CassazionedecretoSezione 2Decisione del 10 marzo 2023
Cassazione n. 20196/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato ad OTTAVIANO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/04/2021 della CORTE di APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni scritte trasmesse a mezzo p.e.c., in data 3 marzo 2023, dal difensore del ricorrente, che ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata. 13-25764/2022 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per l'assoluta genericità dei motivi, non esplicitanti critiche specifiche all'apparato motivazionale della sentenza impugnata. 1.1. La difesa deduce inosservanza della legge processuale per deficit di notifica del decreto di citazione a giudizio all'imputato ed al difensore e violazione di legge penale sostanziale e manifesta illogicità della motivazione in quanto la sentenza di appello, nel confermare quella di primo grado, ha riconosciuto la responsabilità dell'odierno ricorrente per il delitto di ricettazione senza offrire dimostrazione della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, sul solo presupposto del rinvenimento presso l'abitazione della refurtiva (materiale elettronico di pregio per l'istruzione scolastica) in precedenza sottratta presso esercizio scolastico. Il ricorso si limita, quindi, a denunziare plurimi vizi (anche di motivazione), senza nulla allegare al ricorso, né indicare le ragioni delle pretese illogicità o della ridotta valenza dimostrativa degli elementi a carico, e ciò a fronte di puntuali argomentazioni circa la ricorrenza in fatto e in diritto dell'illecito, contenute nella decisione impugnata, con le quali, evidentemente il ricorrente non si confronta. La Corte ha infatti specificamente argomentato, sia in ordine alla notifica a mani proprie (imputato) e a mezzo p.e.c. (al difensore) degli atti prodromici all'esercizio dell'azione penale e del decreto di citazione a giudizio, che in tema di dolo di ricettazione, attesa la specifica natura della res furtiva posseduta e la plateale assurdità delle giustificazioni offerte a tale possesso, valorizzando sia la detenzione di tali beni che le modalità di custodia degli stessi, il che manifesta la sussistenza nell'agente della volontà consapevole (almeno nella forma del dolo eventuale) di acquistare beni di provenienza delittuosa trattandone il possesso con finalità di profitto che si trae proprio dalla natura delle cose sottratte e dalla loro naturale destinazione al mercato. La Corte espressamente motiva circa la consistenza di tale elemento psicologico, ritenendo con motivazione logica e coerente che l'agente si è dovuto certamente rappresentare la provenienza da delitto degli oggetti ricevuti in forma non tracciata, avendo ciò nonostante realizzato l'acquisto. Le generiche difese spese nell'immediatezza del fatto dall'imputato non consentono di ritenere plausibile l'alternativa lecita o comunque colposa dell'acquisto, tradendo anzi consapevolezza della provenienza da delitto. 2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. 3. La non particolare complessità delle questioni dedotte con i motivi di ricorso e l'applicazione di principi di diritto consolidati nella giurisprudenza della Corte consigliano la redazione della motivazione in forma semplificata. 13-25764/2022 P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 marzo 2023.