CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 37814/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1.ALI' [OSCURATO:PERSONA], CIRELLI Gabriele, LONGO Egidio, ALESSANDRI Daniele, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Davide, GIULIANI Daniele, MESSINA Flavio, MUGNINI Ivan e VESPA Paolo ricorrono, tramite i propri difensori, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Roma il 21 Giugno 2021, decidendo ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., eccetto per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], in parziale riforma della sentenza con la quale il Tribunale di Roma, aveva riconosciuto gli odierni ricorrenti responsabili del reato associativo di cui all'art.74 Dpr 309/90 e di vari episodi di cessione di sostanza stupefacente, riqualificati i delitti associativi ai sensi dell'art.74 comma 6 Dpr 309/90, ha rideterminato nei loro confronti le pene nei termini concordati tra le parti ai sensi dell'art.599 cod.proc.pen., previa rinuncia ai motivi di impugnazione. In relazione alla posizione del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], imputato dell'episodio di cessione di 300 grammi di sostanza stupefacente in concorso di cui al capo F) il giudice di appello confermava il giudizio di responsabilità espresso dal Tribunale di Roma 2. I ricorrenti, che erano acceduti al concordato sulla pena in appello, deducono violazione di legge per avere il giudice distrettuale omesso di valutare le loro singole posizioni e a verificare la ricorrenza di ipotesi di proscioglimento ovvero di non punibilità. 2.1 il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] assume difetto di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità nei propri confronti, riconoscendo un vizio nel percorso logico con il quale anche il giudice distrettuale Olo aveva identificato quale colui che aveva operato la fornitura dello stupefacente solo per essere il "cugino" del BARBERIS che aveva concordato con il [OSCURATO:PERSONA] la cessione. 3. Tutti i ricorsi si presentano manifestamente infondati. 3.1 Quanto ai profili di doglianza afferenti ai capi della pronuncia in cui risultano accolte le istanze di pena concordata con rinuncia dei motivi di appello, la sentenza impugnata è stata adottata ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. ("Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello"), introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, previo accordo delle parti, pubblica e privata, sulla rinunzia a tutti i motivi di appello diversi da quelli inerenti la determinazione della pena, la quale è stata concordemente proposta come specificato nella sentenza impugnata e successivamente applicata, nei termini richiesti, dalla Corte territoriale, previa verifica, per quanto stringata, della legittimità dell'iniziativa e quindi non si presta ad essere censurata per questioni relative al merito delle rispettive responsabilità- 3.1 I motivi di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] Davide risultano parimenti privi di confronto con il contenuto della decisione impugnata/ la quale ha ricostruito le fasi antecedenti alla consegna dello stupefacente concordata dal BARBERIS quale parte cedente e il [OSCURATO:PERSONA] quale cessionario, laddove il [OSCURATO:PERSONA] non viene in considerazione soltanto quale cugino del BARBERIS, quale autore di una fornitura non particolarmente riuscita tra le parti, come risulta dalle successive interlocuzioni tra BARBERIS e [OSCURATO:PERSONA], ma alla stregua degli accertamenti e delle relazioni di PG risulta individuato, a seguito di osservazione diretta quale il soggetto, cugino del BARBERIS, che incontra il [OSCURATO:PERSONA] il giorno precedente alla fornitura, verosimilmente nell'ottica di concordare le modalità della consegna, e che il giorno successivo procede alla consegna al MALAFRONTE. L'identificazione del [OSCURATO:PERSONA] quale autore della consegna dello stupefacente pertanto non si ricava soltanto indirettamente dal riferimento degli interlocutori al cugino del BARBERIS ma dall'osservazione diretta del [OSCURATO:PERSONA] da parte del personale di PG. 4. Essendo, dunque, tutti i ricorsi inammissibile e non ravvisandosi ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il