CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 16820/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; è [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 11 giugno 2020, la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza emessa in data 8 novembre 2020 - a seguito di giudizio abbreviato - dal G.i.p. del Tribunale di Parma. [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 589 cod. pen. aggravato da violazione delle norme in materia di circolazione stradale (art. 589 comma 2' cod. pen. nel testo vigente all'epoca dei fatti), per aver provocato la morte di [OSCURATO:PERSONA] verificatasi in Parma il 1° giugno 2011 a seguito di un incidente stradale occorso in Lennignano di Collecchio il 21 maggio 2011. [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato, previa concessione delle attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. prevalenti sulla contestata aggravante, con la riduzione prevista per la scelta del rito abbreviato, alla pena di mesi dieci di reclusione. Gli è stata applicata, inoltre, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per anni uno. 2. Il procedimento ha ad oggetto un incidente stradale verificatosi il 21 maggio 2011 in una strada prioritaria posta fuori dal centro abitato di Lemignano di Collecchio, con cartellonistica stradale indicante divieto di sorpasso e limite di velocità stabilito in 60 Km/h. Secondo la ricostruzione dei fatti fornita dai giudici di merito il ciclomotore targato 99TVZ condotto da [OSCURATO:PERSONA] si immise in questa strada da una via laterale posta sulla destra rispetto alla direzione di marcia del motociclo targato DJ11234 condotto da [OSCURATO:PERSONA] e, dopo aver percorso circa 34 metri, fu raggiunto - e urtato sulla parte destra - da questo motociclo che procedeva nella stessa direzione di marcia. A causa di ciò, Ferriera riportò gravi lesioni al capo per le quali fu ricoverato in ospedale, dove morì il 10 giugno 2011. 3. Contro la sentenza ha proposto tempestivo ricorso il difensore dell'imputato articolandolo in tre motivi. 3.1. Col primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. Sostiene, infatti, che la responsabilità penale dell'imputato è stata affermata in relazione a un fatto diverso rispetto a quello contestato. Osserva in proposito che, secondo la contestazione contenuta nel capo di imputazione, Ferriera cadde sull'asfalto e riportò lesioni alla testa avendo perso «durante la caduta [...] il casco che indossava», ma la sentenza di primo grado ha ritenuto che il casco fosse regolarmente indossato e che la gravità delle lesioni sia stata determinata dalla violenza dell'urto: una circostanza che il G.i.p. ha ritenuto accertata sulla base delle consulenze tecniche in atti secondo le quali, se fosse stato perso nella caduta e avesse rotolato per terra in modo autonomo, il casco non avrebbe presentato abrasioni da strisciamento unidirezionali come quelle riscontrate e l'urto del capo con l'asfalto, se avvenuto senza casco, avrebbe prodotto ecchimosi ed escoriazioni diverse rispetto a quelle concretamente accertate. Secondo il ricorrente, nel respingere tale eccezione, puntualmente sollevata nell'atto di appello, la Corte territoriale ha ignorato l'effettivo pregiudizio al diritto di difesa dell'imputato il quale ha preso atto che il corretto utilizzo del casco da parte della vittima era escluso nel capo di imputazione e; per questo, non ha interloquito sul punto; anzi, ha chiesto il giudizio abbreviato nella consapevolezza che l'utilizzo scorretto del casco era stato accertato e non v'era quindi per la difesa l'onere di provarlo. 3.2 Col secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge e carenza di motivazione con riferimento alla sussistenza della colpa specifica. Osserva che la ricostruzione della velocità tenuta al momento del sinistro dal motociclo condotto dall'imputato è avvenuta facendo riferimento a una consulenza tecnica eseguita nel corso delle indagini, ma né il giudice di primo grado, né la Corte di appello (pur investita della questione con apposito motivo di gravame), hanno argomentato in ordine all'affidabilità scientifica delle valutazioni del consulente. Sostiene, pertanto, che la motivazione della sentenza impugnata è carente riguardo all'ipotizzata violazione dei limiti di velocità previsti dall'art. 142 del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285. Lamenta, inoltre, che la violazione dell'art. 149 cod. strada è stata erroneamente ritenuta perché il ciclomotore condotto da Ferriera si spostò improvvisamente sulla corsia di marcia percorsa da [OSCURATO:PERSONA] il quale, trovandosi in una diversa corsia, non era tenuto a mantenere da lui alcuna distanza di sicurezza. 3.3. Col terzo motivo, il ricorrente lamenta carenza di motivazione in ordine all'elemento soggettivo della colpa con particolare riferimento alla prevedibilità dell'evento. Sostiene che, secondo il normale affidamento che ogni conducente può avere sulle capacità di guida altrui nel rispetto delle regole della circolazione stradale, il comportamento della vittima - in ipotesi difensiva spostatasi repentinamente verso destra da una corsia di marcia posta a sinistra rispetto a quella percorsa dall'imputato - era concretamente imprevedibile. 4. Con memoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137 (convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176, come prorogato ex art. 16 decreto-legge 30 dicembre 2021 n. 228 convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022 n. 15), il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Tutti i motivi di ricorso sono infondati. 2. Con riferimento al primo motivo, col quale il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., si osserva quanto segue. In tema di correlazione tra accusa e sentenza, la mutazione della mera descrizione del fatto che, senza incidere sulla sua storicità, sia volta a rendere quello riportato nell'imputazione conforme a quanto risulta dagli atti, non preclude al giudice di pronunciarsi sullo stesso né gli impone di restituire gli atti al pubblico ministero perché non integra una modifica dell'imputazione rilevante ai sensi dell'art. 516 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 17829 del 05/12/2018, dep. 2019, Fina, Rv. 275455). A questo proposito la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato che la descrizione del fatto emergente dagli atti è nota all'imputato sicché, adeguandosi ad essa, la sentenza non pregiudica i diritti della difesa. Tale considerazione, generalmente valida, lo è, a maggior ragione, quando, come nel caso di specie, sia stato chiesto il giudizio abbreviato. Quando avanzò istanza di giudizio abbreviato, infatti, [OSCURATO:PERSONA] conosceva il contenuto delle consulenze tecniche eseguite nel corso delle indagini e proprio da queste consulenze i giudici di merito hanno desunto (con motivazione non censurata dal ricorrente) che il casco era correttamente indossato. Come è stato efficacemente chiarito nella sentenza Sez. 4, n. 41663 del 25/10/2005, Cannizzo, Rv. 232423: «le norme che disciplinano le nuove contestazioni, la modifica dell'imputazione e la correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza (articoli 516-522 cod. proc. pen.), avendo lo scopo di assicurare il contraddittorio sul contenuto dell'accusa e, quindi, il pieno esercizio del diritto di difesa dell'imputato, vanno interpretate con riferimento alle finalità alle quali sono dirette, cosicché non possono ritenersi violate da qualsiasi modificazione rispetto all'accusa originaria, ma soltanto nel caso in cui la modificazione dell'imputazione pregiudichi la possibilità di difesa dell'imputato. In altri termini, poiché la nozione strutturale di "fatto", contenuta nelle disposizioni in questione, va coniugata con quella funzionale, fondata sull'esigenza di reprimere solo le effettive lesioni del diritto di difesa, il principio di necessaria correlazione tra accusa contestata (oggetto di un potere del pubblico ministero) e decisione giurisdizionale (oggetto del potere del giudice) risponde all'esigenza di evitare che l'imputato sia condannato per un fatto, inteso come episodio della vita umana, rispetto al quale non abbia potuto difendersi» (nello stesso senso: Sez. 6, n. 21094 del 25/02/2004, Faraci, Rv. 229021; Sez. 4, n. 10103 del 15/01/2007, Granata, Rv. 236099; Sez. 6, n. 38061 del 17/04/2019, Rango, Rv. 277365) La Corte territoriale ha fatto buon governo di tali principi ermeneutici quando ha osservato che la contestazione del fatto «non deve essere ricercata soltanto nel capo di imputazione», dovendosi fare riferimento «ad ogni integrazione dell'addebito fatta nel corso del giudizio». Pertanto, la sentenza impugnata si sottrae alle censure contenute nel primo motivo di ricorso. 3. Prima di procedere nell'esame del secondo e terzo motivo di ricorso è opportuno ricordare che, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., il sindacato del giudice di legittimità sul provvedimento impugnato deve essere volto a verificare: che la motivazione della pronuncia sia "effettiva" e non meramente apparente, cioè realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; non sia internamente "contraddittoria", sia quindi esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; non risulti fondata su argomenti logicamente "incompatibili" con «altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame» in termini tali da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico. Da ciò consegue che è preclusa alla Corte di cassazione - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Un tal modo di procedere, infatti, trasformerebbe la Corte da giudice di legittimità nell'ennesimo giudice del fatto (tra tante: Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747). A ciò deve aggiungersi che quando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordano nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argonnentativo (cfr. tra le tante: Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). 4. Muovendo da queste premesse, si devono mettere in evidenza alcune circostanze di fatto che emergono dalla lettura delle sentenze di merito. Il punto d'urto tra i due veicoli - ricostruito sulla base delle tracce rilevate dalla polizia giudiziaria intervenuta sul luogo e nell'immediatezza dei fatti - si colloca a 75 centimetri dal margine destro della carreggiata e a 34 metri dall'intersezione con la strada laterale provenendo dalla quale Ferriera si era immesso sulla via Nazionale. L'incidente si verificò, appunto, su [OSCURATO:PERSONA], una strada prioritaria, con cartellonistica stradale indicante divieto di sorpasso e limite di velocità stabilito in 60 Km/h. L'urto si verificò tra la parte anteriore del motociclo condotto da [OSCURATO:PERSONA] e la parte posteriore destra del ciclomotore condotto da Ferriera. Dopo l'impatto tra i veicoli, il ciclomotore condotto dalla vittima scivolò sulla carreggiata e, secondo quanto riferito dai verbalizzanti, si collocò a una distanza di 62 metri dal punto d'urto. Al momento dell'incidente il cielo era sereno, il fondo stradale asciutto, la visibilità ottima. Le sentenze di merito danno atto delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] il quale ha sostenuto: - di aver visto il ciclomotore immettersi sulla strada principale proveniente da una strada laterale posta a destra per la sua direzione di marcia; - di aver constatato che, dopo l'immissione, il conducente si era spostato verso il centro della strada come se volesse svoltare a sinistra poco più avanti; - di essersi quindi spostato a destra per sorpassarlo; - di aver notato, quando si trovava a una trentina di metri dal ciclomotore, che il conducente si spostava nuovamente verso destra; - di aver subito cercato di rallentare senza riuscire ad evitare l'impatto. 5. Secondo il ricorrente, le sentenze di merito avrebbero riconosciuto sussistente la violazione dell'art. 142 cod. strada avvalendosi acriticamente del sapere scientifico introdotto nel processo dalla consulenza disposta dal pubblico ministero che avrebbe ricostruito la velocità mantenuta dal veicolo condotto da [OSCURATO:PERSONA] (in ipotesi accusatoria superiore al limite consentito di 60km/h) sulla base di mere ipotesi risalendo da un fatto certo (il sinistro) ad un fatto incerto (la velocità), in assenza di una legge di copertura scientificamente valida. Nel formulare questo motivo, il ricorrente non si confronta con la sentenza di primo grado, che la Corte territoriale richiama facendo rinvio ad essa. Quella sentenza, infatti, espone - sia pure in sintesi - i passaggi argomentativi attraverso i quali il consulente tecnico del pubblico ministero è giunto a ritenere che la velocità del veicolo condotto dall'imputato fosse superiore ai 60 km/h e, soprattutto, spiega di aver ritenuto tali argomentazioni più convincenti e attendibili di quelle del consulente tecnico della difesa perché questi - in contrasto con l'accertamento dello stato dei luoghi compiuto dai verbalizzanti - ha determinato in 22 metri invece che in 64 metri la distanza tra il punto d'urto e la posizione assunta dal ciclomotore dopo aver strisciato al suolo a causa dell'impatto: una motivazione che non può dirsi carente, né contraddittoria, né, tanto meno, manifestamente illogica. 5.1. Quanto alla violazione dell'art. 149 cod. strada, si deve osservare che la "ratio" di questa disposizione è quella di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo del veicolo che segue per prevenire ostacoli o pericoli che risultino in qualsiasi modo ricollegabili (direttamente o indirettamente) alla circolazione del veicolo che precede, sicché non si può ritenerla inapplicabile quando - come nel caso di specie - i veicoli non procedono accodati (Sez. 4, n. 37973 del 17/05/2012, Fiorelli, Rv. 254363; Sez. 4, Sentenza n. 12255 del 29/01/2007, Cagnoni, Rv. 237230). Nel caso in esame, peraltro, il veicolo condotto da Ferriera, dopo essersi immesso nella strada da destra, si era subito spostato verso il centro, e [OSCURATO:PERSONA], per sua stessa ammissione, si era accorto di questa manovra. Secondo il giudice di primo grado, proprio perché si era reso conto di questa condotta di guida, l'imputato avrebbe dovuto tenersi a distanza di sicurezza dal ciclomotore e tale argomentazione, ripresa dal giudice di appello, non può essere censurata. 6. È infondato anche il terzo motivo di ricorso, col quale si lamenta carenza di motivazione riguardo all'elemento soggettivo della colpa con particolare riguardo alla prevedibilità dell'evento e alla possibilità per l'imputato di fare affidamento sul rispetto, da parte del Ferriera, delle regole vigenti in materia di circolazione stradale. Come noto, in tema di circolazione stradale, il principio dell'affidamento trova un temperamento nell'opposto principio secondo il quale l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purché rientri nel limite della prevedibilità (Sez. 4, n. 24414 del 06/05/2021, Busdraghi, Rv. 281399; Sez. 4, n. 12260 del 09/01/2015, Moccia, Rv. 263010). La sentenza impugnata fa buon governo di tali principi giurisprudenziali quando ricorda che [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato «di essersi accorto dell'immissione del veicolo condotto dal Ferriera in via Nazionale, e di aver notato poco dopo che il conducente si spostava sulla sinistra per poi tornare nuovamente sulla destra» e ne desume che l'imputato non aveva motivo per fare affidamento sulla regolare condotta di guida del conducente del ciclomotore, avrebbe dovuto mantenersi a distanza da quel veicolo e moderare la velocità.A differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, la valutazione della prevedibilità dell'evento è stata compiuta in concreto e non in astratto. I giudici di merito rilevano infatti, con motivazione sintetica, ma non lacunosa né contraddittoria o manifestamente illogica, che, mantenendo una condotta di guida rispettosa delle norme in materia di circolazione stradale, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto evitare l'incidente. Ricordano, inoltre, che l'incidente si concretizzò in una collisione tra veicoli a due ruote, avvenuta a 75 centimetri dal margine destro della carreggiata, in una strada sgombra da altri veicoli con fondo stradale asciutto, cielo sereno e ottima visibilità. 7. Per quanto esposto, il ricorso è infondato e deve essere respinto. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.