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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 5 maggio 2022

Cassazione n. 35050/2022

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11971/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),domiciliata in ROMA , alla piazza CAVOUR, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, difesa in proprio -ricorrente - Per la correzione di errore materiale della SENTENZA d ella [OSCURATO:PERSONA] n. 14281/2022 depositata i l 05/05/2022.

Ad.19/10/2022 CC R.g. n. 11971 del 2021; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/10/2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la correzione dell’errore materiale contenuto nell’intestazione della sentenza di questa Corte recante n. 14281, pubblicata il 5/05/2022, laddove [OSCURATO:PERSONA] risulta difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] oltre che dalla stessa avvocato [OSCURATO:PERSONA].

Della fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata ai sensi degli artt. 375 e 391 bis cod. proc. civ. era data comunicazione alle parti.

Ciò posto ritiene la Corte che debba procedersi alla correzione di errore materiale nei termini che seguono.

Nella sentenza di questa Corte nella causa n. 26190 del 2020 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nell’intestazione il primo risulta difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; risulta, viceversa, che l’unico avvocato ritualmente officiato era, ed è, [OSCURATO:PERSONA]; per l'eliminazione di tale errore correttamente, quindi, è stato adottato il procedimento di cui all'art. 391 bis cod. proc. civ.; di tanto, deve pertanto, darsi atto, correggendo l’intestazionedi detta sentenza; nessuna decisione va emessa sulle spese di questo procedimento, in quanto nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli art. 287 e 391 bis c.p.c., non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali (Sez.

U n. 09438 del 27/06/2002); P.Q.M. disponeche nella sentenza di questa Corte n. 14281 del 5/05/2022 nell’intestazione sia scritto e si legga, dopo: «presso lo studio Ad.19/10/2022 CC R.g. n. 11971 del 2021; estensore: C. Valle dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]», quanto segue: « rappresentato e difesodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]»; manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassaz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11971/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),domiciliata in ROMA , alla piazza CAVOUR, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, difesa in proprio -ricorrente - Per la correzione di errore materiale della SENTENZA d ella [OSCURATO:PERSONA] n. 14281/2022 depositata i l 05/05/2022. Ad.19/10/2022 CC R.g. n. 11971 del 2021; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/10/2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la correzione dell’errore materiale contenuto nell’intestazione della sentenza di questa Corte recante n. 14281, pubblicata il 5/05/2022, laddove [OSCURATO:PERSONA] risulta difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] oltre che dalla stessa avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Della fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata ai sensi degli artt. 375 e 391 bis cod. proc. civ. era data comunicazione alle parti. Ciò posto ritiene la Corte che debba procedersi alla correzione di errore materiale nei termini che seguono. Nella sentenza di questa Corte nella causa n. 26190 del 2020 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nell’intestazione il primo risulta difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; risulta, viceversa, che l’unico avvocato ritualmente officiato era, ed è, [OSCURATO:PERSONA]; per l'eliminazione di tale errore correttamente, quindi, è stato adottato il procedimento di cui all'art. 391 bis cod. proc. civ.; di tanto, deve pertanto, darsi atto, correggendo l’intestazionedi detta sentenza; nessuna decisione va emessa sulle spese di questo procedimento, in quanto nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli art. 287 e 391 bis c.p.c., non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali (Sez. U n. 09438 del 27/06/2002); P.Q.M. disponeche nella sentenza di questa Corte n. 14281 del 5/05/2022 nell’intestazione sia scritto e si legga, dopo: «presso lo studio Ad.19/10/2022 CC R.g. n. 11971 del 2021; estensore: C. Valle dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]», quanto segue: « rappresentato e difesodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]»; manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza; nulla per le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassaz
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