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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 37490/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2020 della Corte di appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con rideterminazione della pena. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza sopra indicata la ,Corte di appello di Firenze riformava parzialmente la pronuncia di primo grado-- tra l'altro, rideterminando la pena inflitta all'imputato [OSCURATO:PERSONA] e, per l'effetto estensivo, anche la pena inflitta agli imputati non appellanti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - e, dichiarando la inammissibilità dell'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] per aspecificità dei motivi, confermava nel r'esto quella pronuncia del 24 settembre 2015 con la quale il Tribunale di Livorno aveva condannato i quattro predetti imputati in relazione ai reati loro ascritti di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, con riferimento agli illeciti aventi ad oggetto le sostanze stupefacenti del tipo cocaina e eroina.

2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il Khelifi, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto la violazione di legge, in relazione agli artt. 73 d.P.R. cit., 13 e 25 Cost., e il vizio di motivazione, per manifesta illogicità, per avere la Corte territoriale omesso di estendere anche al prevenuto gli effetti favorevoli della rideterminazione della pena stabilita per gli altri tre coimputati.

3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, ed ancora dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228. [OSCURATO:PERSONA]

1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] vada accolto.

2. Costituisce espressione del consolidato orientamento interpretativo offerto dalla Corte di cassazione il principio secondo il quale l'inammissibilità dell'impugnazione non impedisce l'effetto estensivo dell'impugnazione derivante dall'accoglimento di un motivo di natura non esclusivamente personale proposto da un diverso impugnante con un valido atto di gravame, atteso che tale effetto produce le sue conseguenze favorevoli con riferimento sia all'imputato non ricorrente sia a quello la cui impugnazione sia inammissibile (in questo senso, tra le altre, Sez. 2, Sentenza n. 189 del 21/11/2019, dep. 2020, Rv. 277814-02).

Di tale criterio interpretativo la Corte distrettuale non ha fatto corretta applicazione, perché, pur avendo riconosciuto come la pena dovesse essere rideterminata, per la necessità di rispettare i limiti edittali come derivanti dalle pronunce nnanipolative della Consulta in materia di legislazione penale sugli stupefacenti, tanto nei confronti di entrambi gli imputati appellanti (Yahyaoui e Khelifi) quanto, per l'effetto estensivo, nei riguardi dei due imputati non appellanti (Aziz e Gardi), ha poi provveduto a modificare il trattamento sanzionatorio solo per tre dei quattro prevenuti e non anche per il Khelifi, il cui atto di appello è stato dichiarato inammissibile.

3. La sentenza impugnata va dunque annullata nei riguardi del Khelifi limitatamente alla determinazione della pena, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze che, nel nuovo giudizio sul punto, si atterrà all'indicato principio di diritto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze per nuovo giud

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2020 della Corte di appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con rideterminazione della pena. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza sopra indicata la ,Corte di appello di Firenze riformava parzialmente la pronuncia di primo grado-- tra l'altro, rideterminando la pena inflitta all'imputato [OSCURATO:PERSONA] e, per l'effetto estensivo, anche la pena inflitta agli imputati non appellanti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - e, dichiarando la inammissibilità dell'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] per aspecificità dei motivi, confermava nel r'esto quella pronuncia del 24 settembre 2015 con la quale il Tribunale di Livorno aveva condannato i quattro predetti imputati in relazione ai reati loro ascritti di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, con riferimento agli illeciti aventi ad oggetto le sostanze stupefacenti del tipo cocaina e eroina. 2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il Khelifi, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto la violazione di legge, in relazione agli artt. 73 d.P.R. cit., 13 e 25 Cost., e il vizio di motivazione, per manifesta illogicità, per avere la Corte territoriale omesso di estendere anche al prevenuto gli effetti favorevoli della rideterminazione della pena stabilita per gli altri tre coimputati. 3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, ed ancora dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] vada accolto. 2. Costituisce espressione del consolidato orientamento interpretativo offerto dalla Corte di cassazione il principio secondo il quale l'inammissibilità dell'impugnazione non impedisce l'effetto estensivo dell'impugnazione derivante dall'accoglimento di un motivo di natura non esclusivamente personale proposto da un diverso impugnante con un valido atto di gravame, atteso che tale effetto produce le sue conseguenze favorevoli con riferimento sia all'imputato non ricorrente sia a quello la cui impugnazione sia inammissibile (in questo senso, tra le altre, Sez. 2, Sentenza n. 189 del 21/11/2019, dep. 2020, Rv. 277814-02). Di tale criterio interpretativo la Corte distrettuale non ha fatto corretta applicazione, perché, pur avendo riconosciuto come la pena dovesse essere rideterminata, per la necessità di rispettare i limiti edittali come derivanti dalle pronunce nnanipolative della Consulta in materia di legislazione penale sugli stupefacenti, tanto nei confronti di entrambi gli imputati appellanti (Yahyaoui e Khelifi) quanto, per l'effetto estensivo, nei riguardi dei due imputati non appellanti (Aziz e Gardi), ha poi provveduto a modificare il trattamento sanzionatorio solo per tre dei quattro prevenuti e non anche per il Khelifi, il cui atto di appello è stato dichiarato inammissibile. 3. La sentenza impugnata va dunque annullata nei riguardi del Khelifi limitatamente alla determinazione della pena, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze che, nel nuovo giudizio sul punto, si atterrà all'indicato principio di diritto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze per nuovo giud
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