CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 marzo 1975
Cassazione n. 11544/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 06/03/1975 avverso la sentenza del 14/07/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rg. 30680/25 Ritenuto che il motivo di appello relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche era stato formulato in modo assolutamente generico sulla base di una apodittica diversa valutazione della gravità dei fatti e del loro disvalore, senza alcuna disamina critica delle argomentazioni della sentenza di primo grado; ritenuto che la genericità del motivo, in assenza di un confronto con le valutazioni della sentenza di merito ne determina l'inammissibilità, con la conseguente manifesta infondatezza del motivo di ricorso per cassazione che deraincia un vizio di motivazione insussistente anche a fronte dell'accoglimento dell'appello in relazione alla disposta applicazione in luogo della pena detentiva di una pena pecuniaria dell'importo di 250 euro di multa; rilevato che dall'inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: 11 544- 26 [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 3874/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 30680/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 06/03/1975 avverso la sentenza del 14/07/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rg. 30680/25 Ritenuto che il motivo di appello relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche era stato formulato in modo assolutamente generico sulla base di una apodittica diversa valutazione della gravità dei fatti e del loro disvalore, senza alcuna disamina critica delle argomentazioni della sentenza di primo grado; ritenuto che la genericità del motivo, in assenza di un confronto con le valutazioni della sentenza di merito ne determina l'inammissibilità, con la conseguente manifesta infondatezza del motivo di ricorso per cassazione che deraincia un vizio di motivazione insussistente anche a fronte dell'accoglimento dell'appello in relazione alla disposta applicazione in luogo della pena detentiva di una pena pecuniaria dell'importo di 250 euro di multa; rilevato che dall'inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.MP.Q.M