Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 maggio 2022

Cassazione n. 20154/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20145/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 109, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 60, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZAdi CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. [OSCURATO:PERSONA] n. 178/2017depositata il 18/05/2017 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce, sez. dist. di Taranto, depositata il 18 maggio 2017 e notificata il successivo 22 maggio, che, per quanto interessa il presente giudizio, ha confermato la sentenza del Tribunale di Taranto nella parte in cui ha accolto le azioni di responsabilità esercitate dal Fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; - la Corte di appello ha riferito che il giudice di primo grado aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], ex amministratore della società fallita, e [OSCURATO:PERSONA], ex sindaco della medesima, al risarcimento dei danni, liquidati, rispettivamente, in euro 1.598.568,97, oltre rivalutazione e interessi, e in euro 120.850,91, oltre rivalutazione e interessi; - ha, quindi, condiviso le valutazioni del giudice di primo grado in ordine al negligente assolvimento dei compiti loro affidati, evidenziando, in particolare, quanto al primo, l’infedele annotazione di importanti dati di bilancio, in relazione alla sopravvalutazione delle giacenze, l’accrescimento delle passività mediante emissione di assegni privi di copertura e la rilevanza causale di tali circostanze nella decozione della società e, quanto al secondo, l’omessa vigilanza sull’attività degli amministratori, con particolare riferimento all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 1985; - ha, tuttavia, ridotto l’importo risa rcitorio dovuto da [OSCURATO:PERSONA], liquidato nella inferiore somma di euro 250.000,00, avuto riguardo al fatto che l’incarico di amministratore era stato da questi ricoperto solo nell’anno 1987; -il ricorso è affidato a tre motivi; - resiste con controricorso il Fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; -quest’ultima deposita memoria ai sensi dell’art. 380 - bis .1 c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA]: -con il primo motivo i ricorrenti denunciano, con riferimento all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 298, 303 e 304 cod. proc. civ., per aver la Corte di appello escluso la nullità della sentenza di primo grado benché emessa senza che il giudice avesse previamente interrotto il processo a seguito del sopravvenuto decesso del procuratore del convenuto [OSCURATO:PERSONA]; -contestano, sul punto, la decisione di appello nella parte in cui ha ritenuto che, a seguito dell’interruzione del processo disposto per evento relativo ad altra parte, il [OSCURATO:PERSONA] era tenuto a una nuova costituzione in giudizio, per cui, non avendo questi provveduto all’incombente, correttamente si era proceduto nella sua contumacia, attesa l’assenza del suo procuratore all’udienza successiva, e si era ritenuto privo di rilevanza il decesso del procuratore medesimo, successivamente verificatosi; -il motivo è inammissibile per difetto di specificità; - infatti, parte ricorrente, pur (correttamente) riconoscendo che la dedotta nullità del processo di primo grado non è idonea, laddove sussistente, a determinare la regressione del giudizio al primo grado, e assume rilievo solo ai fini dell’inutilizzabilità degli elementi processuali acquisiti dopo il verificarsi dell’evento interruttivo erroneamente ignorato, omette di indicare quali siano tali elementi, non consentendo, in tal modo, a questa Corte di apprezzare la rilevanza del vizio prospettato; - con il secondo motivo i ricorrenti deducono, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 132, n. 4, cod. proc. civ., e 111, sesto comma, Cost., per omessa motivazione della sentenza; -il motivo è infondato; - come rilevato in precedenza, la Corte di appello ha desunto la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] dall’inserimento di non veritiere poste contabili in bilancio e della loro idoneità a determinare l’occultamento della reale condizione economica della società e a concorrere all’evolversi della sua situazione di crisi, giàin atto; - ha, inoltre, argomentato il suo giudizio di responsabilità con l’emissione di assegni privi di copertura e la sua rilevanza causale nell’aumento «gravissimo»delle passività; - in ordine alla posizione del Cirasino, ha evidenziato che la mancata adeguata vigilanza sull’attività degli amministratori, con particolare riferimento al bilancio predisposto per l’anno 1985 costituiva elemento da cui poter inferire la sua responsabilità nella formazione dello squilibrio patrimoniale; - orbene, una siffatta argomentazione risulta idonea a far conoscere l’iter logico seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, per cui si sottrae alla doglianza formulata; - si osserva, in proposito, che la motivazione della sentenza deve offrire una spiegazione della decisione adottata, ma non deve contenere anche l’analitica confutazione delle tesi non accolte o la disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi; - con l’ultimo motivo i ricorrenti si dolgono della violazione degli artt. 1226, 2043, 2392, 2393 e 2394 cod. civ., nonché dell’omessa pronuncia su fatti decisivi e controversi, nella parte in cui la sentenza di appello non avrebbe esaminato i profili sollevati con il gravame in ordine all’insussistenza del nesso di causalità e alla erronea liquidazione dei danni; -il motivo è inammissibile; - la parte si limita a riproporre le censure sollevate in ap pello avverso la sentenza di primo grado, senza darsi carico di una effettiva e puntuale critica delle statuizioni della sentenza di appello, né provvede all’indicazione specifica dei fatti storici asseritamente non esaminati; - pertanto, per le suesposte considerazioni, il ricorso non può essere accolto; - le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo; P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 7.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20145/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 109, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 60, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZAdi CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. [OSCURATO:PERSONA] n. 178/2017depositata il 18/05/2017 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce, sez. dist. di Taranto, depositata il 18 maggio 2017 e notificata il successivo 22 maggio, che, per quanto interessa il presente giudizio, ha confermato la sentenza del Tribunale di Taranto nella parte in cui ha accolto le azioni di responsabilità esercitate dal Fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; - la Corte di appello ha riferito che il giudice di primo grado aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], ex amministratore della società fallita, e [OSCURATO:PERSONA], ex sindaco della medesima, al risarcimento dei danni, liquidati, rispettivamente, in euro 1.598.568,97, oltre rivalutazione e interessi, e in euro 120.850,91, oltre rivalutazione e interessi; - ha, quindi, condiviso le valutazioni del giudice di primo grado in ordine al negligente assolvimento dei compiti loro affidati, evidenziando, in particolare, quanto al primo, l’infedele annotazione di importanti dati di bilancio, in relazione alla sopravvalutazione delle giacenze, l’accrescimento delle passività mediante emissione di assegni privi di copertura e la rilevanza causale di tali circostanze nella decozione della società e, quanto al secondo, l’omessa vigilanza sull’attività degli amministratori, con particolare riferimento all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 1985; - ha, tuttavia, ridotto l’importo risa rcitorio dovuto da [OSCURATO:PERSONA], liquidato nella inferiore somma di euro 250.000,00, avuto riguardo al fatto che l’incarico di amministratore era stato da questi ricoperto solo nell’anno 1987; -il ricorso è affidato a tre motivi; - resiste con controricorso il Fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; -quest’ultima deposita memoria ai sensi dell’art. 380 - bis .1 c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA]: -con il primo motivo i ricorrenti denunciano, con riferimento all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 298, 303 e 304 cod. proc. civ., per aver la Corte di appello escluso la nullità della sentenza di primo grado benché emessa senza che il giudice avesse previamente interrotto il processo a seguito del sopravvenuto decesso del procuratore del convenuto [OSCURATO:PERSONA]; -contestano, sul punto, la decisione di appello nella parte in cui ha ritenuto che, a seguito dell’interruzione del processo disposto per evento relativo ad altra parte, il [OSCURATO:PERSONA] era tenuto a una nuova costituzione in giudizio, per cui, non avendo questi provveduto all’incombente, correttamente si era proceduto nella sua contumacia, attesa l’assenza del suo procuratore all’udienza successiva, e si era ritenuto privo di rilevanza il decesso del procuratore medesimo, successivamente verificatosi; -il motivo è inammissibile per difetto di specificità; - infatti, parte ricorrente, pur (correttamente) riconoscendo che la dedotta nullità del processo di primo grado non è idonea, laddove sussistente, a determinare la regressione del giudizio al primo grado, e assume rilievo solo ai fini dell’inutilizzabilità degli elementi processuali acquisiti dopo il verificarsi dell’evento interruttivo erroneamente ignorato, omette di indicare quali siano tali elementi, non consentendo, in tal modo, a questa Corte di apprezzare la rilevanza del vizio prospettato; - con il secondo motivo i ricorrenti deducono, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 132, n. 4, cod. proc. civ., e 111, sesto comma, Cost., per omessa motivazione della sentenza; -il motivo è infondato; - come rilevato in precedenza, la Corte di appello ha desunto la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] dall’inserimento di non veritiere poste contabili in bilancio e della loro idoneità a determinare l’occultamento della reale condizione economica della società e a concorrere all’evolversi della sua situazione di crisi, giàin atto; - ha, inoltre, argomentato il suo giudizio di responsabilità con l’emissione di assegni privi di copertura e la sua rilevanza causale nell’aumento «gravissimo»delle passività; - in ordine alla posizione del Cirasino, ha evidenziato che la mancata adeguata vigilanza sull’attività degli amministratori, con particolare riferimento al bilancio predisposto per l’anno 1985 costituiva elemento da cui poter inferire la sua responsabilità nella formazione dello squilibrio patrimoniale; - orbene, una siffatta argomentazione risulta idonea a far conoscere l’iter logico seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, per cui si sottrae alla doglianza formulata; - si osserva, in proposito, che la motivazione della sentenza deve offrire una spiegazione della decisione adottata, ma non deve contenere anche l’analitica confutazione delle tesi non accolte o la disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi; - con l’ultimo motivo i ricorrenti si dolgono della violazione degli artt. 1226, 2043, 2392, 2393 e 2394 cod. civ., nonché dell’omessa pronuncia su fatti decisivi e controversi, nella parte in cui la sentenza di appello non avrebbe esaminato i profili sollevati con il gravame in ordine all’insussistenza del nesso di causalità e alla erronea liquidazione dei danni; -il motivo è inammissibile; - la parte si limita a riproporre le censure sollevate in ap pello avverso la sentenza di primo grado, senza darsi carico di una effettiva e puntuale critica delle statuizioni della sentenza di appello, né provvede all’indicazione specifica dei fatti storici asseritamente non esaminati; - pertanto, per le suesposte considerazioni, il ricorso non può essere accolto; - le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 7.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contr
Sentenza Cassazione n. 20154/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris