CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 08333/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento n. rg. 701/24, già iscritto con rg.n. 23747/21, tra: [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in [OSCURATO:PERSONA], Roma; - ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in Viale del Vignola n. 73, Roma; -controricorrente – letta l’istanza dei difensori del controricorrente, con la quale si segnala l’errore materiale contenuto nel decreto n. 32945/23, pubblicato il 27.11.23, con il quale è stato dichiarato estinto il giudizio iscritto al n. 23747/21 ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, cod.proc civ;rilevato che nel suddetto decreto, nel “condannare la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge”, si è omesso di aggiungere “da distrarsi in favore dei difensori della parte controricorrente, dichiaratisi antistatari”; ritenuto che, in tali casi, è utilizzabile il procedimento per la correzione di errori materiali (v. Cass. Sez. Un. 7.7.2010 n.16037; Cass., Sez. Un. 5.11.2021 n. 32200); ritenuto che, pertanto, va disposta la correzione del decreto nel senso sopra indicato e che non accorre provvedere sulle spese. P.Q.M. Dispone la correzione del decreto n. 32945/23, pubblicato il 27.11.23, di estinzione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, cod.proc.civ., del giudizio iscritto al n. 701/2024, inserendo nel capo del dispositivo relativo alla condanna alle spese del giudizio, di seguito alle parole “accessori di legge”, le seguenti parole “da distrarsi in favore dei difensori della parte controricorrente, dichiaratisi antistatari” e manda alla Cancelleria per l’annotazione sull’originale del provvedimento. Così deciso, in Rom