Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14392/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato: - che [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, affidai:o a tre motivi, contro la sentenza della Corte di Appello di Palermo in data 25 ottobre 2021, di conferma della condanna inflittale per il per il delitto cui agli artt. 81, 624 e 625, comma 1, n. 2 cod. pen., commesso in Bagheria fino al 12 agosto 2014.

Considerato: - che il primo motivo, che eccepisce la violazione dell'art. 507 cod. proc. pen., è manifestamente infondato, posto che il giudice può esercitare il potere di disporre d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova, previsto dall'art. 507 cod. proc. pen., anche con riferimento a quelle prove che le parti avrebbero potuto richiedere e non hanno richiesto, sempre che sussista l'assoluta necessità dell'iniziativa del giudice, da correlare ad un incombente istruttorio avente carattere di decisività (Sez.

U, n. 41281 del 17/10/2006, Rv. 234907): profilo, quest'ultimo, che non è stato specificamente aggredito con il motivo di ricorso, indicando le ragioni per le quali la prova officiosamente assunta non sarebbe stata assolutamente necessaria; - che il secondo motivo, che denuncia la mancanza di motivazione nella sentenza di primo grado in ordine alla responsabilità dell'imputata, è manifestamente infondato, posto che anche la mancanza assoluta di motivazione della sentenza non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall'art. 604 cod. proc. pen., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante (Sez.

U, n. 3287 del 27/11/2008, dep. 2009, Rv. 244118), come accaduta nel caso di specie; - che il terzo motivo, che eccepisce la mancanza della condizione di procedibilità del reato, è manifestamente infondato, posto che fino all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, il furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento, certamente sussistente nella fattispecie al vaglio (Sez. 5, n. 5055 del 23/09/2019, dep. 2020, Rv. 278307), era procedibile d'ufficio; - che la rilevata inammissibilità dei motivi non consente di assegnare rilevanza al mutato regime di procedibilità del reato di furto aggravato per effetto della legge n. 150 del 2022, posto che la sopravvenienza della procedibilità a querela non prevale sulla inammissibilità del ricorso, poiché non è idonea a incidere sul c.d.

"giudicato sostanziale" (Sez.

U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551; in tal senso anche Sez. 4, n. 2658 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], non massimata).

Ritenuto: - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M..

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22 marzo 2023 Il consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato: - che [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, affidai:o a tre motivi, contro la sentenza della Corte di Appello di Palermo in data 25 ottobre 2021, di conferma della condanna inflittale per il per il delitto cui agli artt. 81, 624 e 625, comma 1, n. 2 cod. pen., commesso in Bagheria fino al 12 agosto 2014. Considerato: - che il primo motivo, che eccepisce la violazione dell'art. 507 cod. proc. pen., è manifestamente infondato, posto che il giudice può esercitare il potere di disporre d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova, previsto dall'art. 507 cod. proc. pen., anche con riferimento a quelle prove che le parti avrebbero potuto richiedere e non hanno richiesto, sempre che sussista l'assoluta necessità dell'iniziativa del giudice, da correlare ad un incombente istruttorio avente carattere di decisività (Sez. U, n. 41281 del 17/10/2006, Rv. 234907): profilo, quest'ultimo, che non è stato specificamente aggredito con il motivo di ricorso, indicando le ragioni per le quali la prova officiosamente assunta non sarebbe stata assolutamente necessaria; - che il secondo motivo, che denuncia la mancanza di motivazione nella sentenza di primo grado in ordine alla responsabilità dell'imputata, è manifestamente infondato, posto che anche la mancanza assoluta di motivazione della sentenza non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall'art. 604 cod. proc. pen., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante (Sez. U, n. 3287 del 27/11/2008, dep. 2009, Rv. 244118), come accaduta nel caso di specie; - che il terzo motivo, che eccepisce la mancanza della condizione di procedibilità del reato, è manifestamente infondato, posto che fino all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, il furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento, certamente sussistente nella fattispecie al vaglio (Sez. 5, n. 5055 del 23/09/2019, dep. 2020, Rv. 278307), era procedibile d'ufficio; - che la rilevata inammissibilità dei motivi non consente di assegnare rilevanza al mutato regime di procedibilità del reato di furto aggravato per effetto della legge n. 150 del 2022, posto che la sopravvenienza della procedibilità a querela non prevale sulla inammissibilità del ricorso, poiché non è idonea a incidere sul c.d. "giudicato sostanziale" (Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551; in tal senso anche Sez. 4, n. 2658 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], non massimata). Ritenuto: - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M.. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 marzo 2023 Il consigliere