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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 47128/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; cQ [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Ancona ha confermato la pronuncia di primo grado di condanna del ricorrente per i reati di cui agli artt. 582, 612 e 635 cod. pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso censura, in maniera apodittica e generica, l'eccessività del trattamento sanzionatorio; Ritenuta tale doglianza inammissibile poiché priva della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01), in quanto non si confronta con la motivazione di detto provvedimento in ordine alle ragioni, legate sia alla personalità del reo che alla gravità dei fatti, che hanno giustificato un trattamento sanzionatorio al di sopra del minimo edittale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; cQ [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Ancona ha confermato la pronuncia di primo grado di condanna del ricorrente per i reati di cui agli artt. 582, 612 e 635 cod. pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso censura, in maniera apodittica e generica, l'eccessività del trattamento sanzionatorio; Ritenuta tale doglianza inammissibile poiché priva della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01), in quanto non si confronta con la motivazione di detto provvedimento in ordine alle ragioni, legate sia alla personalità del reo che alla gravità dei fatti, che hanno giustificato un trattamento sanzionatorio al di sopra del minimo edittale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 47128/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris