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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 maggio 2024

Cassazione n. 23259/2024

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26123/2016 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE in persona del Presidente pro tempore rappresentata e difesa in forza di procura speciale dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (con indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso in forza di procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (con indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL]) - controricorrente – e contro [OSCURATO:PERSONA]: prova notifica cartella Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa dall’avvocatura generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (con indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL]); - controricorrente – [OSCURATO:PERSONA] E LATINA,in persona del sindaco pro tempore -intimato - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania n. 3470/47/16 depositata in data 14/04/2012, non notificata; Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - [OSCURATO:PERSONA] impugnava la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e le relative cartelle di pagamento oggetto della suddetta comunicazionedelle quali contestava la notifica; - la CTP accoglieva il ricorso in quanto per le cartelle impugnate il riscossore non aveva prodotto la relata di notifica; - appellava il riscossore ; - con la sentenza impugnata la CTR ha rigettato l'appello in quanto ha ritenuto che il deposito delle relate di notifica volte a comprovare l'effettiva notificazione delle cartelle di pagamento non possa avvenire per la prima volta nel giudizio di appello; - ricorre a questa Corte Agenzia delle Entrate Riscossione (succeduta a Equitalia) con atto affidato a un solo motivo; l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso con il quale, rimettendosi a questa Corte quanto alla decisione dell’impugnazione, chiede l’estromissione dal giudizio; - il contribuente resiste con controricors o illustrato da memoria; - il Comune di Baia e Latina non ha svolt o attività difensiva in questa sede; Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - c on ordinanza interlocutoria resa l'esito dell'adunanza camerale del 18 gennaio 2023 questa Corte ha rinviato a nuovo ruolo, a fronte della allegazione del contribuente di aver definito le pretese oggetto del giudizio, per consentire alle parti pubbliche di prendere posizioni in ordine a tale affermazione; - in adempimento alla sollecitazione del Collegio, con memoria del 17 ottobre 2023 il riscossore ha osservato che relativamente alla cartella n. 02820040003851401000, il contribuente, anzi per esso, il figlio [OSCURATO:PERSONA], ha presentato idonea domanda di definizione agevolata della lite pendente, ai sensi della Legge 130 del 20 22; ancora , Agenzia delle entrate - R iscossione precisa va in tale sede che non è stata oggetto di definizione la lite relativa alle restanti cartelle di pagamento nn. 02820060047349681000, 028 20090007352956000, 02820120019612527000; chiedeva quindi dichiararsi l’estinzione parziale del giudizio in relazione alla cartella n. 028 2004 0003851401 000, dovendo, invece, lo stesso proseguire per le restanti cartelle non oggetto di definizione; Considerato che: - vanno preliminarmente disattese le eccezioni di inammissibilità di cui al controricorso del contribuente; invero il motivo dedotto è autosufficiente e specifico, risultando la questione di diritto posta chiaramente percepibile, anche alla luce del contenuto della sentenza impugnata; - con riguardo alla cartella numero n. 02820040003851401000 alla luce delle produzioni e affermazioni delle parti va dichiarata l'estinzione del giudizio per intervenuta adesione del contribuente alla definizione agevolata delle controversie di cui alla legge n. 130 del 2022; - con riguardo poi alle restanti cartelle oggetto della controversia pendente, l'unico motivo di ricorso censura la pronuncia Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 58 del d.

Lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR campana erroneamente ritenuto non valutabili in sede di gravame i documenti prodotti dal riscossore consistenti nelle copie delle relate comprovanti la rituale notifica delle cartelle di pagamento impugnate; - il motivo è fondato; - p er costante giurisprudenza di questa Corte ( ex plurimis : Cassazione civile sez. trib.16 novembre 2012 n. 20109), fondata sulla testuale disposizione dell'art. 58 c. 2 del d.

Lgs 546 del 1992, nella versione vigente ratione temporis, nel processo tributario il regime delle prove in appello è modellato su quello del processo civile con l'unica eccezione delle prove documentali, per le quali a tenore dell'art. 58 c. 2 sopradetto non opera il divieto della novità dei documenti, restando sul punto inapplicabile al processo tributario l’art. 345 c.p.c.; - ne deriva che l’u nico limite alla produzione di nuovi documenti nel grado di appello, secondo la formulazione della disciplina processuale applicabile ratione temporis, va individuato nel rispetto del limite temporale per il deposito di documenti stabilito per il giudizio di primo grado dall'art. 32 c. 1 del d.

Lgs 546 del 1992 (venti giorni liberi prima della data di trattazione), norma applicabile anche nel giudizio di appello per il richiamo contenuto nell'art. 61 del d.Lgs. 546 del 19 92; - è evidente quindi che il giudice del gravame non si è adeguato a siffatto principio giacché ha ritenuto chesecondo la disciplina vigente ratione temporis “il deposito delle relate di notifica, volte a comprovare l’effettiva notificazione delle cartelle di pagamento, non può avvenire per la prima volta nel grado di appello” (pag. 3 secondo capoverso della sentenza impugnata) con ciò valutando come tardiva la produzione delle relate di notifica delle cartelle esattoriali nel grado di appello, in quanto i Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] documenti avrebbero dovuto essere prodotti nel giudizio di primo grado; - la sentenza impugnata deve essere pertanto cassata in accoglimento del ricorso, limitatamente alle cartelle per le quali non è dichiarata l’estinzione del giudizio, con rinvio al giudice dell’appello che provvederà a rinnovare il giudizio di fatto sulla avvenuta notifica delle cartelle esattoriali applicando il principio di diritto sopra espostoe a statuire anche quanto alla domanda dell’Agenzia delle entrate di estromissione dal processo; p.q.m. con riguardo allacartella numero n. 02820040003851401000 dichiara l’estinzione del giudizio; con riguardo alle restanti cartelle di pagamentoper cui è processo recanti il n. 02820060047349681000, il n. 02820090007352956000 e il n. 02820120019612527000 accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campani

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26123/2016 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE in persona del Presidente pro tempore rappresentata e difesa in forza di procura speciale dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (con indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso in forza di procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (con indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL]) - controricorrente – e contro [OSCURATO:PERSONA]: prova notifica cartella Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa dall’avvocatura generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (con indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL]); - controricorrente – [OSCURATO:PERSONA] E LATINA,in persona del sindaco pro tempore -intimato - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania n. 3470/47/16 depositata in data 14/04/2012, non notificata; Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - [OSCURATO:PERSONA] impugnava la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e le relative cartelle di pagamento oggetto della suddetta comunicazionedelle quali contestava la notifica; - la CTP accoglieva il ricorso in quanto per le cartelle impugnate il riscossore non aveva prodotto la relata di notifica; - appellava il riscossore ; - con la sentenza impugnata la CTR ha rigettato l'appello in quanto ha ritenuto che il deposito delle relate di notifica volte a comprovare l'effettiva notificazione delle cartelle di pagamento non possa avvenire per la prima volta nel giudizio di appello; - ricorre a questa Corte Agenzia delle Entrate Riscossione (succeduta a Equitalia) con atto affidato a un solo motivo; l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso con il quale, rimettendosi a questa Corte quanto alla decisione dell’impugnazione, chiede l’estromissione dal giudizio; - il contribuente resiste con controricors o illustrato da memoria; - il Comune di Baia e Latina non ha svolt o attività difensiva in questa sede; Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - c on ordinanza interlocutoria resa l'esito dell'adunanza camerale del 18 gennaio 2023 questa Corte ha rinviato a nuovo ruolo, a fronte della allegazione del contribuente di aver definito le pretese oggetto del giudizio, per consentire alle parti pubbliche di prendere posizioni in ordine a tale affermazione; - in adempimento alla sollecitazione del Collegio, con memoria del 17 ottobre 2023 il riscossore ha osservato che relativamente alla cartella n. 02820040003851401000, il contribuente, anzi per esso, il figlio [OSCURATO:PERSONA], ha presentato idonea domanda di definizione agevolata della lite pendente, ai sensi della Legge 130 del 20 22; ancora , Agenzia delle entrate - R iscossione precisa va in tale sede che non è stata oggetto di definizione la lite relativa alle restanti cartelle di pagamento nn. 02820060047349681000, 028 20090007352956000, 02820120019612527000; chiedeva quindi dichiararsi l’estinzione parziale del giudizio in relazione alla cartella n. 028 2004 0003851401 000, dovendo, invece, lo stesso proseguire per le restanti cartelle non oggetto di definizione; Considerato che: - vanno preliminarmente disattese le eccezioni di inammissibilità di cui al controricorso del contribuente; invero il motivo dedotto è autosufficiente e specifico, risultando la questione di diritto posta chiaramente percepibile, anche alla luce del contenuto della sentenza impugnata; - con riguardo alla cartella numero n. 02820040003851401000 alla luce delle produzioni e affermazioni delle parti va dichiarata l'estinzione del giudizio per intervenuta adesione del contribuente alla definizione agevolata delle controversie di cui alla legge n. 130 del 2022; - con riguardo poi alle restanti cartelle oggetto della controversia pendente, l'unico motivo di ricorso censura la pronuncia Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 58 del d. Lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR campana erroneamente ritenuto non valutabili in sede di gravame i documenti prodotti dal riscossore consistenti nelle copie delle relate comprovanti la rituale notifica delle cartelle di pagamento impugnate; - il motivo è fondato; - p er costante giurisprudenza di questa Corte ( ex plurimis : Cassazione civile sez. trib.16 novembre 2012 n. 20109), fondata sulla testuale disposizione dell'art. 58 c. 2 del d. Lgs 546 del 1992, nella versione vigente ratione temporis, nel processo tributario il regime delle prove in appello è modellato su quello del processo civile con l'unica eccezione delle prove documentali, per le quali a tenore dell'art. 58 c. 2 sopradetto non opera il divieto della novità dei documenti, restando sul punto inapplicabile al processo tributario l’art. 345 c.p.c.; - ne deriva che l’u nico limite alla produzione di nuovi documenti nel grado di appello, secondo la formulazione della disciplina processuale applicabile ratione temporis, va individuato nel rispetto del limite temporale per il deposito di documenti stabilito per il giudizio di primo grado dall'art. 32 c. 1 del d. Lgs 546 del 1992 (venti giorni liberi prima della data di trattazione), norma applicabile anche nel giudizio di appello per il richiamo contenuto nell'art. 61 del d.Lgs. 546 del 19 92; - è evidente quindi che il giudice del gravame non si è adeguato a siffatto principio giacché ha ritenuto chesecondo la disciplina vigente ratione temporis “il deposito delle relate di notifica, volte a comprovare l’effettiva notificazione delle cartelle di pagamento, non può avvenire per la prima volta nel grado di appello” (pag. 3 secondo capoverso della sentenza impugnata) con ciò valutando come tardiva la produzione delle relate di notifica delle cartelle esattoriali nel grado di appello, in quanto i Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] documenti avrebbero dovuto essere prodotti nel giudizio di primo grado; - la sentenza impugnata deve essere pertanto cassata in accoglimento del ricorso, limitatamente alle cartelle per le quali non è dichiarata l’estinzione del giudizio, con rinvio al giudice dell’appello che provvederà a rinnovare il giudizio di fatto sulla avvenuta notifica delle cartelle esattoriali applicando il principio di diritto sopra espostoe a statuire anche quanto alla domanda dell’Agenzia delle entrate di estromissione dal processo; p.q.m. con riguardo allacartella numero n. 02820040003851401000 dichiara l’estinzione del giudizio; con riguardo alle restanti cartelle di pagamentoper cui è processo recanti il n. 02820060047349681000, il n. 02820090007352956000 e il n. 02820120019612527000 accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campani
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