CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 37995/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza del G.I.P. del Tribunale di Noia dell'8 marzo 2022, emessa a seguito di giudizio abbreviato, ha rideterminato in anni sei, mesi cinque e giorni dieci di reclu- sione ed euro 20.600 di multa la pena complessiva inflitta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 73 e 80 d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 1), 2 e 7 I. n. 895 del 1967 e 648 cod. pen. (capi 2 e 3). 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione. 2.1. Violazione dell'art. 62 bis cod. pen. e vizio di motivazione. Si deduce che la Corte di appello non ha valutato l'assenza di precedenti penali, il corretto comportamento processuale conseguente alla scelta del rito abbreviato, la rinuncia ai motivi di merito nel giudizio di appello e le dichiarazioni di ravvedimento. La Corte territoriale ha altresì determinato una disparità di trattamento con gli originari coimputati, per i quali le attenuanti generiche erano state denegate in ra- gione del loro più elevato spessore criminale e/o dei precedenti specifici. 2.2. Erronea quantificazione della pena. Si osserva che, in ordine al trattamento sanzionatorio, la Corte territoriale appare aver escluso l'aumento di pena conseguente alla circostanza aggravante prevista dall'art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990. Per tale ragione, la pena base, fissata nella misura di anni sei di reclusione ed aumentata per effetto della continuazione ad anni sei e mesi otto, doveva essere ridotta per il rito abbreviato nella misura di anni quattro, mesi cinque e giorni dieci. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. In ordine al primo motivo di ricorso, va osservato che, in tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motiva- zione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., consi- derati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, fattispecie nella quali la Corte ha ritenuto suffi- cíente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato). Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, infatti, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, lebali, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 2, n. 2285 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2005, Alba, Rv. 230691). Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549). Tanto premesso sui principi giurisprudenziali operanti in materia, la Corte di ap- pello non ha concesso le circostanze attenuanti generiche alla luce della mancanza di segni di resipiscenza e di un contributo utile a fini investigativi, in quanto lo Stefanelli si era limitato ad una mera dichiarazione di scuse. I rilievi difensivi non integrano precise carenze argomentative, in quanto consi- derano in modo parcellizzato gli elementi ritenuti rilevanti dall'organo giudicante, che invece, ha svolto una valutazione complessiva ed esauriente della vicenda criminosa, descrivendone i connotati di particolare gravità e l'assenza di elementi significativi a favore dell'imputato, attribuendo maggior rilievo agli aspetti negativi della personalità del reo rispetto a quelli valorizzati dal ricorrente. Peraltro, non emerge nessuna disparità di trattamento rispetto ai complici, la cui analoga richiesta era stata ugualmente respinta. La sussistenza di plurime e più gravi ragioni per denegare le circostanze attenuanti generiche ai complici non comportava la necessità di concederne allo Stefanelli. 2. Con riferimento al secondo motivo di ricorso, vanno premessi i calcoli predi- sposti dai giudici di merito per la determinazione della pena. A) Tribunale: pena base per il reato più grave di cui al capo 1) di anni sei di reclusione ed euro ventimila dì multa; aumentata per la circostanza aggravante ex art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990 ad anni nove ed euro trentamila; aumentata per la continuazione coi reati di cui ai capi n. 2) e n. 3) ad anni dieci ed euro trentamilano- vecento; ridotta per il rito abbreviato alla pena finale complessiva di anni sei e mesi otto di reclusione ed euro ventimilaseicento di multa; B) La Corte di appello ha ritenuto di disporre una lieve riduzione degli aumenti di pena nella misura di mesi quattro di reclusione ed euro quattrocentocinquanta di multa per ciascun reato satellite. Ha poi commisurato la pena in anni sei, mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed euro ventimilaseicento nei termini seguenti: pena base per il reato più grave di cui al capo 1) di anni sei di reclusione ed euro ventimila di multa; aumentata per la continuazione coi reati di cui ai capi 2) e 3) alla pena di anni sei, mesi otto ed euro ventimilanovecento; ridotta per il rito alla pena suindicata. La Corte territoriale ha espressamente chiarito di aver modificato il trattamento sanzionatorìo limitatamente all'aumento di pena stabilito per i reati satelliti posti in continuazione. Pertanto, sia pur con metodo non agevolmente intellegibile, ha effet- tuato il calcolo, partendo dalla pena base identica a quella stabilita dal Tribunale, nella misura già ridotta per il rito abbreviato. Indi, ha indicato l'aumento di pena per i reati satelliti e, infine, ha ridotto la pena per il rito abbreviato limitatamente solo a tali ultimi reati, cioè prevedendo un aumento complessivo per entrambi i reati di cui ai capi 2) e 3) di mesi otto di reclusione ed euro novecento di multa, che ha ridotto per il rito abbreviato a mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed euro seicento di multa). Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, la Corte distrettuale non ha escluso la circostanza aggravante ex art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990, ma ha incluso implicitamente il relativo aumento nella pena base. Ne consegue che non è rinvenibile nel calcolo di pena l'errore ipotizzato dal ri- corrente. 3. Per le ragioni che precedono, il ricorso va rigettato. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali (art. 616 cod. proc. pen.). P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pa