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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 gennaio 2023

Cassazione n. 06242/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]° FRANCESCO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i due motivi di ricorso sono entrambi inammissibili per assoluta genericità perché rivolti a sollecitare un trattamento sanzionatorio più mite sulla base della riproposizione della medesima prospettazione di parte in assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito adeguatamente argomentate sia con riferimento al difetto delle condizioni per applicare le circostanze attenuanti generiche e sia per la commisurazione della pena già irrogata nel minimo edittale nonostante i suoi precedenti penali; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 30 gennaio 2023 re estensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]° FRANCESCO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i due motivi di ricorso sono entrambi inammissibili per assoluta genericità perché rivolti a sollecitare un trattamento sanzionatorio più mite sulla base della riproposizione della medesima prospettazione di parte in assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito adeguatamente argomentate sia con riferimento al difetto delle condizioni per applicare le circostanze attenuanti generiche e sia per la commisurazione della pena già irrogata nel minimo edittale nonostante i suoi precedenti penali; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30 gennaio 2023 re estensor
Sentenza Cassazione n. 06242/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris