Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 18674/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso RG n. 9870/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] da Tolentino, 50 presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] de Tilla, rappresentato e difeso dall’Avv, [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti – [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente – avverso la sentenza n. 83/2019 emessa dalla Corte d’Appello di Napoli del 21.12.2018.

Distanze [OSCURATO:PERSONA] Il giudizio trae origine dalla domanda, proposta innanzi al Tribunale di Napoli, da [OSCURATO:PERSONA], la quale, in qualità di nuda proprietaria di un immobile con annessa terrazza a livello confinante con quella di [OSCURATO:PERSONA], lamentò che il predetto aveva eseguito opere edilizie consistenti nell’ampliamento del preesistente manufatto in violazione delle distanze ed aveva proceduto alla demolizione del muro divisorio di confine portandolo dalla precedente altezza di circa due metri all’altezza di un metro, consentendo l’affaccio sulla sua proprietà.

L’attrice chiese, pertanto, al Tribunale di Napoli condanna del convenuto alla demolizione delmanufatto edificato in violazione de lle distanze ed al ripristino muro divisorio tra le due proprietà fino alla preesistente altezza di due metri. [OSCURATO:PERSONA] s i costituì per resistere alla domanda e, in via riconvenzionale, chiese il ripristino dello stato dei luoghi mediante la demolizione della veranda in profilati metallici edificata dall’attrice in violazione delsuo diritto di veduta.

Il Tribunale di Napoli accolse la domanda principale e rigettò la domanda riconvenzionale.

La Corte d’Appello di Napoli confermò la sentenza di primo grado.

Per quel che ancora rileva in questa sede, la Corte di merito dichiarò inammissibile la documentazione fotografica prodotta da [OSCURATO:PERSONA], (una foto aerea del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ) , tardivamente depositata all’udienza di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado; inammissibile era, altresì, ad avviso della Corte di merito, la foto aerea del 20.08.1986 depositata solo in grado d’appello.

Nel merito, la Corte d’appello ricavò la prova dell’esistenza del muro divisorio da due ripostigli che erano a confine tra le due proprietà dell’altezza di almeno due metri; conseguentemente, escluse che il Rispo esercitasse in precedenza il diritto di veduta nella proprietà dell’attrice.

Per la cassazione della sentenza d’appello ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di quattro motivi.

Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

In prossimità dell’adunanza, il procuratore di parte ricorrente ha chiesto altresì l’interruzione del giudizio per il decesso dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della controricorrente. [OSCURATO:PERSONA] Deve essere preliminarmente rigettata la richiesta di interruzione del giudizio di cassazione avanzata con le note dalla difesa di parte ricorrente per l’intervenuto decesso dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , difensore di partecontroricorrente.

Secondo l'indirizzo, costante e univoco di questa Corte, nel giudizio dicassazione, dominato dall'impulso d'ufficio, non trova applicazione l'istituto dellainterruzione del processo per uno degli eventi previsti dagli artt. 299 e ss. c.p.c (ex multis Cassazione civile sez.

III, 03/12/2015, n.24635).

Inoltre, n el giudizio di cassazione, la morte dell'unico difensore, avvenuta dopo il deposito del ricorso e prima dell'udienza di discussione ed attestata dalla relata di notifica dell'avviso di udienza, non determina la necessità di rinviare a nuovo ruolo la causa dandone comunicazione alla parte personalmente, onde consentirle di provvedere alla nomina di un nuovo difensore, allorquando la parte stessa sia già a conoscenza di tale evento ed abbia (come nella specie) rilasciato procura ad un nuovo difensore in calce alla memoria ex art. 378 cod. proc. civ.

La circostanza, poi, che detta procura sia invalida (per essere stata rilasciata in violazione dell'art. 83, terzo comma, cod. proc. civ.), oltre a non comportare l'inammissibilità del ricorso, consente di equiparare pienamente una siffatta ipotesi a quella della parte che, una volta ricevuta la predetta comunicazione di rinvio della causa a nuovo ruolo per decesso del suo unico difensore, rimanga inerte e non provveda alla nomina di un nuovo difensore, da cui consegue soltanto il venir meno dei presupposti per reiterare gli adempimenti prescritti dall'art. 377, secondo comma, cod. proc. civ. (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 22020 del 19/10/2007 Rv. 600094).

Il principio, per la sua portata generale, si applica logicamente anche al controricorrente (del resto, l’art. 370 cpc richiama espressamente le norme sul ricorso).

Nel caso in esame, la controricorrente ha nominato un nuovo difensorema la procura non è valida in quanto, trattandosi di giudizio iniziato in data antecedente la modifica dell' art.83 c.p.c., avvenuta con la L. 18.6.2009, n.69, la procura doveva essere rilasciata con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, anche se si tratta di sostituzione del precedente difensore (Sez.

U, Sentenza n. 14212 del 06/07/2005, Rv. 583990 -01).

Infatti, per espressa previsione dellaL. n. 69 del 2009, art. 58,comma 1, "le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore", avvenuta il 4 luglio 2009.

Essendo il presente giudizio iniziato in primo grado nel 2006, ad esso non può applicarsi la nuova disposizione, come già ritenuto da questa Corte in altre decisioni (ex plurimis Sez. 2, Ord. n. 20692 del 2018).

Ciò chiarito e passando all’esame dei motivi, con il primo di essi si deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.3 c.p.c., la violazione degli artt. 112 c.p.c., 163 c.p.c. e 183 c.p.c., per avere parte attrice modificato la causa petendi in quanto nell’atto di citazione avrebbe dedotto l’esistenza di un muro divisorio, alto due metri, poi demolito dal convenuto, che lo avrebbe portato all’altezza di un metro.

Nel corso del giudizio, invece, il CTU avrebbe riscontrato che dall’istanza di condono emergeva l’esistenza di due ripostigli, ciò comportando un illegittimo mutamento della causa petendi, ovvero dei fatti posti a fondamento del giudizio.

Il mutamento delle circostanze di fatto sarebbe avvenuto dopo il termine della redazione delle memorie ex art. 183 c.p.c., con conseguente lesione del diritto di difesa.

Il motivo è inammissibile.

In primo luogo, il ricorrente non pone specifica censura avverso la sentenza della Corte d’appello, considerando che la presunta mutatio libellisarebbe avvenuta in primo grado.

Si osserva, in ogni caso, che non vi è stato nessun mutamento della causa petendi,che, sin dal primo grado era costituita dalla creazione di una illegittima veduta nella proprietà attrice, attraverso l’abbattimento di un muro divisorio alto due metri (pag.8 della sentenza d’appello).

Nel caso di specie, l’attività svolta dal CTU rientrava nell’ambito degli accertamenti demandati dal giudice di merito per accertare se fosse stata costituita un’illegittima servitù di veduta attraverso la demolizione del muro divisorio e tale accertamento inerisce alla causa petendicontenuta nell’atto di citazione.

Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione, ex art. 360, n. 3 c.p.c., degli artt. 163 e 183 c.p.c., con riferimento alla dichiarazione di inammissibilità della documentazione fotografica costituita dalle foto aeree, comprovanti la non veridicità dell’istanza di condono.

Il motivo è inammissibile sotto un duplice profilo.

Come dianzi precisato, poiché la causa petendi, sin dal primo grado era costituita dalla creazione di una illegittima veduta nella proprietà attrice attraverso l’abbattimento di un muro divisorio alto due metri, nulla impediva al convenuto di produrre tempestivamente la documentazione fotografica inerente lo stato dei luoghi.

In secondo luogo, la Corte di merito ha respinto l’istanza di produzione delle foto aeree non solo perché intempestiva ma anche perché inidonea a far chiarezza sullo stato dei luoghi oggetto di causa e, priva, dunque di carattere decisivo ai fini della risoluzione della controversia (pag.4 della sentenza d’appello).

Tale ratio, basata sull’apprezzamento in fatto sul valore probatorio dei documenti, spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità.

Sulla scorta della giurisprudenza di questa Corte, qualora la sentenza impugnata sia basata su una motivazione strutturata in una pluralità di ordini di ragioni, convergenti o alternativi, autonomi l'uno dallo altro, e ciascuno, di per sé solo, idoneo a supportare il relativo dictum, la resistenza di una di queste rationes agli appunti mossigli con l'impugnazione comporta che la decisione deve essere tenuta ferma sulla base del profilo della sua ratio non, o mal, censurato privando in tal modo l'impugnazione dell'idoneità al raggiungimento del suo obiettivo funzionale, rappresentato dalla rimozione della pronunciacontestata (Cass. 11493/2018; Cass. 2108/2012; Cass. 26 marzo 2001, n. 4349; Cass. 20 novembre 2009, n. 24540; Cass. 11 febbraio 2011, n. 3386; Cass. 4 marzo 2016, n. 4293); Con il terzo motivo, si deduce la violazione degli artt.2697 c.c., 115 c.p.c.. e 116 c.p.c., per non avere l’attrice provato le circostanze poste a fondamento della domanda con riferimento alla data di realizzazione del muro divisorio, all’altezza di detto muro e alla presunta data di demolizione dello stesso.

Il ricorrente evidenzia come la CTU non possa esonerare la parte dalla prova dei fatti costitutivi della domanda.

Il motivo è infondato.

Come più volte affermato da questa Corte (ex multis Cass.26769/18), in tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art.2697 c.c., si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni mentre, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunziare che il giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta da tale disposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall'art. 116 c.p.c. (Cassazione civile sez. un., 30/09/2020, n.20867).

Nel caso di specie, la Corte d’appello ha posto alla base della propria decisione le prove dedotte da parte attrice e quelle risultanti dalla CTU.

La consulenza tecnica è stata disposta non già per esonerare la parte dall’onere probatorio ma per verificare, all’esito dell’escussione dei testi, con l’ausilio di cognizioni tecniche , le allegazioni dell’attrice.

Ne consegue che l’attrice aveva assolto all’onere probatorio a suo carico attraverso la prova testimoniale, all’esito della quale i testi avevano confermato la preesistenza del “muro divisorio di altezza di due metri che impediva la visuale nella proprietà confinante” (pag.9 della sentenza d’appello).

Con il quarto motivodi ricorso, si deduce la violazione, ex art. 360 n.3 c.p.c., della L47/85, oltre all’omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio ex art. 360, comma 1, n.5 c.p.c., poiché la Corte di merito non avrebbe esaminato l’attendibilità della domanda di condono presentata l’8 ottobre 1986 in quanto priva della documentazione fotografica dell’accatastamento, come prescritto dall’art.35 della Legge n. 47 del 1985.

Il motivo è inammissibile.

Nel caso di specie, ricorrendo un’ipotesi di «doppia conforme», ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., è inammissibile la censura per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., (ex multis Sez. 6- 2, Ordinanza n. 7724 del 09/03/2022, Rv. 664193 -01).

Per il resto, il motivo, lungi dal censurare il vizio di violazione di legge, introduce, in sede di legittimità, una inammissibile rivalutazione delle prove, che è affidata al giudice di merito.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.

Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 - bis dello stesso art.13, se dovuto.

P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 3.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso RG n. 9870/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] da Tolentino, 50 presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] de Tilla, rappresentato e difeso dall’Avv, [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti – [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente – avverso la sentenza n. 83/2019 emessa dalla Corte d’Appello di Napoli del 21.12.2018. Distanze [OSCURATO:PERSONA] Il giudizio trae origine dalla domanda, proposta innanzi al Tribunale di Napoli, da [OSCURATO:PERSONA], la quale, in qualità di nuda proprietaria di un immobile con annessa terrazza a livello confinante con quella di [OSCURATO:PERSONA], lamentò che il predetto aveva eseguito opere edilizie consistenti nell’ampliamento del preesistente manufatto in violazione delle distanze ed aveva proceduto alla demolizione del muro divisorio di confine portandolo dalla precedente altezza di circa due metri all’altezza di un metro, consentendo l’affaccio sulla sua proprietà. L’attrice chiese, pertanto, al Tribunale di Napoli condanna del convenuto alla demolizione delmanufatto edificato in violazione de lle distanze ed al ripristino muro divisorio tra le due proprietà fino alla preesistente altezza di due metri. [OSCURATO:PERSONA] s i costituì per resistere alla domanda e, in via riconvenzionale, chiese il ripristino dello stato dei luoghi mediante la demolizione della veranda in profilati metallici edificata dall’attrice in violazione delsuo diritto di veduta. Il Tribunale di Napoli accolse la domanda principale e rigettò la domanda riconvenzionale. La Corte d’Appello di Napoli confermò la sentenza di primo grado. Per quel che ancora rileva in questa sede, la Corte di merito dichiarò inammissibile la documentazione fotografica prodotta da [OSCURATO:PERSONA], (una foto aerea del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ) , tardivamente depositata all’udienza di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado; inammissibile era, altresì, ad avviso della Corte di merito, la foto aerea del 20.08.1986 depositata solo in grado d’appello. Nel merito, la Corte d’appello ricavò la prova dell’esistenza del muro divisorio da due ripostigli che erano a confine tra le due proprietà dell’altezza di almeno due metri; conseguentemente, escluse che il Rispo esercitasse in precedenza il diritto di veduta nella proprietà dell’attrice. Per la cassazione della sentenza d’appello ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di quattro motivi. Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. In prossimità dell’adunanza, il procuratore di parte ricorrente ha chiesto altresì l’interruzione del giudizio per il decesso dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della controricorrente. [OSCURATO:PERSONA] Deve essere preliminarmente rigettata la richiesta di interruzione del giudizio di cassazione avanzata con le note dalla difesa di parte ricorrente per l’intervenuto decesso dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , difensore di partecontroricorrente. Secondo l'indirizzo, costante e univoco di questa Corte, nel giudizio dicassazione, dominato dall'impulso d'ufficio, non trova applicazione l'istituto dellainterruzione del processo per uno degli eventi previsti dagli artt. 299 e ss. c.p.c (ex multis Cassazione civile sez. III, 03/12/2015, n.24635). Inoltre, n el giudizio di cassazione, la morte dell'unico difensore, avvenuta dopo il deposito del ricorso e prima dell'udienza di discussione ed attestata dalla relata di notifica dell'avviso di udienza, non determina la necessità di rinviare a nuovo ruolo la causa dandone comunicazione alla parte personalmente, onde consentirle di provvedere alla nomina di un nuovo difensore, allorquando la parte stessa sia già a conoscenza di tale evento ed abbia (come nella specie) rilasciato procura ad un nuovo difensore in calce alla memoria ex art. 378 cod. proc. civ. La circostanza, poi, che detta procura sia invalida (per essere stata rilasciata in violazione dell'art. 83, terzo comma, cod. proc. civ.), oltre a non comportare l'inammissibilità del ricorso, consente di equiparare pienamente una siffatta ipotesi a quella della parte che, una volta ricevuta la predetta comunicazione di rinvio della causa a nuovo ruolo per decesso del suo unico difensore, rimanga inerte e non provveda alla nomina di un nuovo difensore, da cui consegue soltanto il venir meno dei presupposti per reiterare gli adempimenti prescritti dall'art. 377, secondo comma, cod. proc. civ. (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 22020 del 19/10/2007 Rv. 600094). Il principio, per la sua portata generale, si applica logicamente anche al controricorrente (del resto, l’art. 370 cpc richiama espressamente le norme sul ricorso). Nel caso in esame, la controricorrente ha nominato un nuovo difensorema la procura non è valida in quanto, trattandosi di giudizio iniziato in data antecedente la modifica dell' art.83 c.p.c., avvenuta con la L. 18.6.2009, n.69, la procura doveva essere rilasciata con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, anche se si tratta di sostituzione del precedente difensore (Sez. U, Sentenza n. 14212 del 06/07/2005, Rv. 583990 -01). Infatti, per espressa previsione dellaL. n. 69 del 2009, art. 58,comma 1, "le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore", avvenuta il 4 luglio 2009. Essendo il presente giudizio iniziato in primo grado nel 2006, ad esso non può applicarsi la nuova disposizione, come già ritenuto da questa Corte in altre decisioni (ex plurimis Sez. 2, Ord. n. 20692 del 2018). Ciò chiarito e passando all’esame dei motivi, con il primo di essi si deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.3 c.p.c., la violazione degli artt. 112 c.p.c., 163 c.p.c. e 183 c.p.c., per avere parte attrice modificato la causa petendi in quanto nell’atto di citazione avrebbe dedotto l’esistenza di un muro divisorio, alto due metri, poi demolito dal convenuto, che lo avrebbe portato all’altezza di un metro. Nel corso del giudizio, invece, il CTU avrebbe riscontrato che dall’istanza di condono emergeva l’esistenza di due ripostigli, ciò comportando un illegittimo mutamento della causa petendi, ovvero dei fatti posti a fondamento del giudizio. Il mutamento delle circostanze di fatto sarebbe avvenuto dopo il termine della redazione delle memorie ex art. 183 c.p.c., con conseguente lesione del diritto di difesa. Il motivo è inammissibile. In primo luogo, il ricorrente non pone specifica censura avverso la sentenza della Corte d’appello, considerando che la presunta mutatio libellisarebbe avvenuta in primo grado. Si osserva, in ogni caso, che non vi è stato nessun mutamento della causa petendi,che, sin dal primo grado era costituita dalla creazione di una illegittima veduta nella proprietà attrice, attraverso l’abbattimento di un muro divisorio alto due metri (pag.8 della sentenza d’appello). Nel caso di specie, l’attività svolta dal CTU rientrava nell’ambito degli accertamenti demandati dal giudice di merito per accertare se fosse stata costituita un’illegittima servitù di veduta attraverso la demolizione del muro divisorio e tale accertamento inerisce alla causa petendicontenuta nell’atto di citazione. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione, ex art. 360, n. 3 c.p.c., degli artt. 163 e 183 c.p.c., con riferimento alla dichiarazione di inammissibilità della documentazione fotografica costituita dalle foto aeree, comprovanti la non veridicità dell’istanza di condono. Il motivo è inammissibile sotto un duplice profilo. Come dianzi precisato, poiché la causa petendi, sin dal primo grado era costituita dalla creazione di una illegittima veduta nella proprietà attrice attraverso l’abbattimento di un muro divisorio alto due metri, nulla impediva al convenuto di produrre tempestivamente la documentazione fotografica inerente lo stato dei luoghi. In secondo luogo, la Corte di merito ha respinto l’istanza di produzione delle foto aeree non solo perché intempestiva ma anche perché inidonea a far chiarezza sullo stato dei luoghi oggetto di causa e, priva, dunque di carattere decisivo ai fini della risoluzione della controversia (pag.4 della sentenza d’appello). Tale ratio, basata sull’apprezzamento in fatto sul valore probatorio dei documenti, spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità. Sulla scorta della giurisprudenza di questa Corte, qualora la sentenza impugnata sia basata su una motivazione strutturata in una pluralità di ordini di ragioni, convergenti o alternativi, autonomi l'uno dallo altro, e ciascuno, di per sé solo, idoneo a supportare il relativo dictum, la resistenza di una di queste rationes agli appunti mossigli con l'impugnazione comporta che la decisione deve essere tenuta ferma sulla base del profilo della sua ratio non, o mal, censurato privando in tal modo l'impugnazione dell'idoneità al raggiungimento del suo obiettivo funzionale, rappresentato dalla rimozione della pronunciacontestata (Cass. 11493/2018; Cass. 2108/2012; Cass. 26 marzo 2001, n. 4349; Cass. 20 novembre 2009, n. 24540; Cass. 11 febbraio 2011, n. 3386; Cass. 4 marzo 2016, n. 4293); Con il terzo motivo, si deduce la violazione degli artt.2697 c.c., 115 c.p.c.. e 116 c.p.c., per non avere l’attrice provato le circostanze poste a fondamento della domanda con riferimento alla data di realizzazione del muro divisorio, all’altezza di detto muro e alla presunta data di demolizione dello stesso. Il ricorrente evidenzia come la CTU non possa esonerare la parte dalla prova dei fatti costitutivi della domanda. Il motivo è infondato. Come più volte affermato da questa Corte (ex multis Cass.26769/18), in tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art.2697 c.c., si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni mentre, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunziare che il giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta da tale disposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall'art. 116 c.p.c. (Cassazione civile sez. un., 30/09/2020, n.20867). Nel caso di specie, la Corte d’appello ha posto alla base della propria decisione le prove dedotte da parte attrice e quelle risultanti dalla CTU. La consulenza tecnica è stata disposta non già per esonerare la parte dall’onere probatorio ma per verificare, all’esito dell’escussione dei testi, con l’ausilio di cognizioni tecniche , le allegazioni dell’attrice. Ne consegue che l’attrice aveva assolto all’onere probatorio a suo carico attraverso la prova testimoniale, all’esito della quale i testi avevano confermato la preesistenza del “muro divisorio di altezza di due metri che impediva la visuale nella proprietà confinante” (pag.9 della sentenza d’appello). Con il quarto motivodi ricorso, si deduce la violazione, ex art. 360 n.3 c.p.c., della L47/85, oltre all’omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio ex art. 360, comma 1, n.5 c.p.c., poiché la Corte di merito non avrebbe esaminato l’attendibilità della domanda di condono presentata l’8 ottobre 1986 in quanto priva della documentazione fotografica dell’accatastamento, come prescritto dall’art.35 della Legge n. 47 del 1985. Il motivo è inammissibile. Nel caso di specie, ricorrendo un’ipotesi di «doppia conforme», ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., è inammissibile la censura per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., (ex multis Sez. 6- 2, Ordinanza n. 7724 del 09/03/2022, Rv. 664193 -01). Per il resto, il motivo, lungi dal censurare il vizio di violazione di legge, introduce, in sede di legittimità, una inammissibile rivalutazione delle prove, che è affidata al giudice di merito. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 - bis dello stesso art.13, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 3.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art.
Sentenza Cassazione n. 18674/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris