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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 16197/2023

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ato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 31048/21 proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato presso l ’ indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso; -ricorrente - contro -) Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso ope legis dall’Avvocatura delloStato; -controricorrente - avverso la sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania 7 dicembre 2021 n. 514; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 maggio 2023 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Nel 2010 [OSCURATO:PERSONA] convenne dinanzi al Giudice di pace di Vallo della Lucania il Comune di Roma e la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (postea, Agenzia delle entrate -[OSCURATO:SOCIETA]), esponendo che: -) la [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di agente della riscossione, aveva iscritto ipoteca sugli immobili dell’attore; -) il credito a garanzia del quale venne iscritta l’ipoteca era inferiore alla somma di euro 8.000, con conseguente illegittimità dell’iscrizione, non consentita per crediti erariali di tale importo.

Oggetto: motivazione laconica -equiparazione all’omessa pronuncia - sussistenza.

Chiese pertanto l’annullamento della suddetta iscrizione ipotecaria.

2. Con sentenza 30 dicembre 2011 n. 843 il Giudice di pace di Vallo della Lucania dichiarò carente di legittimazione passiva il Comune di Roma; accolse invece la domanda nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], che venne altresì condannata a risarcire all’attore il danno “patrimoniale e non patrimoniale”, quantificato in euro

2.635. La sentenza venne appellata dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a..

3. Con sentenza 7 dicembre 2021 n. 514 il Tribunale di Vallo della Lucania riformò la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva condannato la [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del danno.

Ritenne il Tribunale che: -) il Giudice di pace aveva pronunciato una condanna a carico di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 96, comma terzo, c.p.c.; -) la condotta di [OSCURATO:PERSONA] non era caratterizzata né da dolo, né da colpa grave, in quanto al momento dell’iscrizione ipotecaria l’atto era pienamente legittimo, e l’accoglimento dell’opposizione dipese unicamente “dal successivo mutamento della legislazione e della giurisprudenza”; -) nemmeno poteva ritenersi sussistente un abuso dello strumento processuale da parte di [OSCURATO:PERSONA], “in quanto in considerazione del ruolo dell’agente della riscossione tale abuso è categoricamente da escludere”.

4. La sentenza d ’ appello è stata impugnata per Cassazione da [OSCURATO:PERSONA], con ricorso fondato su sette motivi illustrati da memoria.

L’Agenzia delle entrate -[OSCURATO:SOCIETA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Col primo motivo il ricorrente formula una censura così riassumibile: -) il primo grado di giudizio si svolse nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA]; -) l’appello venne proposto dalla società [OSCURATO:PERSONA]; -) l’appellato eccepì il difetto di legittimazione ad impugnare della [OSCURATO:PERSONA]; -) a fronte di tale eccezione la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto allegare e provare i fatti dimostrativi della sua legittimazione, il che non era avvenuto; -) Il Tribunale omise sia di rilevare d’ufficio la mancanza di prova, in capo alla società appellante, della qualità di successore della [OSCURATO:PERSONA]; sia di provvedere sull’eccezione di difetto della sua legittimazione e del suo interesse ad impugnare.

1.1. Il motivo è fondato.

L’odierno ricorrente in grado di appello eccepì il difetto della legitimatio ad causamdella [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., contestando che vi fosse prova della qualità, in capo all’appellante, di successore della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (così la comparsa di costituzione e risposta in appello, pp. 4 e 5).

Su tale eccezione il Tribunale non ha provveduto.

Non può, infatti, ritenersi un provvedimento né esplicito, né implicito, l’ermetica affermazione di cui al foglio 2 della sentenza impugnata (le cui pagine non sono numerate), quarto capoverso, ove si legge: “i profili di inammissibilità dedotti da parte appellata sono insussistenti”.

Tale laconica proposizione infatti non consente di stabilire né a quali “profili di inammissibilità” il Tribunale abbia inteso fare riferimento, né– tanto meno –le ragioni per le quali sarebbero insussistenti.

Non ci si trova, dunque, dinanzi ad un caso di motivazione carente o ambigua, ma dinanzi ad un vero e proprio caso di omessa pronuncia sull’eccezione intesa a far valere una questione pregiudiziale di rito.

1.2. La sentenzaimpugnata va dunque cassata con rinvio al Tribunale di Vallo della Lucania, in persona di altro magistrato, affinché torni ad esaminare l’appello di [OSCURATO:PERSONA], provvedendo sull’eccezione dapprima trascurata dalla sentenza impugnatae tenendo presente che la legitimatio ad causampotrà essere dimostrata nel giudizio di rinvio.

2. I restanti motivi restano assorbiti.

Reputa tuttavia doveroso il Collegio rilevare, anche al fine di prevenire ulteriore contenzioso, che nel primo grado del presente giudizio il Giudice di pace ha pronunciato una condanna al risarcimento del danno senza alcun riferimento diretto od indiretto all’art. 96 c.p.c.: una condanna, dunque, che non potrà che essere qualificata come pronunciata ai sensi dell’art. 2043 c.c., e rispetto a questo paradigma normativo, e non a quello dell’art. 96 c.p.c., ne andrà verificata la correttezza.

3. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio.

Per questi motivi la Corte di cassazione: (-) accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Vallo della Lucania, in persona di altro magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 31048/21 proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato presso l ’ indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso; -ricorrente - contro -) Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso ope legis dall’Avvocatura delloStato; -controricorrente - avverso la sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania 7 dicembre 2021 n. 514; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 maggio 2023 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel 2010 [OSCURATO:PERSONA] convenne dinanzi al Giudice di pace di Vallo della Lucania il Comune di Roma e la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (postea, Agenzia delle entrate -[OSCURATO:SOCIETA]), esponendo che: -) la [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di agente della riscossione, aveva iscritto ipoteca sugli immobili dell’attore; -) il credito a garanzia del quale venne iscritta l’ipoteca era inferiore alla somma di euro 8.000, con conseguente illegittimità dell’iscrizione, non consentita per crediti erariali di tale importo. Oggetto: motivazione laconica -equiparazione all’omessa pronuncia - sussistenza. Chiese pertanto l’annullamento della suddetta iscrizione ipotecaria. 2. Con sentenza 30 dicembre 2011 n. 843 il Giudice di pace di Vallo della Lucania dichiarò carente di legittimazione passiva il Comune di Roma; accolse invece la domanda nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], che venne altresì condannata a risarcire all’attore il danno “patrimoniale e non patrimoniale”, quantificato in euro 2.635. La sentenza venne appellata dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.. 3. Con sentenza 7 dicembre 2021 n. 514 il Tribunale di Vallo della Lucania riformò la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva condannato la [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del danno. Ritenne il Tribunale che: -) il Giudice di pace aveva pronunciato una condanna a carico di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 96, comma terzo, c.p.c.; -) la condotta di [OSCURATO:PERSONA] non era caratterizzata né da dolo, né da colpa grave, in quanto al momento dell’iscrizione ipotecaria l’atto era pienamente legittimo, e l’accoglimento dell’opposizione dipese unicamente “dal successivo mutamento della legislazione e della giurisprudenza”; -) nemmeno poteva ritenersi sussistente un abuso dello strumento processuale da parte di [OSCURATO:PERSONA], “in quanto in considerazione del ruolo dell’agente della riscossione tale abuso è categoricamente da escludere”. 4. La sentenza d ’ appello è stata impugnata per Cassazione da [OSCURATO:PERSONA], con ricorso fondato su sette motivi illustrati da memoria. L’Agenzia delle entrate -[OSCURATO:SOCIETA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Col primo motivo il ricorrente formula una censura così riassumibile: -) il primo grado di giudizio si svolse nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA]; -) l’appello venne proposto dalla società [OSCURATO:PERSONA]; -) l’appellato eccepì il difetto di legittimazione ad impugnare della [OSCURATO:PERSONA]; -) a fronte di tale eccezione la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto allegare e provare i fatti dimostrativi della sua legittimazione, il che non era avvenuto; -) Il Tribunale omise sia di rilevare d’ufficio la mancanza di prova, in capo alla società appellante, della qualità di successore della [OSCURATO:PERSONA]; sia di provvedere sull’eccezione di difetto della sua legittimazione e del suo interesse ad impugnare. 1.1. Il motivo è fondato. L’odierno ricorrente in grado di appello eccepì il difetto della legitimatio ad causamdella [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., contestando che vi fosse prova della qualità, in capo all’appellante, di successore della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (così la comparsa di costituzione e risposta in appello, pp. 4 e 5). Su tale eccezione il Tribunale non ha provveduto. Non può, infatti, ritenersi un provvedimento né esplicito, né implicito, l’ermetica affermazione di cui al foglio 2 della sentenza impugnata (le cui pagine non sono numerate), quarto capoverso, ove si legge: “i profili di inammissibilità dedotti da parte appellata sono insussistenti”. Tale laconica proposizione infatti non consente di stabilire né a quali “profili di inammissibilità” il Tribunale abbia inteso fare riferimento, né– tanto meno –le ragioni per le quali sarebbero insussistenti. Non ci si trova, dunque, dinanzi ad un caso di motivazione carente o ambigua, ma dinanzi ad un vero e proprio caso di omessa pronuncia sull’eccezione intesa a far valere una questione pregiudiziale di rito. 1.2. La sentenzaimpugnata va dunque cassata con rinvio al Tribunale di Vallo della Lucania, in persona di altro magistrato, affinché torni ad esaminare l’appello di [OSCURATO:PERSONA], provvedendo sull’eccezione dapprima trascurata dalla sentenza impugnatae tenendo presente che la legitimatio ad causampotrà essere dimostrata nel giudizio di rinvio. 2. I restanti motivi restano assorbiti. Reputa tuttavia doveroso il Collegio rilevare, anche al fine di prevenire ulteriore contenzioso, che nel primo grado del presente giudizio il Giudice di pace ha pronunciato una condanna al risarcimento del danno senza alcun riferimento diretto od indiretto all’art. 96 c.p.c.: una condanna, dunque, che non potrà che essere qualificata come pronunciata ai sensi dell’art. 2043 c.c., e rispetto a questo paradigma normativo, e non a quello dell’art. 96 c.p.c., ne andrà verificata la correttezza. 3. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio. Per questi motivi la Corte di cassazione: (-) accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Vallo della Lucania, in persona di altro magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in R
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