CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 2 aprile 2024
Cassazione n. 11830/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 15878/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), pec: [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del responsabile della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ANCONA n. 1267/2020, depositata in data 1° dicembre 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo di aver affidato a [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro 30.000,00, mediante assegni bancari, affinché venisse investita in strumenti finanziari creati da [OSCURATO:PERSONA] e commercializzati da [OSCURATO:SOCIETA]., e successivamente, di avere versato, al medesimo scopo, altri euro 20.000,00 sempre tramite assegni bancari; di aver ricevuto solo in seguito una comunicazione della [OSCURATO:SOCIETA] relativa al fatto che [OSCURATO:PERSONA] non operava più come suo promotore finanziario;di avere appreso, dopo aver richiesto infruttuosamente il disinvestimento di dette somme, che nel loro portafoglio clienti risultava una perdita di euro 41,31, convenivano, dinanzi al Tribunale di Camerino, poiTribunale di Macerata, la [OSCURATO:SOCIETA] s .p.a. e [OSCURATO:PERSONA], chiedendone la condanna al pagamento dell’importo di euro 65.000,00, comprensivo del danno morale. Il Tribunale, con la sentenza n. 42/2015, accoglieva la domanda nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] che veniva condannato al pagamento di euro 50.000,00; la rigettava, invece, nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., poiché i due moduli di sottoscrizione dei prodotti finanziari risultavano firmati solamente da [OSCURATO:PERSONA], non recavano alcun riferimento alla banca convenuta né alcuna specificazione della qualità di [OSCURATO:PERSONA] quale rappresentante della medesima. La Corte d’appello di Ancona, con la sentenza n. 1267/2200, resa pubblica in data 1° dicembre 2020, ha escluso che i moduli prodotti dagli appellanti fossero idonei a determinare l’instaurazione di un rapporto contrattuale con la banca appellata ed ha disatteso la pretesa di applicare l’art. 31 del d . lgs. n. 58/1998 ( TUF ) , perché non risultava speso il nome della banca. Ha ritenuto di dover applicare, stante la mancata produzione del contratto quadro con la [OSCURATO:SOCIETA], l’art. 23, comma 1, tuf, il quale impone la forma scritta a pena di nullità del contratto relativo alla prestazione dei servizi finanziari, precisando che la nullità o l’inesistenza del contratto quadro esplica i suoi effetti sugli atti di acquisto, determinandone la nullità per mancanza di causa. Mancando la prova del contratto quadro – ha sostenuto la Corte d’appello – i singoli ordini di investimento non potevano essere imputati alla banca appellata e non potevano essere ad essa ricondotti, anche perché non erano né intestati né firmati da essa , neppurenella parte destinata a individuare il soggetto collocatore. Ha aggiunto che non poteva rilevare, a seguito delle svariate operazioni di incorporazione succedutesi nel corso del giudizio, l’appartenenza della banca appellata allo stesso gruppo di quella intestataria dei moduli. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per la cassazione di detta sentenza, formulando due motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis 1 cod.proc.civ. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con il primo motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 23 e 31 tuf in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ. La tesi dei ricorrenti è che, avendo essi prodotto il contratto di investimento, neppure espressamente disconosciuto da [OSCURATO:SOCIETA], se non allo scopo di far rilevare che esso non era conforme a quello usato solitamente (quest’ultimo, peraltro, mai prodotto in giudizio), non si capirebbe a quale contratto quadro abbia inteso riferirsi il giudice a quo. Il modulo che [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto loro sottoscrivere era una fedele riproduzione dei moduli di investimento che venivano normalmente utilizzati e che [OSCURATO:PERSONA] usava nello svolgimento della sua attività di promotore finanziarioper la [OSCURATO:SOCIETA]. Aggiungono i ricorrenti che il fatto che non fosse stata rispettata la forma scritta o che vi fossero state delle irregolarità nel contratto di investimento tali da farlo ritenere nullo è un argomento a loro favore, essendo incontestato che la banca avesse incassato, almeno formalmente, il denaro consegnato a [OSCURATO:PERSONA], perché, se invece non avesse incassato le somme investite,avrebbe dovuto imputare a sé le conseguenze del comportamento truffaldino del suo promotore. 2) Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione dell’art. 31 tuf in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ. Fanno rilevare che nei moduli di investimento era presente, a differenza di quanto ritenuto dal giudice a quo, il riferimento alla banca Fineco, essendo essa succeduta a [OSCURATO:PERSONA] banca S.p.a., la quale aveva acquistato l’intero capitale sociale di ING [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. nonché del ramo di azienda di [OSCURATO:PERSONA] in Italia; pertanto, la dicitura sui moduli “ING” era da intendersi riferita a [OSCURATO:SOCIETA]. Di conseguenza, detti moduli non erano nulli e, anche qualora lo fossero stati, detta invalidità non avrebbe inciso sul diritto ad ottenere la restituzione e il risarcimento per l’investimento delle somme incassate da [OSCURATO:PERSONA], promotore finanziario della [OSCURATO:SOCIETA] all’epoca dei fatti. 3) [OSCURATO:PERSONA] rileva che la complessità delle questioni sottoposte dai ricorrenti con i motivi sopra riassunti rende opportuna la rimessione della presente causa alla pubblica udienza. P.Q.M. La Corte dispone la trattazione in pubblica u dienza e rinvia