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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 89/1963

ECLI:IT:COST:1963:89
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

: Nel corso del procedimento penale contro [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza del 18 luglio 1962 del Pretore di Prato, è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 389, lett. c, del D. P. R. 27 aprile 1955, n. 547, in relazione agli artt. 4 della legge delegante 12 febbraio 1955, n. 51, e 26 del Codice penale, ed in riferimento agli artt. 76 e 77 della [OSCURATO:PERSONA].

Si rileva in detta ordinanza che la norma impugnata - la quale stabilisce la pena nella misura di lire 50.000 di ammenda nel minimo - sarebbe in contrasto con l'art. 4 della legge delegante n. 51 del 1955, che, fissando un limite soltanto per la misura massima dell'ammenda, avrebbe inteso rinviare al minimo della stessa pena previsto dalla legge generale e cioè dall'art. 26 del Codice penale.

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica n. 259 del 13 ottobre 1962.

Nel presente giudizio, vi è stato soltanto l'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato.

Nelle deduzioni depositate in cancelleria l'Avvocatura dello Stato fa presente che l'articolo 26 del Codice penale fissa il limite minimo e quello massimo dell'ammenda, ma non vieta al legislatore di stabilire, per i singoli reati, minimi superiori e massimi di pena inferiori a quelli generali, come del resto è comprovato dalle pene stabilite nello stesso Codice penale per vari reati, quali l'omicidio e le contravvenzioni prevedute negli artt. 658, 659, 667, ecc.

Onde è da ritenere che il legislatore delegante, preoccupato di stabilire soltanto il limite massimo per l'ammenda, ha lasciato libero il legislatore delegato di fissare il minimo di pena, adeguandosi in tal modo allo spirito della [OSCURATO:PERSONA], la quale richiede che la legge delegante determini principi e criteri direttivi, ma non intende limitare quantitativamente i poteri delegati. : Questa Corte con la sentenza n. 62 del 7 maggio 1963 ha già stabilito che la legge 12 febbraio 1955, n. 51, che conferisce al Governo la delega ad emanare norme generali e speciali in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro, con la disposizione dell'art. 4, consente che l'ammenda per le violazioni alle varie norme possa essere fissata in misura superiore nel massimo a quella preveduta dal Codice penale (art. 26), ma, per quanto attiene al minimo, non intende rinviare implicitamente a quello stabilito da detto Codice.

E ciò perché vuole lasciare libero il legislatore delegato di fissare una pena in misura idonea anche nel minimo a raggiungere le finalità che si intendono perseguire.

Le ragioni suesposte valgono anche per la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 389, lettera c, del D. P. R. 27 aprile 1955, n. 547, sollevata dal Pretore di Prato con l'ordinanza 18 luglio 1962.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 389, lett. c, del D. P. R. 27 aprile 1955, n. 547, proposta dall'ordinanza del Pretore di Prato del 18 luglio 1962, in relazione all'art. 4 della legge delegante 12 febbraio 1955, n. 51, ed all'articolo 26 del Codice penale, ed in riferimento agli artt. 76 e 77 della [OSCURATO:PERSONA].

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 maggio 1963. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
: Nel corso del procedimento penale contro [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza del 18 luglio 1962 del Pretore di Prato, è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 389, lett. c, del D. P. R. 27 aprile 1955, n. 547, in relazione agli artt. 4 della legge delegante 12 febbraio 1955, n. 51, e 26 del Codice penale, ed in riferimento agli artt. 76 e 77 della [OSCURATO:PERSONA]. Si rileva in detta ordinanza che la norma impugnata - la quale stabilisce la pena nella misura di lire 50.000 di ammenda nel minimo - sarebbe in contrasto con l'art. 4 della legge delegante n. 51 del 1955, che, fissando un limite soltanto per la misura massima dell'ammenda, avrebbe inteso rinviare al minimo della stessa pena previsto dalla legge generale e cioè dall'art. 26 del Codice penale. L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica n. 259 del 13 ottobre 1962. Nel presente giudizio, vi è stato soltanto l'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato. Nelle deduzioni depositate in cancelleria l'Avvocatura dello Stato fa presente che l'articolo 26 del Codice penale fissa il limite minimo e quello massimo dell'ammenda, ma non vieta al legislatore di stabilire, per i singoli reati, minimi superiori e massimi di pena inferiori a quelli generali, come del resto è comprovato dalle pene stabilite nello stesso Codice penale per vari reati, quali l'omicidio e le contravvenzioni prevedute negli artt. 658, 659, 667, ecc. Onde è da ritenere che il legislatore delegante, preoccupato di stabilire soltanto il limite massimo per l'ammenda, ha lasciato libero il legislatore delegato di fissare il minimo di pena, adeguandosi in tal modo allo spirito della [OSCURATO:PERSONA], la quale richiede che la legge delegante determini principi e criteri direttivi, ma non intende limitare quantitativamente i poteri delegati. : Questa Corte con la sentenza n. 62 del 7 maggio 1963 ha già stabilito che la legge 12 febbraio 1955, n. 51, che conferisce al Governo la delega ad emanare norme generali e speciali in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro, con la disposizione dell'art. 4, consente che l'ammenda per le violazioni alle varie norme possa essere fissata in misura superiore nel massimo a quella preveduta dal Codice penale (art. 26), ma, per quanto attiene al minimo, non intende rinviare implicitamente a quello stabilito da detto Codice. E ciò perché vuole lasciare libero il legislatore delegato di fissare una pena in misura idonea anche nel minimo a raggiungere le finalità che si intendono perseguire. Le ragioni suesposte valgono anche per la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 389, lettera c, del D. P. R. 27 aprile 1955, n. 547, sollevata dal Pretore di Prato con l'ordinanza 18 luglio 1962. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 389, lett. c, del D. P. R. 27 aprile 1955, n. 547, proposta dall'ordinanza del Pretore di Prato del 18 luglio 1962, in relazione all'art. 4 della legge delegante 12 febbraio 1955, n. 51, ed all'articolo 26 del Codice penale, ed in riferimento agli artt. 76 e 77 della [OSCURATO:PERSONA]. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 maggio 1963. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].
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