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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 05125/2026

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26448/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 150, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, elettivamente domiciliato in Roma via della Giuliana n.72, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente incidentale - avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PALERMO n. 1516/2022 depositata il 08/09/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/06/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Svolgimento del processo La [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], Agente della riscossione per la Provincia di Agrigento, con atto di citazione del 17.11.2016, dichiarandosi creditrice di [OSCURATO:PERSONA] per l’importo di €.1.073.144,00 per effetto di n.8 cartelle di pagamento e n.3 avvisi di accertamento specificati in atto, ha chiesto al Tribunale di Agrigento di dichiarare inefficace ed inopponibile nei suoi confronti, poiché preordinato ad arrecare grave pregiudizio alle ragioni di credito di essa [OSCURATO:PERSONA], l’atto a rogito notaio [OSCURATO:PERSONA] di Roma del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui il [OSCURATO:PERSONA], riservandosi il diritto di abitazione, ha venduto a [OSCURATO:PERSONA], anche questa convenuta in giudizio, una unità immobiliare sita in Roma a via Vipiteno n.2 nonché il diritto di comproprietà pari ad ½ su altra unità immobiliare all’interno 7 del medesimo fabbricato. [OSCURATO:PERSONA] ha contestato la fondatezza in fatto ed in diritto della domanda attrice, eccependo di non avere avuto alcuna conoscenza, anteriormente alla stipula dell’atto di vendita, della pretesa creditoria di parte attrice e che il presunto credito si era notevolmente ridimenzionato a seguito di opposizione e che, comunque, sussistevano idonee garanzie patrimoniali. [OSCURATO:PERSONA] si è costituita in giudizio eccependo di non avere mai avuto la consapevolezza, ancorché generica, che Sinesio con il proprio atto di disposizione avesse inteso diminuire le garanzie spettanti ai di lui creditori, Con sentenza del 10.07.2017 il Tribunale di Agrigento, ritenuto che il negozio del 10 marzo 2014 sia stato attuato nella consapevolezza da parte di Sinesio e Rufino di pregiudicare le avverse ragioni creditorie, ha accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] inefficace nei confronti di questa, ex art.2901 cc, detto atto di compravendita del 10.04.2014.

Avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento ha proposto appello [OSCURATO:PERSONA] con atto notificato il [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Nel giudizio si è costituita [OSCURATO:PERSONA] spa chiedendo il rigetto del gravame e, con provvedimento del 9.02.2018 è stata disposta la riunione al giudizio del fascicolo del giudizio RG n.2132/2017 relativo all’autonomo appello proposto da [OSCURATO:PERSONA].

Con atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] si è costituita in giudizio Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA], Ente succeduto ex lege alla estinta [OSCURATO:PERSONA] spa, facendo propri i precedenti scritti di quest’ultima ed insistendo per il rigetto dell’appello proposto dal Sinesio.

Con la sentenza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Palermo ha rigettato il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA], nonché quello proposto da [OSCURATO:PERSONA].

Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidandosi a quattro motivi.

Resiste con controricorso Agenzia delle Entrate e si costituisce con separato atto [OSCURATO:PERSONA] aderendo allea posizione del ricorrente.

Motivi della decisione Con il primo motivo si deduce la nullità della sentenza per omessa indicazione di una parte processuale - violazione dell’art.132 cpc in relazione all’art.360 comma 1 n.4 cpc Risulta pacifico che con atto del 13.04.2022 si è costituita in giudizio avanti la Corte di Appello di Palermo, conferendo specifica procura al proprio difensore, la Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA], quale ente subentrante ope legis alla estinta [OSCURATO:PERSONA] spa, e che nei confronti della stessa è proseguito il giudizio.

Tuttavia nell’intero contesto della sentenza impugnata, sia nell’intestazione che nelle parti dedicate alla svolgimento del processo e motivi della decisione, ma ancor più nel dispositivo ove si pronuncia in favore di [OSCURATO:PERSONA] spa, non viene mai rilevata la costituzione in giudizio di detta Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA] e non ne compare mai la specifica indicazione e denominazione, talché la stessa risulta completamente estranea alla vicenda processuale nonostante l’avvenuta costituzione Il motivo è inammissibile.

L’inesatta indicazione del nome di una delle parti nell'intestazione e nel corpo della sentenza costituisce errore materiale, emendabile con la procedura di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., quando dal contesto della sentenza risulti con sufficiente chiarezza l'esatta identità di tutte le parti; mentre comporta la nullità della sentenza stessa qualora da essa si deduca che non si è regolarmente costituito il contraddittorio, ai sensi dell'art. 101 c.p.c., e quando sussiste una situazione di incertezza, non eliminabile a mezzo della lettura dell'intera sentenza, in ordine ai soggetti cui la decisione si riferisce (Cass. n. 22275/2017).

Il vizio rileva in termini di nullità ai sensi dell'art. 156 c.p.c., comma 2, solo se l'atto-sentenza sia inidoneo al raggiungimento dello scopo (Cass. n. 17957/2007).

Al contrario, come emerge anche dal contenuto del ricorso e dello specifico motivo, l’Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA] è subentrata, ex lege, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, della disciolta [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., per cui non incide sulla idoneità della decisione la circostanza che la corte territoriale, nella sentenza impugnata, abbia continuato a chiamare [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. l’Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA].

Con il secondo motivo lamenta l’omessa pronuncia su un motivo di appello -violazione art.112 e 132 n.4 cpc in relazione all’art.360 n.4 cpc; omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3) e 5) cpc.

In particolare, impugnando la sentenza di primo grado il ricorrente aveva contestato la fondatezza delle argomentazioni con cui il primo giudice, ai fini della ritenuta sussistenza della scientia damni e del consilium fraudis,ha dato per certa l’avvenuta conoscenza da parte del Sinesio degli atti impositivi asseritamente a questo notificati dalla già [OSCURATO:PERSONA] per rilevante “credito tributario”.

In sede di appello, al contrario, si è ribadita l’invalidità delle relative notifiche che produce come effetto immediato l’impossibilità del contribuente di conoscere l’atto.

Rispetto a tali censure specifiche il giudice del gravame avrebbe limitato la propria disamina sulla sola sussistenza del “credito litigioso seppur ridotto”, omettendo di decidere sullo specifico motivo di gravame relativo alla contestata conoscenza in capo al Sinesio di detto credito al momento del compimento dell’atto dispositivo e relativa insussistenza del ritenuto consilium fraudis quale presupposto dell’azione revocatoria.

Il motivo è inammissibile.

Il ricorrente ha dedotto in ricorso l’omesso esame di una questione che avrebbe specificamente sottoposto al giudice di appello, relativa alla effettiva conoscenza degli accertamenti, che sarebbe intervenuta un anno dopo gli atti dispositivi.

Il passaggio centrale del motivo è il seguente “A motivo di gravame avverso tali argomentazioni l’appellante Sinesio ha lamentato : -alla pagina 10 dell’atto di appello, che la affermazione di cui al suddetto capo a) “nei suoi termini testuali dà evidenza del fatto che il giudice di prime cure ha ritenuto acquisita detta conoscenza senza alcuna considerazione, immotivatamente e gravemente errando, della contestazione del Sinesio di non essere venuto a conoscenza degli atti di accertamento ed impositivi, e relativo credito, se non dopo più di un anno dall’atto dispositivo, causa difetto di notifica degli stessi idonea a consentirne la conoscenza.

Contestazione non certo infondata, come invece appare ritenuta in sentenza pur in difetto di compiuta motivazione sul punto, posto che la stessa ha già trovato conferma ed accoglimento nelle citate pronunce dei [OSCURATO:PERSONA] il cui apprezzamento è rimasto totalmente estraneo alle valutazioni del primo giudice nonostante la loro rilevanza “ (sentenze nn.3430/2016 e 342/2016 di annullamento di atti impositivi per il complessivo ammontare di €.352.818,25 ed ordinanze nn.332/2016 e 151/2016 di sospensione cautelare per il complessivo importo di €.500.203,76 indicate nell’atto di costituzione e prodotte avanti il primo giudice”.

Orbene, strutturata in questi termini la censura sottoposta al giudice di appello e ribadita in questa sede è generica, consistendo un una doglianza in ordine alla mancata considerazione della tesi sostenuta dal Sinesio secondo cui lo stesso non sarebbe venuto a conoscenza degli atti di accertamento, se non un anno dopo il trasferimento dei beni oggetto di revocatoria.

Ma a fondamento di tale affermazione non pone alcun passaggio delle decisioni dei giudici tributari che avrebbero specificamente esaminato tale profilo.

La doglianza, in questa sede, si traduce pertanto in una prospettazione di una ricostruzione in fatto del materiale probatorio più favorevole alla tesi del ricorrente, inibita in sede di legittimità.

Per il resto, la Corte ha correttamente esaminato le altre censure rilevando che “sia pure parzialmente ridotta (di circa 1/3) sussiste una ragione di credito della [OSCURATO:SOCIETA] idonea a legittimare la sua richiesta di revocatoria” aggiungendo che “a seguito delle pronunce della Commissione Tributaria, invero, sono venute meno solo la cartella di pagamento n. 29120130010571020 per € 10.897,74, e la n. 29120159001148860 per € 341.918,80 relativa al precedente avviso di accertamento n.

TY501T300128/2014, per un totale di circa € 352.000,00.

I giudizi di impugnazione della cartella di pagamento n. 29120159001148759 per € 376.700,15 relativa all’avviso di accertamento n.

TY501T302595/2012 e della cartella n. 29120159001151183000 per € 92,77 sono invece ancora pendenti, e sul punto va richiamato quanto detto sopra in merito all’idoneità del credito litigioso per ottenere la pronuncia ex art. 2901 c.c.”.

Con il terzo motivo si lamenta l’omessa pronuncia su un motivo di appello -violazione art.112 e 132 n.4 cpc in relazione all’art.360 n.4 cpc; omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3) e 5) cpc.

In particolare, Sinesio aveva impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui, a pagina 7, così si motiva: “ulteriore elemento da cui infierire il consilium fraudis lo si scorge nella circostanza che la alienazione dei beni è avvenuta con riserva del diritto di abitazione in capo al Sinesio…..

In primo luogo, appare sconosciuta la ragione per cui il Sinesio avesse bisogno di assicurarsi il diritto di abitazione in un immobile a Roma risiedendo lo stesso in [OSCURATO:PERSONA]; la professione di avvocatoche il medesimo asserisce di svolgere anche a Roma ben difficilmente era tale da giustificarne la sua costante presenza nella città capitolina”.

A motivo del gravame aveva invece eccepito di avere depositato già con il primo scritto copia della propria iscrizione presso l’Ordine degli Avvocati di Roma in uno con copia del contratto di locazione del proprio studio professionale in Roma ed ha depositato copia di decine di biglietti aerei ( n.35 per il 2016 – n. 32 per il 2016 - n.12 per i primo mesi 2017) tutti andata e ritorno sulla tratta Palermo-Roma – Palermo e la cui mera disamina evidenzia e prova la costante presenza in del Sinesio in Roma.

A fronte di tali rilievi la Corte di Appello avrebbe omesso di pronunciare sul motivo, argomentando invece in relazione all’elemento soggettivo in capo alla acquirente del bene, Rufino, altra convenuta.

La censura è inammissibile perché si traduce nella richiesta di una nuova valutazione del materiale probatorio.

La Corte d’appello ha ragionevolmente motivato che “per effetto dell’atto di disposizione, il convenuto non risultava intestatario di ulteriori beni ad eccezione della quota di 625/1000 della villa sita in [OSCURATO:PERSONA], via [OSCURATO:PERSONA] n. 4, il cui valore non era stato allegato dal Sinisi, cui incombeva l’onere della prova della sufficienza del patrimonio residuo a garantire le ragioni creditorie; che in merito alle somme versate nei c/c intrattenuti presso la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena non si sapeva alcunché, così come in merito all’ammontare degli emolumenti percepiti quale docente dell’Università degli Studi di Palermo, in ogni caso pignorabili, ed effettivamente pignorati, nei limiti di 1/5”.

Il ricorrente, in definitiva, intende dimostrare che i fatti che il giudice ha ritenuto gravi precisi e concordanti in realtà non lo sono.

La deduzione del vizio di falsa applicazione dell'art. 2729, primo comma, cod. civ., il ricorrente deve spiegare che il ragionamento presuntivo compiuto dal giudice di merito -assunto, però, come tale e, quindi, in facto per come è stato enunciato -risulti irrispettoso del paradigma della gravità, o di quello della precisione o di quello della concordanza.

Per fare ciò è necessario preliminarmente individuare l’argomentazione ritenuta irrispettosa di uno o di tutti i paradigmi prospettando l’ipotesi di c.d. falsa applicazione.

Quando, invece, parte ricorrente si limiti a contestare la esistenza di elementi probatori sufficienti a dimostrare un fatto storico, aggiungendo che per dimostrare tale profilo sarebbero necessari degli elementi gravi, precisi e concordanti per applicare correttamente il criterio presuntivo di cui agli articoli 2727-2729 c.c. si è al di fuori della ipotesi di censurabilità in sede di legittimità della decisione ai sensi delle norme citate.

Ciò in quanto difetta del tutto, sia l’attività di individuazione del ragionamento ritenuto irrispettoso dei paradigmi oggetto delle due norme citate, sia la descrizione puntuale del ragionamento presuntivo del giudice di merito che si intende contestare.

Nello specifico il ricorrente sollecita una ricostruzione fattuale alternativa e più appagante della vicenda oggetto di contestazione.

In conclusione, l’illustrazione del motivo non prospetta la falsa applicazione dell'art. 2729, primo comma nei termini su indicati, ma si risolve nella prospettazione di pretese inferenze probabilistiche diverse, sulla base della evocazione di emergenze istruttorie e talora nella prospettazione di una diversa ricostruzione delle quaestiones factiripercorse in relazione agli oggetti dei vari documenti dell'elenco iniziale sopra ricordato.

Ne segue che il motivo non presenta le caratteristiche della denunciadi un vizio di falsa applicazione dell'art. 2729, primo comma, cod. civ. e nemmeno, pur riconvertito alla stregua di Cass., Sez.

Un., n. 17931 del 2013, quelle di un motivo ai sensi del n. 5 dell'art. 360 c.p.c.

Con il quarto motivo si censura la motivazione inadeguata e contraddittoria - violazione art.132 cpc. in relazione all’art.360 comma primo n.4 cpc- violazione art.116 cpc in relazione art.360 comma primo n.4.

Alla pagina 5 della sentenza di primo grado la sussistenza dell’eventus damni era stato fatto discendere dalla circostanza che per effetto dell’atto di disposizione dell’unità immobiliare in Roma “il convenuto non risulta intestatario di ulteriori beni immobili ad eccezione della quota di 625/1000 della villa sita in [OSCURATO:PERSONA], già ipotecata dalla [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], il cui valore di mercato risulta non conosciuto in quanto non allegato dalla difesa del convenuto Sinesio.” e che “nulla è dato sapere sull’ammontare degli emolumenti che lo stesso percepisce quale docente dall’Università di Palermo.

La decisione appare immotivata nella parte in cui continua a fare riferimento ad un presunto credito di oltre un milione di euro in luogo della più prudente quantificazione del credito attuata in atti da [OSCURATO:PERSONA] spa in €.209.837,54.

Quanto alla idoneità del cespite immobiliare di [OSCURATO:PERSONA], trattasi di una prestigiosa villa in di mq.367 e vani 11 il cui valore è desumibile dalla stessa nota di iscrizione ipotecaria in atti, appare del tutto irragionevole, contrario all’id quod plerumque accidit e petizione di principio, l’escludere che nell’iscrivere l’ipoteca per €.861.633,30 in sola sorte capitale , il creditore non ne abbia valutato preventivamente la relativa capienza, si da poterne almeno presumere il considerevole valore dimercato.

Il motivo è inammissibile.

La Corte territoriale ha ragionevolmente motivato che “il valore della quota della villa sulla quale è stata iscritta ipoteca, infatti, non può evincersi, come vorrebbe l’appellante dall’ammontare per cui è stata iscritta l’ipoteca che riguarda l’ammontare del debito da garantire, ben potendo il bene essere incapiente rispetto allo stesso.

Né risulta depositata in primo grado la documentazione relativa agli emolumenti percepiti dall’appellante che, in ogni caso, sono pignorabili solo per la quota di 1/5”.

L’onere di dimostrare l’insussistenza di tale situazione ricade sul Sinesio.

E nel valutare il materiale probatorio dei giudici di primo e secondo grado hanno ritenuto non assolto tale onere.

Rispetto a tale valutazione delle prove parte ricorrente pur denunciando, formalmente, ipotetiche violazioni di legge che vizierebbero la sentenza di secondo grado, (perché in contrasto con gli stessi limiti morfologici e funzionali del giudizio di legittimità) sollecita a questa Corte una nuova inammissibile valutazione di risultanze di fatto (ormai definitivamente cristallizzate sul piano processuale) sì come emerse nel corso dei precedenti gradi del procedimento, così strutturando il giudizio di cassazione in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto, ormai consolidatosi, di fatti storici e vicende processuali, quanto l'attendibilità maggiore o minore di questa o di quella ricostruzione probatoria, quanto ancora le opzioni espresse dal giudice di appello non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone ai propri desiderata -quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa fossero ancora legittimamente proponibili dinanzi al giudice di legittimità.

Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] si costituisce con controricorso interamente adesivo al fine di aderire al ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] e relativi motivi dei quali ribadisce la fondatezza, concludendo per l’annullamento della sentenza impugnata.

In tema di giudizio di cassazione, si impone la qualificazione del controricorso adesivo in termini di ricorso incidentale nell’ipotesi, ricorrente nel caso di specie, in cui esso contenga la richiesta di cassazione della sentenza impugnata e l'adesione alla richiesta di cassazione della sentenza proposta dal ricorrente principale.

Anche il ricorso incidentale, pertanto, va dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente Agenzia delle Entrate, seguono la soccombenza; mentre vanno compensate tra ricorrenti, principale ed incidentale, in ragione della reciproca soccombenza.

I ricorrenti, in via principale e incidentale, vanno altresì condannati al pagamento di somma, liquidata come in dispositivo, ex art. 96, 3° co., c.p.c., ricorrendone i presupposti di legge.

P.Q.M La Corte dichiara inammissibili i ricors i, principale e incidentale.

Compensa tra i ricorrenti, in via principale e incidentale, le spese del giudizio di cassazione.

Condanna i ricorrent i, in via principale e incidentale, al solidale pagamento in favore della controricorrente Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:SOCIETA] : a) delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 10.0 00,00 , oltre a spese eventualmente prenotate a debito; b) della somma di euro 10.000,00ex art. 96, 3° co., c.p.c.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti pr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26448/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 150, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, elettivamente domiciliato in Roma via della Giuliana n.72, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente incidentale - avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PALERMO n. 1516/2022 depositata il 08/09/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/06/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Svolgimento del processo La [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], Agente della riscossione per la Provincia di Agrigento, con atto di citazione del 17.11.2016, dichiarandosi creditrice di [OSCURATO:PERSONA] per l’importo di €.1.073.144,00 per effetto di n.8 cartelle di pagamento e n.3 avvisi di accertamento specificati in atto, ha chiesto al Tribunale di Agrigento di dichiarare inefficace ed inopponibile nei suoi confronti, poiché preordinato ad arrecare grave pregiudizio alle ragioni di credito di essa [OSCURATO:PERSONA], l’atto a rogito notaio [OSCURATO:PERSONA] di Roma del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui il [OSCURATO:PERSONA], riservandosi il diritto di abitazione, ha venduto a [OSCURATO:PERSONA], anche questa convenuta in giudizio, una unità immobiliare sita in Roma a via Vipiteno n.2 nonché il diritto di comproprietà pari ad ½ su altra unità immobiliare all’interno 7 del medesimo fabbricato. [OSCURATO:PERSONA] ha contestato la fondatezza in fatto ed in diritto della domanda attrice, eccependo di non avere avuto alcuna conoscenza, anteriormente alla stipula dell’atto di vendita, della pretesa creditoria di parte attrice e che il presunto credito si era notevolmente ridimenzionato a seguito di opposizione e che, comunque, sussistevano idonee garanzie patrimoniali. [OSCURATO:PERSONA] si è costituita in giudizio eccependo di non avere mai avuto la consapevolezza, ancorché generica, che Sinesio con il proprio atto di disposizione avesse inteso diminuire le garanzie spettanti ai di lui creditori, Con sentenza del 10.07.2017 il Tribunale di Agrigento, ritenuto che il negozio del 10 marzo 2014 sia stato attuato nella consapevolezza da parte di Sinesio e Rufino di pregiudicare le avverse ragioni creditorie, ha accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] inefficace nei confronti di questa, ex art.2901 cc, detto atto di compravendita del 10.04.2014. Avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento ha proposto appello [OSCURATO:PERSONA] con atto notificato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Nel giudizio si è costituita [OSCURATO:PERSONA] spa chiedendo il rigetto del gravame e, con provvedimento del 9.02.2018 è stata disposta la riunione al giudizio del fascicolo del giudizio RG n.2132/2017 relativo all’autonomo appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]. Con atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] si è costituita in giudizio Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA], Ente succeduto ex lege alla estinta [OSCURATO:PERSONA] spa, facendo propri i precedenti scritti di quest’ultima ed insistendo per il rigetto dell’appello proposto dal Sinesio. Con la sentenza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Palermo ha rigettato il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA], nonché quello proposto da [OSCURATO:PERSONA]. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidandosi a quattro motivi. Resiste con controricorso Agenzia delle Entrate e si costituisce con separato atto [OSCURATO:PERSONA] aderendo allea posizione del ricorrente. Motivi della decisione Con il primo motivo si deduce la nullità della sentenza per omessa indicazione di una parte processuale - violazione dell’art.132 cpc in relazione all’art.360 comma 1 n.4 cpc Risulta pacifico che con atto del 13.04.2022 si è costituita in giudizio avanti la Corte di Appello di Palermo, conferendo specifica procura al proprio difensore, la Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA], quale ente subentrante ope legis alla estinta [OSCURATO:PERSONA] spa, e che nei confronti della stessa è proseguito il giudizio. Tuttavia nell’intero contesto della sentenza impugnata, sia nell’intestazione che nelle parti dedicate alla svolgimento del processo e motivi della decisione, ma ancor più nel dispositivo ove si pronuncia in favore di [OSCURATO:PERSONA] spa, non viene mai rilevata la costituzione in giudizio di detta Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA] e non ne compare mai la specifica indicazione e denominazione, talché la stessa risulta completamente estranea alla vicenda processuale nonostante l’avvenuta costituzione Il motivo è inammissibile. L’inesatta indicazione del nome di una delle parti nell'intestazione e nel corpo della sentenza costituisce errore materiale, emendabile con la procedura di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., quando dal contesto della sentenza risulti con sufficiente chiarezza l'esatta identità di tutte le parti; mentre comporta la nullità della sentenza stessa qualora da essa si deduca che non si è regolarmente costituito il contraddittorio, ai sensi dell'art. 101 c.p.c., e quando sussiste una situazione di incertezza, non eliminabile a mezzo della lettura dell'intera sentenza, in ordine ai soggetti cui la decisione si riferisce (Cass. n. 22275/2017). Il vizio rileva in termini di nullità ai sensi dell'art. 156 c.p.c., comma 2, solo se l'atto-sentenza sia inidoneo al raggiungimento dello scopo (Cass. n. 17957/2007). Al contrario, come emerge anche dal contenuto del ricorso e dello specifico motivo, l’Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA] è subentrata, ex lege, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, della disciolta [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., per cui non incide sulla idoneità della decisione la circostanza che la corte territoriale, nella sentenza impugnata, abbia continuato a chiamare [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. l’Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA]. Con il secondo motivo lamenta l’omessa pronuncia su un motivo di appello -violazione art.112 e 132 n.4 cpc in relazione all’art.360 n.4 cpc; omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3) e 5) cpc. In particolare, impugnando la sentenza di primo grado il ricorrente aveva contestato la fondatezza delle argomentazioni con cui il primo giudice, ai fini della ritenuta sussistenza della scientia damni e del consilium fraudis,ha dato per certa l’avvenuta conoscenza da parte del Sinesio degli atti impositivi asseritamente a questo notificati dalla già [OSCURATO:PERSONA] per rilevante “credito tributario”. In sede di appello, al contrario, si è ribadita l’invalidità delle relative notifiche che produce come effetto immediato l’impossibilità del contribuente di conoscere l’atto. Rispetto a tali censure specifiche il giudice del gravame avrebbe limitato la propria disamina sulla sola sussistenza del “credito litigioso seppur ridotto”, omettendo di decidere sullo specifico motivo di gravame relativo alla contestata conoscenza in capo al Sinesio di detto credito al momento del compimento dell’atto dispositivo e relativa insussistenza del ritenuto consilium fraudis quale presupposto dell’azione revocatoria. Il motivo è inammissibile. Il ricorrente ha dedotto in ricorso l’omesso esame di una questione che avrebbe specificamente sottoposto al giudice di appello, relativa alla effettiva conoscenza degli accertamenti, che sarebbe intervenuta un anno dopo gli atti dispositivi. Il passaggio centrale del motivo è il seguente “A motivo di gravame avverso tali argomentazioni l’appellante Sinesio ha lamentato : -alla pagina 10 dell’atto di appello, che la affermazione di cui al suddetto capo a) “nei suoi termini testuali dà evidenza del fatto che il giudice di prime cure ha ritenuto acquisita detta conoscenza senza alcuna considerazione, immotivatamente e gravemente errando, della contestazione del Sinesio di non essere venuto a conoscenza degli atti di accertamento ed impositivi, e relativo credito, se non dopo più di un anno dall’atto dispositivo, causa difetto di notifica degli stessi idonea a consentirne la conoscenza. Contestazione non certo infondata, come invece appare ritenuta in sentenza pur in difetto di compiuta motivazione sul punto, posto che la stessa ha già trovato conferma ed accoglimento nelle citate pronunce dei [OSCURATO:PERSONA] il cui apprezzamento è rimasto totalmente estraneo alle valutazioni del primo giudice nonostante la loro rilevanza “ (sentenze nn.3430/2016 e 342/2016 di annullamento di atti impositivi per il complessivo ammontare di €.352.818,25 ed ordinanze nn.332/2016 e 151/2016 di sospensione cautelare per il complessivo importo di €.500.203,76 indicate nell’atto di costituzione e prodotte avanti il primo giudice”. Orbene, strutturata in questi termini la censura sottoposta al giudice di appello e ribadita in questa sede è generica, consistendo un una doglianza in ordine alla mancata considerazione della tesi sostenuta dal Sinesio secondo cui lo stesso non sarebbe venuto a conoscenza degli atti di accertamento, se non un anno dopo il trasferimento dei beni oggetto di revocatoria. Ma a fondamento di tale affermazione non pone alcun passaggio delle decisioni dei giudici tributari che avrebbero specificamente esaminato tale profilo. La doglianza, in questa sede, si traduce pertanto in una prospettazione di una ricostruzione in fatto del materiale probatorio più favorevole alla tesi del ricorrente, inibita in sede di legittimità. Per il resto, la Corte ha correttamente esaminato le altre censure rilevando che “sia pure parzialmente ridotta (di circa 1/3) sussiste una ragione di credito della [OSCURATO:SOCIETA] idonea a legittimare la sua richiesta di revocatoria” aggiungendo che “a seguito delle pronunce della Commissione Tributaria, invero, sono venute meno solo la cartella di pagamento n. 29120130010571020 per € 10.897,74, e la n. 29120159001148860 per € 341.918,80 relativa al precedente avviso di accertamento n. TY501T300128/2014, per un totale di circa € 352.000,00. I giudizi di impugnazione della cartella di pagamento n. 29120159001148759 per € 376.700,15 relativa all’avviso di accertamento n. TY501T302595/2012 e della cartella n. 29120159001151183000 per € 92,77 sono invece ancora pendenti, e sul punto va richiamato quanto detto sopra in merito all’idoneità del credito litigioso per ottenere la pronuncia ex art. 2901 c.c.”. Con il terzo motivo si lamenta l’omessa pronuncia su un motivo di appello -violazione art.112 e 132 n.4 cpc in relazione all’art.360 n.4 cpc; omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3) e 5) cpc. In particolare, Sinesio aveva impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui, a pagina 7, così si motiva: “ulteriore elemento da cui infierire il consilium fraudis lo si scorge nella circostanza che la alienazione dei beni è avvenuta con riserva del diritto di abitazione in capo al Sinesio….. In primo luogo, appare sconosciuta la ragione per cui il Sinesio avesse bisogno di assicurarsi il diritto di abitazione in un immobile a Roma risiedendo lo stesso in [OSCURATO:PERSONA]; la professione di avvocatoche il medesimo asserisce di svolgere anche a Roma ben difficilmente era tale da giustificarne la sua costante presenza nella città capitolina”. A motivo del gravame aveva invece eccepito di avere depositato già con il primo scritto copia della propria iscrizione presso l’Ordine degli Avvocati di Roma in uno con copia del contratto di locazione del proprio studio professionale in Roma ed ha depositato copia di decine di biglietti aerei ( n.35 per il 2016 – n. 32 per il 2016 - n.12 per i primo mesi 2017) tutti andata e ritorno sulla tratta Palermo-Roma – Palermo e la cui mera disamina evidenzia e prova la costante presenza in del Sinesio in Roma. A fronte di tali rilievi la Corte di Appello avrebbe omesso di pronunciare sul motivo, argomentando invece in relazione all’elemento soggettivo in capo alla acquirente del bene, Rufino, altra convenuta. La censura è inammissibile perché si traduce nella richiesta di una nuova valutazione del materiale probatorio. La Corte d’appello ha ragionevolmente motivato che “per effetto dell’atto di disposizione, il convenuto non risultava intestatario di ulteriori beni ad eccezione della quota di 625/1000 della villa sita in [OSCURATO:PERSONA], via [OSCURATO:PERSONA] n. 4, il cui valore non era stato allegato dal Sinisi, cui incombeva l’onere della prova della sufficienza del patrimonio residuo a garantire le ragioni creditorie; che in merito alle somme versate nei c/c intrattenuti presso la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena non si sapeva alcunché, così come in merito all’ammontare degli emolumenti percepiti quale docente dell’Università degli Studi di Palermo, in ogni caso pignorabili, ed effettivamente pignorati, nei limiti di 1/5”. Il ricorrente, in definitiva, intende dimostrare che i fatti che il giudice ha ritenuto gravi precisi e concordanti in realtà non lo sono. La deduzione del vizio di falsa applicazione dell'art. 2729, primo comma, cod. civ., il ricorrente deve spiegare che il ragionamento presuntivo compiuto dal giudice di merito -assunto, però, come tale e, quindi, in facto per come è stato enunciato -risulti irrispettoso del paradigma della gravità, o di quello della precisione o di quello della concordanza. Per fare ciò è necessario preliminarmente individuare l’argomentazione ritenuta irrispettosa di uno o di tutti i paradigmi prospettando l’ipotesi di c.d. falsa applicazione. Quando, invece, parte ricorrente si limiti a contestare la esistenza di elementi probatori sufficienti a dimostrare un fatto storico, aggiungendo che per dimostrare tale profilo sarebbero necessari degli elementi gravi, precisi e concordanti per applicare correttamente il criterio presuntivo di cui agli articoli 2727-2729 c.c. si è al di fuori della ipotesi di censurabilità in sede di legittimità della decisione ai sensi delle norme citate. Ciò in quanto difetta del tutto, sia l’attività di individuazione del ragionamento ritenuto irrispettoso dei paradigmi oggetto delle due norme citate, sia la descrizione puntuale del ragionamento presuntivo del giudice di merito che si intende contestare. Nello specifico il ricorrente sollecita una ricostruzione fattuale alternativa e più appagante della vicenda oggetto di contestazione. In conclusione, l’illustrazione del motivo non prospetta la falsa applicazione dell'art. 2729, primo comma nei termini su indicati, ma si risolve nella prospettazione di pretese inferenze probabilistiche diverse, sulla base della evocazione di emergenze istruttorie e talora nella prospettazione di una diversa ricostruzione delle quaestiones factiripercorse in relazione agli oggetti dei vari documenti dell'elenco iniziale sopra ricordato. Ne segue che il motivo non presenta le caratteristiche della denunciadi un vizio di falsa applicazione dell'art. 2729, primo comma, cod. civ. e nemmeno, pur riconvertito alla stregua di Cass., Sez. Un., n. 17931 del 2013, quelle di un motivo ai sensi del n. 5 dell'art. 360 c.p.c. Con il quarto motivo si censura la motivazione inadeguata e contraddittoria - violazione art.132 cpc. in relazione all’art.360 comma primo n.4 cpc- violazione art.116 cpc in relazione art.360 comma primo n.4. Alla pagina 5 della sentenza di primo grado la sussistenza dell’eventus damni era stato fatto discendere dalla circostanza che per effetto dell’atto di disposizione dell’unità immobiliare in Roma “il convenuto non risulta intestatario di ulteriori beni immobili ad eccezione della quota di 625/1000 della villa sita in [OSCURATO:PERSONA], già ipotecata dalla [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], il cui valore di mercato risulta non conosciuto in quanto non allegato dalla difesa del convenuto Sinesio.” e che “nulla è dato sapere sull’ammontare degli emolumenti che lo stesso percepisce quale docente dall’Università di Palermo. La decisione appare immotivata nella parte in cui continua a fare riferimento ad un presunto credito di oltre un milione di euro in luogo della più prudente quantificazione del credito attuata in atti da [OSCURATO:PERSONA] spa in €.209.837,54. Quanto alla idoneità del cespite immobiliare di [OSCURATO:PERSONA], trattasi di una prestigiosa villa in di mq.367 e vani 11 il cui valore è desumibile dalla stessa nota di iscrizione ipotecaria in atti, appare del tutto irragionevole, contrario all’id quod plerumque accidit e petizione di principio, l’escludere che nell’iscrivere l’ipoteca per €.861.633,30 in sola sorte capitale , il creditore non ne abbia valutato preventivamente la relativa capienza, si da poterne almeno presumere il considerevole valore dimercato. Il motivo è inammissibile. La Corte territoriale ha ragionevolmente motivato che “il valore della quota della villa sulla quale è stata iscritta ipoteca, infatti, non può evincersi, come vorrebbe l’appellante dall’ammontare per cui è stata iscritta l’ipoteca che riguarda l’ammontare del debito da garantire, ben potendo il bene essere incapiente rispetto allo stesso. Né risulta depositata in primo grado la documentazione relativa agli emolumenti percepiti dall’appellante che, in ogni caso, sono pignorabili solo per la quota di 1/5”. L’onere di dimostrare l’insussistenza di tale situazione ricade sul Sinesio. E nel valutare il materiale probatorio dei giudici di primo e secondo grado hanno ritenuto non assolto tale onere. Rispetto a tale valutazione delle prove parte ricorrente pur denunciando, formalmente, ipotetiche violazioni di legge che vizierebbero la sentenza di secondo grado, (perché in contrasto con gli stessi limiti morfologici e funzionali del giudizio di legittimità) sollecita a questa Corte una nuova inammissibile valutazione di risultanze di fatto (ormai definitivamente cristallizzate sul piano processuale) sì come emerse nel corso dei precedenti gradi del procedimento, così strutturando il giudizio di cassazione in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto, ormai consolidatosi, di fatti storici e vicende processuali, quanto l'attendibilità maggiore o minore di questa o di quella ricostruzione probatoria, quanto ancora le opzioni espresse dal giudice di appello non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone ai propri desiderata -quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa fossero ancora legittimamente proponibili dinanzi al giudice di legittimità. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] si costituisce con controricorso interamente adesivo al fine di aderire al ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] e relativi motivi dei quali ribadisce la fondatezza, concludendo per l’annullamento della sentenza impugnata. In tema di giudizio di cassazione, si impone la qualificazione del controricorso adesivo in termini di ricorso incidentale nell’ipotesi, ricorrente nel caso di specie, in cui esso contenga la richiesta di cassazione della sentenza impugnata e l'adesione alla richiesta di cassazione della sentenza proposta dal ricorrente principale. Anche il ricorso incidentale, pertanto, va dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente Agenzia delle Entrate, seguono la soccombenza; mentre vanno compensate tra ricorrenti, principale ed incidentale, in ragione della reciproca soccombenza. I ricorrenti, in via principale e incidentale, vanno altresì condannati al pagamento di somma, liquidata come in dispositivo, ex art. 96, 3° co., c.p.c., ricorrendone i presupposti di legge. P.Q.M La Corte dichiara inammissibili i ricors i, principale e incidentale. Compensa tra i ricorrenti, in via principale e incidentale, le spese del giudizio di cassazione. Condanna i ricorrent i, in via principale e incidentale, al solidale pagamento in favore della controricorrente Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:SOCIETA] : a) delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 10.0 00,00 , oltre a spese eventualmente prenotate a debito; b) della somma di euro 10.000,00ex art. 96, 3° co., c.p.c. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti pr
Sentenza Cassazione n. 05125/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris