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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 aprile 2026

Cassazione n. 08209/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

58I234Z), il primo quale procuratore di se stesso e laseconda rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce alricorso, dallo stesso Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale in– ricorrenti –controAgenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;-controricorrente-Numero registro generale 2799/2025Numero sezionale 159/2026Numero di raccolta generale 8209/2026Data pubblicazione 02/04/2026nonchéGiuseppino Giustina (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]),- intimata -[OSCURATO:PERSONA] REVOCAZIONEdella sentenza della CORTE DI CASSAZIONE n. 18750/2024,depositata in data 9/7/2024;Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott.

AngeloNapolitano nella camera di consiglio del 9 gennaio 2026;Per quel che in questa sede ancora interessa, la CommissioneTributaria Centrale, con decisione n. 2653/10, all’udienza del[OSCURATO:DATA_NASCITA], accolse il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate controla decisione della Commissione tributaria di secondo grado di Casertache aveva annullato l’avviso di liquidazione dell’imposta di successionecon l’irrogazione delle sanzioni.La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 25516/18 del 22/6/2018,accolse il ricorso dei contribuenti e rinviò la causa alla C.T.R. dellaCampania.Gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] riassunsero il giudizio innanzi al giudicedel rinvio, con il patrocinio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA].Nelle more, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] revocò il mandato all’Avv.

DeSciscio e si costituì quale procuratore di se stesso, eccependo ilmancato rilascio di una copia del fascicolo e l’inesistenza dell’istanza“di persistenza” ad opera dell’ufficio.All’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] davanti alla C.T.R. erano presenti l’Avv.[OSCURATO:PERSONA] quale procuratore di se stesso e l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per delega dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] che rimaneva il legale diNuzzolo Antonietta e di [OSCURATO:PERSONA].La C.T.R. territoriale, pronunciandosi nel merito, rigettò il ricorsoproposto dall’ufficio.r.g. n. 2799/2025 a.c. 9/1/2026 2Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 2799/2025Numero sezionale 159/2026Numero di raccolta generale 8209/2026Data pubblicazione 02/04/2026Avverso quest’ultima decisione, l’Agenzia delle Entrate propose ricorsoper cassazione, che fu accolto da questa Suprema Corte che, decidendonel merito, rigettò l’originario ricorso dei contribuenti.Avverso la sentenza indicata in epigrafe, [OSCURATO:PERSONA] eAntonietta Nuzzolo propongono ricorso per revocazione per errore difatto.Si difende con controricorso l’Agenzia delle Entrate, mentre GiustinaGiuseppino è rimasta intimata.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno illustrato i motivi diricorso con una memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c.Ragioni della decisione1.

Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Errore di fatto al capo 5nella parte in cui si legge che l’eccezione veniva proposta per la primavolta in Cassazione”, i contribuenti imputano a questa Corte di avercommesso un errore percettivo nell’affermare che l’eccezione diomessa presentazione dell’istanza di trattazione, prevista dall’art. 75del d.P.R. n. 546 del 1992, era stata “proposta per la prima volta inCassazione”.Deducono, allegando documentazione a sostegno, che l’eccezione diestinzione era stata proposta nel corso del giudizio dinanzi alla C.T.R.conclusosi con la sentenza oggetto del ricorso per cassazione decisocon la sentenza della Corte di Cassazione qui impugnata, sicchérisulterebbe smentita l’affermazione, contenuta nella detta sentenza,secondo la quale tale eccezione sarebbe stata proposta per la primavolta “in Cassazione”.1.1.

Il motivo è inammissibile.Al punto 5, pag. 6, della sentenza impugnata per revocazione, si leggeche “il controricorso non specifica se fosse stato inviato l’avvisodell’onere di proposizione dell’istanza…”, in mancanza della cuiricezione non sarebbe potuto decorrere in danno della parte interessatar.g. n. 2799/2025 a.c. 9/1/2026 3Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 2799/2025Numero sezionale 159/2026Numero di raccolta generale 8209/2026Data pubblicazione 02/04/2026il termine, a pena di estinzione del giudizio, per la presentazione della“istanza di persistenza”.Prosegue la sentenza impugnata affermando che l’eccezione diestinzione proposta nel controricorso “non specifica neanche se fossestata fissata udienza autonomamente da parte della Commissionetributaria centrale…Comunque, l’eventuale fissazione dell’udienzaprima della scadenza del termine di sei mesi non comporta la nullitàdella decisione…”.Si trattano di rationes decidendi ulteriori ed autonome rispetto a quellafondata sulla “novità” dell’eccezione di estinzione in quantoasseritamente proposta per la prima volta “in Cassazione”, con laconseguenza che, a prescindere dall’eventuale erroneità di taleasserzione, la sentenza impugnata, con riferimento al capo inquestione, si regge comunque su rationes decidendi autonome e nonoggetto di censura in questa sede, sicché i ricorrenti non avrebberocomunque interesse alla decisione nel merito sulla sussistenzadell’errore revocatorio denunciato (Cass., Sez. 3-, Sentenza n. 4678del 14/02/2022, Rv. 664195-01).Va evidenziato, a tal proposito, che, con il secondo motivo, i ricorrentihanno affermato, ivi spiegandone le ragioni, che non era necessarionessun avviso all’Ufficio.

Tale contestazione, tuttavia, per un verso,come si esporrà meglio a proposito dell’esame del successivo motivo,ritenuto che l’eccezione di cui al controricorso fosse generica nonspecificando se fosse stato inviato l’avviso dell’onere di proposizionedell’istanza.2.

Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Errore di fatto permancata applicazione della legge ad hoc alla sollevata eccezione”, icontribuenti si dolgono che questa Corte, nel valutare l’eccezione dir.g. n. 2799/2025 a.c. 9/1/2026 4Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 2799/2025Numero sezionale 159/2026Numero di raccolta generale 8209/2026Data pubblicazione 02/04/2026inesistenza dell’istanza di persistenza, abbiano posto a fondamentodella decisione l’art. 75 del d.P.R. n. 546 del 1992, che non sarebbestata la normativa appropriata al caso di specie: questa Corte avrebbe,invece, secondo i contribuenti, dovuto applicare l’art. 55 del d.l. n. 112del 2008, così come convertito dalla legge n. 133 del 2008.I Giudici a quo, dunque, avrebbero commesso un errore disussunzione, dal quale poi sarebbe scaturito “l’errore di fatto per cui siprocede”.3.

Sotto la lettera C), rubricata “In merito all’operatività della legge daapplicare all’eccezione in esame”, i contribuenti si diffondono,sostanzialmente, nell’illustrare il secondo motivo di ricorso, spiegandocome deve interpretarsi l’art. 55 del d.l. n. 112 del 2008, conv. in l. n.133 del 2008, e come opera la relativa disposizione normativa.3.1.

Il secondo motivo, comprensivo dell’approfondimento di cui allalettera C), è inammissibile.Con esso si denuncia non un errore di fatto, bensì un errore di diritto,relativo alla asseritamente erronea sussunzione di una fattispecie sottoil regime applicativo di una disposizione normativa anziché di un’altra(Cass., Sez.

U-, Ordinanza n. 8984 del 11/04/2018, Rv. 648127 - 02).4.

In conclusione, il ricorso è inammissibile.Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sideve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dellostesso art. 13, se dovuto.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.r.g. n. 2799/2025 a.c. 9/1/2026 5Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 2799/2025Numero sezionale 159/2026Numero di raccolta generale 8209/2026Data pubblicazione 02/04/2026Condanna [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, infavore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio, che siliquidano in euro cinquemila, oltre alle spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])r.g. n. 2799/2025 a.c. [OSCURATO:DATA_NASCITA] 6Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
58I234Z), il primo quale procuratore di se stesso e laseconda rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce alricorso, dallo stesso Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale in– ricorrenti –controAgenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;-controricorrente-Numero registro generale 2799/2025Numero sezionale 159/2026Numero di raccolta generale 8209/2026Data pubblicazione 02/04/2026nonchéGiuseppino Giustina (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]),- intimata -[OSCURATO:PERSONA] REVOCAZIONEdella sentenza della CORTE DI CASSAZIONE n. 18750/2024,depositata in data 9/7/2024;Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. AngeloNapolitano nella camera di consiglio del 9 gennaio 2026;Per quel che in questa sede ancora interessa, la CommissioneTributaria Centrale, con decisione n. 2653/10, all’udienza del[OSCURATO:DATA_NASCITA], accolse il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate controla decisione della Commissione tributaria di secondo grado di Casertache aveva annullato l’avviso di liquidazione dell’imposta di successionecon l’irrogazione delle sanzioni.La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 25516/18 del 22/6/2018,accolse il ricorso dei contribuenti e rinviò la causa alla C.T.R. dellaCampania.Gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] riassunsero il giudizio innanzi al giudicedel rinvio, con il patrocinio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA].Nelle more, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] revocò il mandato all’Avv. DeSciscio e si costituì quale procuratore di se stesso, eccependo ilmancato rilascio di una copia del fascicolo e l’inesistenza dell’istanza“di persistenza” ad opera dell’ufficio.All’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] davanti alla C.T.R. erano presenti l’Avv.[OSCURATO:PERSONA] quale procuratore di se stesso e l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per delega dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] che rimaneva il legale diNuzzolo Antonietta e di [OSCURATO:PERSONA].La C.T.R. territoriale, pronunciandosi nel merito, rigettò il ricorsoproposto dall’ufficio.r.g. n. 2799/2025 a.c. 9/1/2026 2Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 2799/2025Numero sezionale 159/2026Numero di raccolta generale 8209/2026Data pubblicazione 02/04/2026Avverso quest’ultima decisione, l’Agenzia delle Entrate propose ricorsoper cassazione, che fu accolto da questa Suprema Corte che, decidendonel merito, rigettò l’originario ricorso dei contribuenti.Avverso la sentenza indicata in epigrafe, [OSCURATO:PERSONA] eAntonietta Nuzzolo propongono ricorso per revocazione per errore difatto.Si difende con controricorso l’Agenzia delle Entrate, mentre GiustinaGiuseppino è rimasta intimata.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno illustrato i motivi diricorso con una memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c.Ragioni della decisione1. Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Errore di fatto al capo 5nella parte in cui si legge che l’eccezione veniva proposta per la primavolta in Cassazione”, i contribuenti imputano a questa Corte di avercommesso un errore percettivo nell’affermare che l’eccezione diomessa presentazione dell’istanza di trattazione, prevista dall’art. 75del d.P.R. n. 546 del 1992, era stata “proposta per la prima volta inCassazione”.Deducono, allegando documentazione a sostegno, che l’eccezione diestinzione era stata proposta nel corso del giudizio dinanzi alla C.T.R.conclusosi con la sentenza oggetto del ricorso per cassazione decisocon la sentenza della Corte di Cassazione qui impugnata, sicchérisulterebbe smentita l’affermazione, contenuta nella detta sentenza,secondo la quale tale eccezione sarebbe stata proposta per la primavolta “in Cassazione”.1.1. Il motivo è inammissibile.Al punto 5, pag. 6, della sentenza impugnata per revocazione, si leggeche “il controricorso non specifica se fosse stato inviato l’avvisodell’onere di proposizione dell’istanza…”, in mancanza della cuiricezione non sarebbe potuto decorrere in danno della parte interessatar.g. n. 2799/2025 a.c. 9/1/2026 3Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 2799/2025Numero sezionale 159/2026Numero di raccolta generale 8209/2026Data pubblicazione 02/04/2026il termine, a pena di estinzione del giudizio, per la presentazione della“istanza di persistenza”.Prosegue la sentenza impugnata affermando che l’eccezione diestinzione proposta nel controricorso “non specifica neanche se fossestata fissata udienza autonomamente da parte della Commissionetributaria centrale…Comunque, l’eventuale fissazione dell’udienzaprima della scadenza del termine di sei mesi non comporta la nullitàdella decisione…”.Si trattano di rationes decidendi ulteriori ed autonome rispetto a quellafondata sulla “novità” dell’eccezione di estinzione in quantoasseritamente proposta per la prima volta “in Cassazione”, con laconseguenza che, a prescindere dall’eventuale erroneità di taleasserzione, la sentenza impugnata, con riferimento al capo inquestione, si regge comunque su rationes decidendi autonome e nonoggetto di censura in questa sede, sicché i ricorrenti non avrebberocomunque interesse alla decisione nel merito sulla sussistenzadell’errore revocatorio denunciato (Cass., Sez. 3-, Sentenza n. 4678del 14/02/2022, Rv. 664195-01).Va evidenziato, a tal proposito, che, con il secondo motivo, i ricorrentihanno affermato, ivi spiegandone le ragioni, che non era necessarionessun avviso all’Ufficio. Tale contestazione, tuttavia, per un verso,come si esporrà meglio a proposito dell’esame del successivo motivo,ritenuto che l’eccezione di cui al controricorso fosse generica nonspecificando se fosse stato inviato l’avviso dell’onere di proposizionedell’istanza.2. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Errore di fatto permancata applicazione della legge ad hoc alla sollevata eccezione”, icontribuenti si dolgono che questa Corte, nel valutare l’eccezione dir.g. n. 2799/2025 a.c. 9/1/2026 4Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 2799/2025Numero sezionale 159/2026Numero di raccolta generale 8209/2026Data pubblicazione 02/04/2026inesistenza dell’istanza di persistenza, abbiano posto a fondamentodella decisione l’art. 75 del d.P.R. n. 546 del 1992, che non sarebbestata la normativa appropriata al caso di specie: questa Corte avrebbe,invece, secondo i contribuenti, dovuto applicare l’art. 55 del d.l. n. 112del 2008, così come convertito dalla legge n. 133 del 2008.I Giudici a quo, dunque, avrebbero commesso un errore disussunzione, dal quale poi sarebbe scaturito “l’errore di fatto per cui siprocede”.3. Sotto la lettera C), rubricata “In merito all’operatività della legge daapplicare all’eccezione in esame”, i contribuenti si diffondono,sostanzialmente, nell’illustrare il secondo motivo di ricorso, spiegandocome deve interpretarsi l’art. 55 del d.l. n. 112 del 2008, conv. in l. n.133 del 2008, e come opera la relativa disposizione normativa.3.1. Il secondo motivo, comprensivo dell’approfondimento di cui allalettera C), è inammissibile.Con esso si denuncia non un errore di fatto, bensì un errore di diritto,relativo alla asseritamente erronea sussunzione di una fattispecie sottoil regime applicativo di una disposizione normativa anziché di un’altra(Cass., Sez. U-, Ordinanza n. 8984 del 11/04/2018, Rv. 648127 - 02).4. In conclusione, il ricorso è inammissibile.Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sideve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dellostesso art. 13, se dovuto. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.r.g. n. 2799/2025 a.c. 9/1/2026 5Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 2799/2025Numero sezionale 159/2026Numero di raccolta generale 8209/2026Data pubblicazione 02/04/2026Condanna [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, infavore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio, che siliquidano in euro cinquemila, oltre alle spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])r.g. n. 2799/2025 a.c. [OSCURATO:DATA_NASCITA] 6Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]