CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 gennaio 2023
Cassazione n. 07505/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che la censura dedotta nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA], relativa alla violazione dell'art. 127, comma 4, cod. proc. pen., è manifestamente infondata, avendo, come ammesso dalla stessa difesa, il Tribunale di sorveglianza rigettato la richiesta di rinvio per legittimo impedimento del condannato sulla base di una congrua motivazione. Ed in particolare per avere ritenuto generica la certificazione relativa a tale impedimento per "faringite acuta febbrile" e sospetto "Covid", in quanto non contenente la rilevazione della temperatura dell'odierno ricorrente. Profilo, peraltro, col quale il ricorso non si confronta, incorrendo anche nella genericità e aspecificità. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2023.