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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 2022

Cassazione n. 16433/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di ROMA pato avviso alle partii udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale del riesame di Roma respingeva il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso il provvedimento cautelare genetico adottato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, relativo al tentato omicidio ascritto alll'indagato.

Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge del provvedimento impugnato, conseguente alla ritenuta sussistenza della gravità del compendio indiziario posto a fondamento dell'ordinanza cautelare genetica, che era stata valutata eludendo integralmente le censure difensive.

Queste argomentazioni venivano richiamate con le memorie difensive trasmesse il 07/04/2022, con cui venivano ribadite le ragioni che imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Osserva il Collegio che l'impugnazione è stata proposta dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che è un difensore non abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione.

Ne discende che il ricorso proposto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], risultando presentato da un difensore sprovvisto di legittimazione processuale, impone l'emissione di una declaratoria di inammissibilità per effetto del combinato disposto degli artt. 591, comma 1, lett. a), e 613 cod. proc. pen.

Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 14/04/2022.

Il Consigliere estensore ndro Centonze „ , AleT2 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di ROMA pato avviso alle partii udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale del riesame di Roma respingeva il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso il provvedimento cautelare genetico adottato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, relativo al tentato omicidio ascritto alll'indagato. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge del provvedimento impugnato, conseguente alla ritenuta sussistenza della gravità del compendio indiziario posto a fondamento dell'ordinanza cautelare genetica, che era stata valutata eludendo integralmente le censure difensive. Queste argomentazioni venivano richiamate con le memorie difensive trasmesse il 07/04/2022, con cui venivano ribadite le ragioni che imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Osserva il Collegio che l'impugnazione è stata proposta dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che è un difensore non abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione. Ne discende che il ricorso proposto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], risultando presentato da un difensore sprovvisto di legittimazione processuale, impone l'emissione di una declaratoria di inammissibilità per effetto del combinato disposto degli artt. 591, comma 1, lett. a), e 613 cod. proc. pen. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14/04/2022. Il Consigliere estensore ndro Centonze „ , AleT2 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 16433/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris