CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 giugno 2026
Cassazione n. 25224/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte d'appello di Anconadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di motivazione, intutte le sue forme, in ordine alla valutazione della prova posta a fondamento delgiudizio di responsabilità a carico della ricorrente per il reato di cui all’art. 640,cod. pen., non è consentito perché meramente reiterativo di doglianze giàdedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01;Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmentedisattese con argomentazioni corrette, ancorché sintetiche, risolvendosi in unaproposta di lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3,n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01), tra l’altro caratterizzata daevidente genericità nella sua formulazione;che tale motivo è altresì affetto da manifesta infondatezza, giacché il giudicedell’appello, senza incorrere in vizi logici, sulla base del compendio probatorioritenuto sufficiente alla formulazione dell’addebito, posta la sostanzialedisponibilità del conto telefonico in uso alla ricorrente (si veda pag. 1 dellasentenza con riferimento agli accertamenti IP);osservato che, in materia di truffa, costituisce massima di esperienzaritenere che colui il quale percepisce il profitto dell’illecito –e dunque ricevel’accredito delle somme fraudolentemente sottratte– sia anche il soggetto che haposto in essere la condotta decettiva, salvo che emergano elementi concretiidonei a interrompere tale nesso inferenziale o a prospettare l'intervento disoggetti terzi. La riconducibilità del profitto all'autore dell’azione tipica segueinfatti un criterio di normalità causale: nel reato di truffa, il vantaggiopatrimoniale non costituisce un evento occasionale o estraneo alla condotta, mane rappresenta lo sbocco fisiologico. È quindi pienamente razionale desumere lariferibilità soggettiva dell’illecito dalla circostanza che l’imputato sia il destinatariodel provento, trattandosi di un fatto che, secondo l’esperienza comune,difficilmente si verifica a beneficio di un soggetto estraneo all’artificio o alraggiro. Tale massima di esperienza, peraltro, non si traduce in un’inversionedell’onere probatorio, ma opera come criterio valutativo del compendio indiziario,suscettibile di essere superato attraverso l’allegazione di circostanze alternativespecifiche, concrete e logicamente compatibili con il quadro fattuale. Solo inpresenza di elementi di segno contrario, che collocano l’imputato fuori dallacatena causale –quali la prova dell’intervento autonomo di terzi, ovvero ladimostrazione di una intestazione meramente formale o la presenza di unacatena causale diversa da quella tipica- può essere neutralizzata, imponendo algiudice una più approfondita verifica. Tale interruzione della catena causale nonè stata dedotta dal ricorrente, dal che discende la manifesta infondatezza delmotivorilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile,con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e dellasomma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 16/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]