CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 ottobre 2023
Cassazione n. 49369/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; i_71 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui agli artt. 61, numero 2, 81 cpv., 110, 515 e 517-quater cod. pen. alla pena ritenuta di giustizia, articolando due motivi di ricorso, deduce la violazione di legge (primo motivo) e il vizio di motivazione (secondo motivo) con riguardo alla mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 517-quinquies cod. pen.; Considerato che entrambi i motivi espongono censure non consentite dalla legge in sede di legittimità in quanto riproduttive di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata, nonché volte a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, siccome il diniego dell'attenuante di cui all'art. 517-quinquies cod. pen. si fonda su una motivazione immune da vizi, nella quale si osserva che le dichiarazioni dell'imputato, pur se dal contenuto confessorio, non hanno apportato elementi decisivi ai fini della configurabilità della fattispecie invocata dalla difesa poiché la ricostruzione dei fatti e l'individuazione dei responsabili sono avvenuti attraverso la verifica incrociata della copiosa documentazione commerciale sequestrata presso le ditte coinvolte nel corso delle indagini, come risultante dall'annotazione di polizia giudiziaria del 05.02.2018 agli atti, e perché non è stato rinvenuto l'intero profitto del reato (meramente assertiva risulta la prospettazione secondo cui la parte principale del profitto del reato è andata ad un concorrente, con conseguente impossibilità per l'imputato di riferire in ordine alla stessa); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] side