CassazionedecretoSezione LDecisione del 8 ottobre 2025
Cassazione n. 28792/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 20611-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] C.U.B. di MILANO e PROVINCIA ([OSCURATO:PERSONA] di Base), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 488/2022 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 14/06/2022 R.G.N. 170/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/09/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] antisindacale R.G.N.20611/2022 Cron. Rep. Ud.10/09/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello di Milano, ritenendo infondato l’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] CUB Milano e Provincia contro la sentenza del Tribunale della medesima sede n. 2817/2021, confermava detta sentenza. 2. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale premetteva: I) che, con la suddetta sentenza, il Tribunale aveva respinto l’opposizione proposta dalla FLAICA al decreto del medesimo Tribunale con il quale era stato rigettato il ricorso avanzato ex art. 28 Stat. Lav., relativamente alla condotta, denunciata come illegittima, che avrebbe tenuto [OSCURATO:SOCIETA]. nell’escludere detta formazione sindacale dalla negoziazione e, conseguentemente, dal diritto di nominare una RSA ai sensi dell’articolo 19 della stessa legge; II) quanto deciso e considerato dal primo giudice; III) i tre motivi d’appello formulati dalla FLAICA. 3. Tanto premesso, la Corte considerava che la questione che formava oggetto del giudizio riguardava il criterio per l’accesso ai diritti di cui all’art. 19 Stat. Lav. dopo la sentenza n. 231/2013 con la quale la Corte costituzionale aveva ampliato il previgente presupposto, costituito dalla firma del CCNL applicato in azienda, estendendolo alla partecipazione alle relative trattative; ma che FLAICA, che non rivestiva alcuno di tali requisiti, infondatamente invocava un ulteriore ampliamento che tenesse conto dell’effettiva rappresentatività, derivante dal suo maggioritario numero di iscritti se del caso anche tramite rimessione degli atti alla Corte costituzionale per una nuova valutazione della materia. 4. Giudicava, inoltre, non condivisibili le censure, rivolte dall’appellante alla sentenza di primo grado, con riguardo all’affermata illegittimità delle modalità con cui [OSCURATO:SOCIETA] si era avvalsa della propria libertà negoziale. 5. La Corte, infine, riteneva condivisibile la mancata rimessione degli atti alla Consulta, decisa dal primo giudice in base ai principi già affermati nella citata sentenza n. 231/2013, laddove erano stati espressamente rimessi alla discrezionalità del legislatore eventuali ulteriori ampliamenti dell’accesso alle prerogative di cui al titolo III Stat. Lav. 6. Avverso tale decisione la FLAICA ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 7. Resiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. 8. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia “violazione e falsa applicazione dell’art. 19 della legge 300/1970 (art. 360 n.3 cpc) per aver la sentenza impugnata escluso il diritto del sindacato allora appellante di costituire una propria RSA ex art. 19 St. Lav. nell’unità produttiva ove risultava essere il sindacato maggiormente rappresentativo, solo perché questo sindacato – ammesso per scelta della datrice di lavoro a negoziare solo su questioni individuali ma non su temi collettivi – non avrebbe comunque avuto la capacità di imporre “per forza propria” la trattativa”. 2. Con il secondo motivo denuncia “in subordine: violazione e falsa applicazione dell’art. 1 e seg.ti legge costituzionale 9.2.1948 né° 1 e dell’art. 23 legge [OSCURATO:DATA_NASCITA] n° 87 in relazione alla sussistente ma negata dalla Corte territoriale, non manifesta infondatezza della eccezione di incostituzionalità sollevata già nella fase sommaria e riproposta sia in sede di opposizione che in appello; in relazione all’art. 360 n° 3 c.p.c.”. 3. Ritiene il Collegio di dover rimettere la causa sul ruolo ai fini della fissazione di pubblica udienzaper il rilievo nomofilattico dei profili giuridici involti dai su riassunti motivi di ricorso , tenendo conto che la Corte costituzionale è stata nuovamente investitadella questione di legittimità costituzionale dell’art. 19, lett. b) della l. n. 300/1970, per contrasto con gli articoli 3 e 39 della Costituzione, giusta ordinanza del Tribunale di Modena in data 14 ottobre 2024, in relazione a fattispecie analoga a quella oggetto del ricorso per cassazione, e che dovrebbe essere ormai imminente la relativa decisione del Giudice delle leggi (risulta già fissata l’udienza dell’8 ottobre 2025). P.Q.M Rimette la causa sul