CassazionedecretoSezione 1Decisione del 6 giugno 2026
Cassazione n. 18261/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vicing s.p.a., rappresentata e difesa dall’avvocatoClaudio Mauriello;ricorrentecontroMagrin Margherita, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Portento e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];controricorrenteavverso la sentenza n. 1530/2024 emessa dalla Corte di appello diVenezia l’8 agosto 2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 maggio 2026dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].Sez. I – RG 23237/2024camera di consiglio 13.5.2026 1Numero registro generale 23237/2024Numero sezionale 2150/2026Numero di raccolta generale 18261/2026Data pubblicazione 06/06/20261. ― Il Tribunale di Vicenza, definitivamente provvedendosull’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA], deceduto nelle more delgiudizio di primo grado, e [OSCURATO:PERSONA] — opposizioneconcernente il decreto ingiuntivo emesso nei loro confronti su ricorso diVeneto Banca soc. coop. p.a. per l’importo di euro 78.521,60, oltreinteressi, corrispondente al saldo del conto corrente di corrispondenzan. 081/121.184, acceso il 21 febbraio 2002 presso la Filiale di Trissinodel detto istituto di credito — ha revocato il provvedimento monitorio econdannato la detta Magrin a pagare all’opposta la somma di euro31.083,98, maggiorata di interessi.2. ― In sede di gravame la Corte di Venezia ha dichiaratoinammissibile l’appello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.in rappresentanza di AMCO - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,asserita cessionaria del credito, e dichiarato la perdita di efficaciadell’appello incidentale tardivo spiegato da [OSCURATO:PERSONA].3. ― IFIS, nella richiamata qualità, ha proposto un ricorso percassazione cui ha resistito, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA].È stata formulata, da parte del Consigliere delegato allo spoglio,una proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380-bis c.p.c..A fronte di essa, parte ricorrente ha domandato la decisione della causa.Sono state depositate memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. ― La proposta ha il tenore che segue.«Col primo motivo si oppone la violazione o falsa applicazionedegli artt. 2697 c.c., 58 t.u.b., 4 l. n. 130/1999 e 115 c.p.c.;«il motivo va disatteso;«in caso di cessione ‘in blocco’ dei crediti da parte di una bancaex art. 58 t.u.b., la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla GazzettaUfficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti ‘inblocco’ è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo alcessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascunoSez. I – RG 23237/2024camera di consiglio 13.5.2026 2Numero registro generale 23237/2024Numero sezionale 2150/2026Numero di raccolta generale 18261/2026Data pubblicazione 06/06/2026dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi cheaccomunano le singole categorie consentano di individuarli senzaincertezze; resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazionedell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso,alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede dilegittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n.5, c.p.c. (Cass. 10 febbraio 2023, n. 4277; cfr. pure Cass. 29 dicembre2017, n. 31188);«nel caso in esame, la Corte distrettuale ha diffusamente spiegatoche il credito dedotto in giudizio era rappresentato da un saldo (passivo)di conto corrente e che la cessione ricomprendeva i crediti dipendenti darapporti di finanziamento, cui non era riconducibile quello azionato ingiudizio; il Giudice di appello ha negato, altresì, che potesse aver rilievo,nella fattispecie, la qualificazione dell’apertura di credito in contocorrente come finanziamento: la tesi del ricorrente — ha precisato laCorte di merito — presupponeva ‘che sul conto corrente di riferimentofosse effettivamente appoggiata un’apertura di credito, che però non èstata, né illustrata nei suoi elementi costitutivi, né comunquedocumentalmente provata, e la cui esistenza è stata smentita dallaopponente’; si legge, ancora, nella sentenza impugnata, che il saldo dichiusura di conto corrente ‘non risulta essere mai stato affidato’ e che losbilancio finale negativo risulterebbe essersi creato ‘per effetto diun’operazione di addebito di un assegno circolare, fatto questostoricamente accertato in sentenza e oggetto di appello incidentale daparte della cointestataria del conto corrente’;«nel corpo del motivo la ricorrente deduce che il credito dedottoin causa sarebbe stato oggetto di cessione in quanto sussumibile nellacategoria dei crediti ‘a sofferenza’: per la verità, dall’avviso di cessionedei crediti, riprodotto, in stralcio, nella sentenza impugnata, emerge chele ‘sofferenze’ erano comunque riferite ai crediti oggetto di cessione,individuati in ‘tutti i crediti derivanti da finanziamenti ipotecari e/oSez. I – RG 23237/2024camera di consiglio 13.5.2026 3Numero registro generale 23237/2024Numero sezionale 2150/2026Numero di raccolta generale 18261/2026Data pubblicazione 06/06/2026chirografari’: e quindi in crediti diversi dai saldi di conto corrente;«la questione posta dal ricorrente è comunque inammissibile, inquanto la sentenza impugnata non l’ha affrontata e la ricorrente non hadedotto di averla sollevata in appello: ove con il ricorso per cassazionesiano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenzaimpugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne unastatuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo diallegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, maanche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, diindicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto,onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità ditale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione(Cass. 1 luglio 2024, n. 18018; Cass. 9 agosto 2018, n. 20694);«la ricorrente ha inoltre dedotto che controparte non avrebbe ‘maisollevato, nei precedenti stadi e gradi del giudizio, contestazioni relativeall’esistenza, ovvero alla validità’ del negozio di cessione, riconoscendo,tuttavia, che [OSCURATO:PERSONA] ebbe ad opporre ‘la mancata provadell’inclusione dei crediti portati dai titoli azionati nel pacchetto oggettodi cessione’: ma quest’ultima carenza probatoria valeva evidentementead escludere la successione ex art. 111 c.p.c. di AMCO nella posizionedell’originaria ingiungente; e si è visto che la Corte territoriale haaddirittura riscontrato, in positivo, che il credito oggetto di lite non eraricompreso nel trasferimento di cui qui si dibatte, escludendo, per taleragione, la legittimazione dell’odierna istante;«col secondo mezzo ci si duole della violazione o falsa applicazionedegli artt. 1189, 1260, 1264 e 2697 c.c.;«col terzo si prospetta la violazione o falsa applicazione degli artt.1260, 1262 e 2697 c.c.;«i due motivi sono inammissibili;«essi veicolano questioni estranee al decisum della Corte diappello e la ricorrente non spiega se e come abbia fatto valere leSez. I – RG 23237/2024camera di consiglio 13.5.2026 4Numero registro generale 23237/2024Numero sezionale 2150/2026Numero di raccolta generale 18261/2026Data pubblicazione 06/06/2026medesime avanti al Giudice del gravame; le censure riguardano, delresto, fatti che, secondo la ricorrente, la sentenza impugnata avrebbedovuto valutare per giungere alla conclusione che la cessione del creditoazionato aveva avuto effettivamente luogo: ma doglianze siffatteesulano, di per sé, dal giudizio di legittimità, in quanto la valutazionedelle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisceun'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale delgiudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione dellavicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione (per tutte: Cass. 19luglio 2021, n. 20553) e col ricorso ex art. 360 c.p.c. la parte non puòrimettere in discussione, proponendo una propria diversainterpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e laricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito, a cui restariservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, divalutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere,tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass.22 novembre 2023, n. 32505);«il quarto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degliartt. 132, n. 4, c.p.c., 117 t.u.b., oltre che della l. n. 108 del 1996;«il motivo è chiaramente inammissibile;«investe, infatti, questioni assorbite (sull’inammissibilità delricorso per cassazione su questioni assorbite cfr.: Cass. 16 giugno2022, n. 19442; Cass. 5 novembre 2014, n. 23558)».2. ― Premesso che in tema di cessione di crediti in blocco ex art.58 t.u.b., stabilire se la cessione vi sia stata e se ricomprenda il creditooggetto del contendere è questione che compete al giudice di merito ilquale, in assenza di limiti alla prova, è libero di valorizzare gli elementiistruttori che di volta in volta ritiene persuasivi (Cass. 24 dicembre2025, n. 33966), il Collegio reputa condivisibili le argomentazionicontenute nella proposta: queste difatti resistono ai rilievi criticiformulati dalla parte ricorrente nella sua memoria.Sez. I – RG 23237/2024camera di consiglio 13.5.2026 5Numero registro generale 23237/2024Numero sezionale 2150/2026Numero di raccolta generale 18261/2026Data pubblicazione 06/06/20263. ― Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.4. ― Le spese di giudizio seguono la soccombenza.Trovano applicazione le statuizioni di cui all’art. 96, comma 3 ecomma 4, c.p.c., giusta l’art. 380-bis, comma 3, c.p.c.. P.Q.MLa Cortedichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori dilegge, in favore del difensore antistatario della parte controricorrente;condanna parte ricorrente al pagamento della somma di euro 5.000,00in favore di parte controricorrente; condanna parte ricorrente alpagamento dell’ulteriore somma di euro in favore della Cassa delleammende; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello stabilito per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª SezioneCivile, in data 13 maggio 2026.Il PresidenteMauro Di MarzioSez. I – RG 23237/2024camera di consiglio 13.5.2026 6