho indicato al paragrafo precedente, l’articolo 59, secondo comma, del regolamento controverso verte sull’ambito di applicazione temporale degli articoli da 15 a 17 di tale stesso strumento. Pertanto, qualora la Corte ritenga che il ricorso sia divenuto privo di oggetto nella parte in cui il [OSCURATO:PERSONA] chiede l’annullamento di queste tre disposizioni, essa dovrebbe altresì respingere l’argomento del [OSCURATO:PERSONA] concernente l’articolo 59, secondo comma, di detto regolamento. ( 25 ) Nel caso di specie, con il termine «interesse», intendo un interesse come quello che le persone fisiche o giuridiche devono dimostrare al fine di proporre ricorsi sulla base dell’articolo 263, quarto comma, TFUE. ( 26 ) V., in tal senso, sentenza del 1o ottobre 2009, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ( C‑370/07 , EU:C:2009:590 , punto 16 e giurisprudenza citata). ( 27 ) V., in tal senso, sentenza del 26 marzo 1987, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ( 45/86 , EU:C:1987:163 , punto 3 ). ( 28 ) V. sentenza del 1o ottobre 2009, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ( C‑370/07 , EU:C:2009:590 , punto 17 e giurisprudenza ivi citata). In tale causa, la Corte ha annullato una decisione del Consiglio che stabiliva la posizione da adottare a nome della Comunità europea nel corso di una conferenza delle Parti della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES), sebbene tale decisione avesse già esplicato i suoi effetti giuridici, poiché la posizione era già espressa nel corso della conferenza in questione. ( 29 ) Dato che, come ho sottolineato al precedente paragrafo 22, il Consiglio ha adottato, il 27 gennaio 2022, il regolamento che fissa le possibilità di pesca per il 2022, è indubbio che le statuizioni della Corte nella presente causa potrebbero essere direttamente pertinenti per quanto concerne la questione se anche tale regolamento debba essere annullato, in tutto o in parte (ove impugnato dinanzi alla Corte), a seconda del fatto che contenga o meno disposizioni analoghe a quelle impugnate. Inoltre, qualora la Corte annulli le disposizioni impugnate, la naturale conseguenza di ciò sarebbe l’effettiva impossibilità, per il Consiglio, di adottare in futuro disposizioni simili. ( 30 ) V. sentenza del 25 ottobre 2001, Germania/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑276/99 , EU:C:2001:576 , punto 32 ). ( 31 ) V. sentenza dell’11 ottobre 2007, [OSCURATO:PERSONA]/Grecia ( C‑237/05 , EU:C:2007:592 , punti da 36 a 39 ). ( 32 ) Infatti, l’articolo 133, paragrafo 1, del regolamento di procedura stabilisce che il presidente della Corte « può » (il corsivo è mio) decidere, quando la natura della controversia lo esige, di trattare una causa con procedimento accelerato. ( 33 ) A tal riguardo, desidero aggiungere che il procedimento accelerato impone alla Corte di mobilitare le sue risorse in modo tale che, da un punto di vista logistico, tale procedimento possa riguardare solo una manciata di cause ogni anno. Il fatto che il ricorso divenga o meno privo di oggetto in un caso come quello in esame non può, a mio avviso, dipendere dalla questione se il procedimento accelerato sia o meno concesso. ( 34 ) L’articolo 59, primo comma, di detto regolamento prevede che l’articolo 20 (unitamente alla maggior parte delle altre disposizioni del regolamento controverso, che non formano oggetto nel presente ricorso) «continu[a] ad applicarsi (...) fino all’entrata in vigore del regolamento che stabilisce le possibilità di pesca per il 2022». ( 35 ) Ai sensi di tale disposizione, «[c]iascuna istituzione agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dai trattati, secondo le procedure, condizioni e finalità da essi previste. Le istituzioni attuano tra loro una leale cooperazione». ( 36 ) In particolare, il [OSCURATO:PERSONA] ritiene che gli articoli da 15 a 17 e 20 del regolamento controverso modifichino, rispettivamente, le norme di cui all’allegato VI, parte B, punto 1, e parte C, e di cui all’allegato I del regolamento 2019/1241. Per questo motivo, essi sarebbero in contrasto l’articolo 10, paragrafo 4, e l’articolo 15, paragrafo 2, di quest’ultimo regolamento, i quali precisano che tali norme dovrebbero essere modificate dalla [OSCURATO:PERSONA], e non dal Consiglio. ( 37 ) V. articolo 12 del regolamento n. 1380/2013 (rubricato «Misure della [OSCURATO:PERSONA] in caso di grave minaccia alle risorse biologiche marine»). ( 38 ) V. articolo 13 del regolamento n. 1380/2013 (rubricato «Misure di emergenza adottate da uno Stato membro»). ( 39 ) Regolamento del Consiglio del 27 gennaio 2020, che stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione ( GU 2022, L 25, pag. 1 ). ( 40 ) O altrimenti i TAC stessi avrebbero dovuto essere ridotti (per compensare l’assenza di siffatte misure tecniche). ( 41 ) V. articolo 15, paragrafo 2, del regolamento 2019/1241 e articolo 9, paragrafo 1, del regolamento 2019/472 (v. anche articolo 18 del regolamento n. 1380/2013 e, in particolare, articolo 15, paragrafo 3, del regolamento 2019/1241). Tuttavia, un requisito del genere non è previsto per gli atti delegati adottati ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 4, di detto regolamento. ( 42 ) V. considerando 2 del regolamento delegato 2021/2324. ( 43 ) V., in particolare, sentenze del 15 maggio 2008, Spagna/Consiglio ( C‑442/04 , EU:C:2008:276 , punto 49 e giurisprudenza ivi citata), e del 16 aprile 2013, Spagna e Italia/Consiglio ( C‑274/11 e C‑295/11 , EU:C:2013:240 , punto 33 ). ( 44 ) V., in tal senso, sentenza del 26 novembre 2014, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ( C‑103/12 e C‑165/12 , EU:C:2014:2400 , punti 79 e 81 ). ( 45 ) C‑124/13 e C‑125/13 , EU:C:2015:337 , paragrafo 61 . ( 46 ) Ibidem, paragrafo 66. ( 47 ) V. sentenza del 1o dicembre 2015, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ( C‑124/13 e C‑125/13 , EU:C:2015:790 , punto 59 ). ( 48 ) Osservo che gli argomenti del [OSCURATO:PERSONA] a tale riguardo sono, in una certa misura, contraddittori. Da un lato, il [OSCURATO:PERSONA] afferma chiaramente che non intende dibattere la questione se il Consiglio avrebbe potuto basarsi sull’articolo 43, paragrafo 3, TFUE per adottare le disposizioni impugnate, nel caso in cui i regolamenti di base non fossero mai stati adottati. Dall’altro, mi sembra che esso non accetti che gli articoli da 15 a 17 del regolamento controverso siano connessi alla «fissazione (...) delle possibilità di pesca». Infatti, esso afferma, in sostanza, che, qualora si accolga il ragionamento del Consiglio secondo cui gli articoli da 15 a 17 sono connessi alla «fissazione (...) delle possibilità di pesca» (ai sensi dell’articolo 43, paragrafo 3, TFUE), il Consiglio potrebbe effettivamente adottare qualsiasi tipo di misura tecnica sulla base di tale logica e sovvertire la procedura «ordinaria» per l’adozione di misure tecniche in materia di pesca (che dovrebbe consistere, anzitutto, nell’adozione di un atto legislativo in applicazione dell’articolo 43, paragrafo 2, TFUE e, in seguito, nell’adozione di un atto delegato da parte della [OSCURATO:PERSONA], in applicazione dell’atto legislativo). ( 49 ) Come ho spiegato al precedente paragrafo 26, TAC significa totali ammissibili di catture. È pacifico che la determinazione dei TAC è uno dei modi con cui il Consiglio può operare la «fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca» ai sensi dell’articolo 43, paragrafo 3, TFUE. ( 50 ) In tale causa, la Corte ha constatato che le modifiche in questione avevano «sensibilmente riformato» il procedimento speciale previsto per la fissazione annuale dei TAC per gli stock di merluzzo bianco e per sostituire le riduzioni automatiche dei TAC inizialmente previsti al riguardo (v. sentenza del 1o dicembre 2015, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, C‑124/13 e C‑125/13 , EU:C:2015:790 , punto 73 ). In quel caso la Corte ha concluso che la base giuridica adeguata era l’articolo 43, paragrafo 2, TFUE, anziché l’articolo 43, paragrafo 3, TFUE. ( 51 ) Ibidem, punti 79 e 80. In sostanza, una misura che, a differenza delle disposizioni impugnate, fissa il quadro o costituisce un presupposto per la fissazione e la ripartizione delle possibilità di pesca e che non è concepita semplicemente per l’attuazione di una disposizione adottata a un livello superiore rientra, di regola, nell’ambito di applicazione dell’articolo 43, paragrafo 2, TFUE, anziché dell’articolo 43, paragrafo 3, TFUE (v. la spiegazione fornita dall’avvocato generale Wahl nelle sue conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, C‑124/13 e C‑125/13 , EU:C:2015:337 , paragrafo 66 ). ( 52 ) Ibidem, punto 58. In tal senso, non condivido il ragionamento del Consiglio secondo cui gli atti adottati in applicazione dell’articolo 43, paragrafo 3, TFUE (come il regolamento controverso) prevalgono sempre sugli atti delegati adottati dalla [OSCURATO:PERSONA] in applicazione di una normativa adottata sulla base dell’articolo 43, paragrafo 2, TFUE. A mio avviso, il Consiglio può avvalersi dei suoi poteri decisionali derivanti dalla prima disposizione soltanto se ciò è compatibile con la delega di poteri operata da atti adottati conformemente alla seconda disposizione, dato che la Corte ha precisato che esiste una gerarchia tra queste due disposizioni del trattato FUE (v. sentenza del 26 novembre 2014, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, C‑103/12 e C‑165/12 , EU:C:2014:2400 , punti 79 e 81 ). ( 53 ) Accordo interistituzionale «Legiferare meglio» tra il [OSCURATO:PERSONA] europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la [OSCURATO:PERSONA] europea, del 13 aprile 2016 ( GU 2016, L 123, pag. 1 ) ( 54 ) Intitolato «Convenzione d’intesa tra il [OSCURATO:PERSONA] europeo, il Consiglio e la [OSCURATO:PERSONA] sugli atti delegati». ( 55 ) V., a tal riguardo, sentenza del 12 febbraio 2015, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ( C‑48/14 , EU:C:2015:91 , punti 57 e 58 ). ( 56 ) V., ad esempio, sentenze del 3 settembre 2009, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ( C‑166/07 , EU:C:2009:499 , punti 74 e 75 ); del 5 settembre 2012, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ( C‑355/10 , EU:C:2012:516 , punti 89 e 90 ), e del 6 maggio 2014, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e Consiglio ( C‑43/12 , EU:C:2014:298 , punti da 54 a 56 ). ( 57 ) V. articolo 2 del regolamento delegato 2021/2324 e articolo 18 del regolamento che fissa le possibilità di pesca per il 2022.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 2019/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris