CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 giugno 2023
Cassazione n. 23834/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 8388-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - [OSCURATO:PERSONA] di mensa Rinuncia pasto caldo [OSCURATO:PERSONA] del danno R.G.N. 8388/2019 Cron. Rep. Ud. 21/06/2023 CC avverso la sentenza n. 282/2018 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 31/12/2018 R.G.N. 138/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 175/2018, il Tribunale di Udine, in accoglimento parziale della domanda con la quale l’attore [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto valere che nel corso del rapporto di lavoro con la convenuta [OSCURATO:SOCIETA]. non gli era stata corrisposta l’indennità di mensa nella misura prevista dall’art. 14 del vigente contratto collettivo regionale, e ritenendo invalida la rinuncia del lavoratore al servizio di pasto caldo in data 9.1.2014, condannava la società datrice di lavoro a corrispondere all’istante detta indennità, quantificata in € 5,29 per ciascun pasto; mentre respingeva l’altra domanda dello stesso riguardante permessi asseritamente non fruiti. 2. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Trieste respingeva l’appello principale proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. contro la decisione di primo grado e, in accoglimento dell’appello incidentale proposto dal lavoratore, in parziale riforma della stessa sentenza, condannava la [OSCURATO:SOCIETA] a pagare al [OSCURATO:PERSONA], a titolo di indennità sostitutiva della mensa, la somma complessiva di € 6.336,00, con la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e gli interessi di legge sul capitale rivalutato di anno in anno a partire dalle singole scadenze mensili al saldo effettivo; compensavaper un quarto le spese di lite e condannava la società appellante principale a rifondere al [OSCURATO:PERSONA] la restante parte, come liquidata in quota, per ognuno dei due gradi; dava atto della sussistenza in capo all’appellante principale dei presupposti per il c.d. raddoppio del contributo unificato. 3. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale rigettava il primo motivo dell’appello principale, a mezzo del quale la società sosteneva che il Tribunale erroneamente aveva preso in esame la questione della validità della rinuncia al servizio di mensa da parte del lavoratore, nonostante il [OSCURATO:PERSONA] non l’avesse tempestivamente dedotta nel ricorso introduttivo del giudizio. Respingeva, altresì, l’eccezione dell’appellante principale, con la quale essa lamentava che il Tribunale aveva violato l’art. 112 c.p.c., poiché aveva attribuito all’art. 14, comma 6, del C.C.R.L. un significato non allegato in ricorso; nonché la sua tesi che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, la disciplina ivi contenuta dovevaessere interpretata – secondo il testo e la ratio della norma – nel senso di consentire la rinuncia al servizio mensa da parte del lavoratore anche senza che il datore di lavoro glielo abbia prima messo a disposizione, per cui la rinuncia validamente espressa dal [OSCURATO:PERSONA] al momento della firma del contratto di lavoro aveva fatto venir meno ogni suo diritto al servizio stesso ed alla relativa indennità. Confermava perciò che la rinuncia preventiva sottoscritta dal [OSCURATO:PERSONA] contestualmente all’assunzione (senza che gli fosse prima offerta la possibilità di usufruire del servizio mensa) doveva essere considerata nulla ed inefficace. 4. La Corte d’appello, inoltre, respinte le eccezioni dell’appellante principale circa la tardività dell’appello incidentale del lavoratore e l’inammissibilità della stessa impugnazione in quanto generica, riteneva fondato tale appello incidentale, considerando che, stante il suo volontario inadempimento, la datrice di lavoro era tenuta, ex art. 1218 c.c., al risarcimento del danno, che andava necessariamente quantificato in base al valore del pasto che le stesse parti del contratto collettivo avevano convenzionalmente fissato in € 9,00. 5. Avverso tale decisione la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi. 6. Il lavoratore intimato è rimasto tale non essendosi costituito in questa sede. 7. E’ stata depositata comparsa di costituzione dei nuovi ed attuali difensori della ricorrente, subentrati all’originario difensore di quest’ultima, nelle more deceduto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con un primo motivo la ricorrente denuncia la falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e la violazione degli artt. 414 e 112 c.p.c. Deduce che la decisione della Corte d’appello in ordine alla declaratoria di nullità della rinuncia e alla tempestività della allegazione attorea sul punto era erronea, perché assunta: -sulla base di falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., che è norma estranea sia alla domanda delle parti sia alla regolazione della materia del contendere; -in violazione dell’art. 416 c.p.c. nella parte in cui impone alla parte ricorrente l’obbligo di “vuotare il sacco” e quindi indicare ab initionon solo i fatti costitutivi del diritto, ma anche dei fatti impeditivi o estintivi dello stesso che siano antecedenti e comunque a sua conoscenza prima che siano stati esposti dalla controparte in comparsa di risposta; - in violazione dell’art. 112 c.p.c. poiché ha posto a base della domanda un fatto (nullità della rinuncia) estraneo al patrimonio della causa petendi rappresentato nel ricorso introduttivo equindi sottratto alla potestas decidendi del giudice adito. 2. Con un secondo motivo, circa gli aspetti definiti meritali della decisione, si denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c. e degli artt. 1362 e segg. c.c. come segue: a) violazione di ultrapetizione avendo il giudice posto a base della decisione la nullità assoluta della rinuncia, fatto non introdotto in ricorso; b) violazione di legge per quanto attiene la interpretazione fornita dalla Corte dell’art. 14 del C.C.R.L. nella parte in cui ritiene che la rinuncia poteva essere ritenuta valida solo dopo che vi fosse stato preventivo allestimento del servizio mensa da parte della datrice di lavoro. 3. Con un terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 436 c.p.c., dovendosi ritenere inammissibile l’appello incidentale della controparte siccome tardivamente proposto nove giorni liberi prima dell’udienza nei termini illustrati. 4. Con un quarto motivo denuncia la violazione dell’art. 342 c.p.c., avendo la Corte d’appello erroneamente ritenuto specifici i motivi di impugnazione incidentale svolti dall’appellato. 5. Con un quinto motivo denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., avendo il giudice d’appello posto a base della decisione una causa petendi e un petitum (risarcimento del danno) non proposti in atto introduttivo del giudizio, non sussunti in sentenza di primo grado ed estranei ai motivi di appello incidentale. 6. Con un sesto ed ultimo motivo propone, in via subordinata, le seguenti censure: - violazione dell’art. 1218 c.c. non avendo il giudice considerato la scusabile convinzione della debitrice circa l’insussistenza dell’obbligo di fornire il pasto; - violazione degli artt.1218, 1223, 2697 c.c. avendo liquidato una somma a titolo risarcitorio senza che fosse affermata la sussistenza di un pregiudizio economico in capo al [OSCURATO:PERSONA]; -violazione degli artt. 1362-1363 c.c. nell’opera di ricostruzione della volontà delle parti che ha portato il giudice all’erronea conclusione che fosse dovuto il risarcimento del danno nella misura corrispondente al valore convenzionale del pasto. 7. Il primo ed il secondo motivo di ricorso, essendo all’evidenza connessi, possono essere congiuntamente esaminati. 8. Essi sono inammissibili. 9. Giova premettere che le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato che il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. – quale corollario del requisito di specificità dei motivi – anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 – non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all’interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (così Cass. civ., sez. un., 18.3.2022, n. 8950). 10. Nel caso di specie, però, il ricorrente non ha prodotto in questa sede il contratto individuale di lavoro, contenente la rinuncia della quale la Corte territoriale aveva confermato la nullità; inoltre, non ha trascritto o almeno richiamato puntualmente la clausola o la parte di quel contratto espressiva di tale rinuncia, ma neanche ha specificato dove detto contratto sia reperibile nell’incarto processuale. Analogamente, ha sì trascritto integralmente il testo dell’art. 14 del C.C.R.L. (cfr. pagg. 17-18 del ricorso), ma non ha prodotto il testo integrale di tale contratto collettivo, come invece necessario (perché la mancanza di tale testo integrale non consente di escludere che in altre parti dello stesso vi siano disposizioni indirettamente rilevanti per l’interpretazione esaustiva della questione che interessa: cfr., ad es., Cass. civ., sez. lav., 28.9.2021, n. 26266). Infine, non ha trascritto almeno i passaggi essenziali, né ha riassunto il contenuto del ricorso introduttivo del giudizio da parte del lavoratore, onde rendere possibile a questa Corte il riscontro di come lo stesso fosse impostato (cfr. Cass. civ., sez. I, 19.4.2022, n. 12481). 11. Passando all’esame dei motivi di ricorso per cassazione, afferenti l’appello incidentale della controparte, è infondato il terzo motivo. 11.1. Secondo un consolidato e risalente indirizzo di questa Corte, in relazione al termine di almeno dieci giorni prima dell’udienza di discussione, entro il quale, a norma dell’art. 436 c.p.c., l’appellato deve costituirsi e notificare l’eventuale appello incidentale alla controparte, il giorno dell’udienza di discussione ha il valore di momento iniziale e nel computo a ritroso di detto termine dev’essere escluso dal calcolo, mentre va invece computato il momento terminale (costituito dal decimo giorno), in base al principio generale (art. 155 c.p.c. e 2963 c.c.) secondo cui dies a quo non computatur in termine, dies ad quem computatur (così Cass. civ., sez. lav., 23.3.2005, n. 6225; id., sez. lav. 4.6.1985, n. 3345; id., sez. lav., 8.2.1985, n. 1042; id., sez. lav., 4.5.1982, n. 2795; id., sez. lav., 26.1.1982, n. 521; id., sez. lav., 26.2.1982, n. 1338; id., sez. lav., 12.4.1979, n. 2189). A sua volta, detta giurisprudenza di questa Sezione circa l’appello incidentale disciplinato dall’art. 436 c.p.c. è in linea con il più generale principio, pure costantemente affermato, secondo cui, in tema di computo dei termini processuali, qualora la legge non preveda espressamente che si tratti di un termine libero,opera il criterio generale di cui all’art. 155 c.p.c., secondo il quale non devono essere conteggiati il giorno e l’ora iniziali computandosi invece quelli finali (in tal senso, ad es., Cass. civ., sez. III, 23.5.2011, n. 11302, ai fini del calcolo del termine lungo per impugnare, e, più di recente, Cass. civ., sez. VI, 6.3.2020, n. 6386, in relazione ad appello incidentale soggetto al rito ordinario). Cass. civ., sez. lav., 18.9.2007, n. 19340, richiamata dal ricorrente, è precedente quindi privo di significato nomofilattico sul punto, nella parte in cui in motivazione aveva fatto cenno al rispetto del termine di dieci giorni liberi prima dell’udienza fissata per la comparizione, per la proposizione dell’appello incidentale previsto dall’art. 436 c.p.c. 11.2. Ineccepibilmente, perciò, la Corte territoriale, nel respingere l’eccezione dell’attuale ricorrente circa l’intempestività dell’appello incidentale del lavoratore, aveva “considerato che il termine previsto dall’art. 416 c.p.c. non è libero” (cfr. § 3.1.1. della sua motivazione), richiamando il suddetto orientamento (cfr. la nota 7 a pag. 9). 12. Inammissibile è il quarto motivo di ricorso per difetto dei requisiti di specificità/autosufficienza del ricorso per cassazione. 12.1. Premesso che la Corte distrettuale ha motivatamente respinto anche l’ulteriore eccezione d’inammissibilità dell’appello incidentale sollevata sotto il profilo, questa volta, del difetto di specificità dei relativi motivi, richiamando, tra l’altro, esplicitamente le pagg. 8 e segg. della memoria di costituzione in appello, contenente tale impugnazione incidentale (cfr. § 3.1.2. a pag. 9 e nota 8 in calce), il ricorrente, da un lato, non considera appunto tale richiamo testuale a quell’atto della controparte, operato dalla Corte d’appello, e, dall’altro, ancora una volta, non trascrive il contenuto del principale motivo d’appello incidentale, né ne riassume il contenuto a riguardo. Fa piuttosto più preciso riferimento ad un secondo motivo d’appello incidentale, circa il regolamento delle spese di primo grado (cfr. pagg. 26-27 del ricorso); aspetto, quest’ultimo, all’evidenza assorbito dal dato che correttamente la Corte territoriale, avendo accolto il motivo d’impugnazione incidentale circa la quantificazione in termini risarcitori dell’indennità in questione e rigettato l’appello principale della società, ha deciso un nuovo regime delle spese del doppio grado di giudizio, in base all’esito complessivo del giudizio (cfr. dispositivo e § 4 della motivazione). 13. Infondati, infine, sono i residuali motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente (essendo esposti senza effettiva soluzione di continuità dallo stesso ricorrente: cfr. pagg. 27-33 del ricorso). 13.1. Non si vede, infatti, come l’impugnante possa sostenere, in particolare nel quinto motivo, un vizio di ultrapetizione nella pronuncia della Corte d’appello a riguardo. Quest’ultima, infatti, ha condannato la società ex datrice di lavoro “a pagare al lavoratore un’indennità risarcitoria pari ad Euro 9,00 per ciascun pasto e quindi complessivi Euro 6.336.00 (come risulta dal conteggio allegato al ricorso di primo grado, mai specificamente contestato dalla parte convenuta e quindi utilizzabile per la decisione)”. E che la decisione sul punto fosse perfettamente conformea causa petendi e petitum già del ricorso introduttivo di primo grado ne dà conferma lo stesso attuale ricorrente, quando riporta, sia pur parzialmente, contenuto e conclusioni di quell’atto (cfr. pag. 29 del ricorso). Del resto, la Corte territoriale aveva dato conto che, per quanto qui interessa, il lavoratore, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva chiesto “condannarsi la società [OSCURATO:SOCIETA]. … a corrispondere al sig. [OSCURATO:PERSONA] l’importo pari ad Euro 6.336,00, - a titolo di indennità di mensa (Euro 9,00 giornalieri)” (cfr. in extenso le conclusioni riportate a pag. 2 della sentenza), e che il [OSCURATO:PERSONA] aveva “impugnato la sentenza di primo grado, lamentando che il Giudice abbia quantificato l’indennità a lui dovuta per il mancato godimento del servizio mensa in soli Euro 5,29 per ciascun pasto” (cfr. § 3. a pag. 8 dell’impugnata sentenza). Stando, perciò, a tale lettura della domanda dell’attore, ribadita in sede di appello incidentale, da parte della Corte territoriale, l’obbligazione non adempiuta dalla datrice di lavoro, produttiva di risarcimento del danno, secondo l’attore, era quella afferente il godimento del servizio mensa. 13.2. Nel merito, poi, di tali statuizioni della Corte di merito, le deduzioni del ricorrente sono giuridicamente infondate. Secondo quanto riferito dallo stesso impugnante, infatti, l’art. 14, comma 6, del C.C.R.L., in parte qua, recita: “Si concorda, altresì, che il mancato riconoscimento del diritto al pasto caldo costituisce inadempienza contrattuale, eccezione fatta nel caso in cui il lavoratore rinunci ad avvalersi del pasto caldo e/o del servizio mensa comunque messo a disposizione dall’azienda. Nel qual caso nulla è dovuto al lavoratore. A partire dalla stipula del presente contratto il valore convenzionale del pasto viene pattuito in € 9,00. Nell’impossibilità della fornitura del pasto caldo è prevista una indennità giornaliera sostitutiva di mensa pari a € 5,29”.Ebbene, la Corte d’appello aveva condiviso “l’interpretazione dell’art. 14 comma 6 del contratto collettivo regionale adottata dal Tribunale di Udine, secondo cui [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe dovuto offrire al sig. [OSCURATO:PERSONA] la possibilità di utilizzare il servizio mensa (cosa che non risulta, e neppure è stato dedotto, sia avvenuta) e solo dopo il lavoratore avrebbe potuto rinunciarvi (ovvero rinunciare, una volta per tutte, ad usufruire del servizio in sé e non a consumare ciascun singolo pasto). Di conseguenza la rinuncia preventiva sottoscritta dal sig. [OSCURATO:PERSONA] contestualmente all’assunzione (senza che gli fosse offerta la possibilità di usufruire del servizio mensa) va considerata nulla ed inefficace”. E, stante l’inammissibilità dei primi due motivi di ricorso, tale interpretazione delle riferite clausole contrattuali, diffusamente motivata (cfr. pagg. 6 - 8 dell’impugnata sentenza), non è sindacabile in questa sede di legittimità. 13.3. Indi, la Corte d’appello ha ulteriormente osservato: “3.2.1. La norma contrattuale applicata dal Tribunale di Udine (“Nell’impossibilità della fornitura del pasto caldo è prevista una indennità giornaliera sostitutiva di mensa pari a € 5,29”) riguarda infatti il caso in cui il datore di lavoro non può apprestare ed erogare il servizio mensa per una causa a lui non imputabile (e quindi è liberato, ex art. 1256 c.c., dall’obbligazione principale e sorge quella alternativa di pagare l’indennità nella misura ridotta prevista dal contratto); la disposizione in esame non può essere invece applicata al diverso caso dell’inadempimentovolontario: in questa ipotesi il datore di lavoro è tenuto, ex art. 1218 c.c., al risarcimento del danno, che va necessariamente quantificato in base al valore del pasto che le stesse parti del contratto hanno convenzionalmente fissato in Euro 9,00. 3.2.2.Nel caso concreto [OSCURATO:SOCIETA]. ha radicalmente (e illegittimamente, stante la nullità della rinuncia del lavoratore) negato il diritto del sig. [OSCURATO:PERSONA] al servizio mensa e ciò costituisce (per espressa previsione contrattuale) inadempimento; …”. 13.4. A detta della ricorrente, il distinguo tra l’ipotesi in cui l’allestimento del servizio sia impossibile e quella in cui la mancata fornitura dipenda dalla mera volontà del datore sarebbe “frutto di una interpretazione di una parte della clausola avulsa dal contesto complessivo … tanto che il Giudice ha bisogno di far ricorso alla dizione “inadempimento volontario” che non è assolutamente prevista dall’art. 14”. Secondo la stessa, quindi, “la Corte giuliana si è affidata a canoni ermeneutici non rispettosi del dettato dell’art. 1362 c.c. poiché non ha indagato la comune volontà delle parti limitandosi al senso letterale di una parte di una frase, e non è approdata ad una interpretazione complessiva della norma pattizia (art. 1363 c.c.) valorizzando atomisticamente un tratto senza confrontarsi con l’intero testo”. 13.5. In disparte i profili d’inammissibilità già ricordati, anche queste ulteriori e generiche censure sono prive di fondamento. Invero, l’interpretazione del comma 6 dell’art. 14 fornita dalla Corte territoriale è perfettamente plausibile. Al contrario di quanto deduce la ricorrente, infatti, essa è senz’altro aderente anzitutto al contenuto letterale delle varie parti di tale comma, in conformità al canone ermeneutico principale di cui all’art.1362, comma primo, c.c. Inoltre, è coerente anche con l’altro principio dell’interpretazione complessiva delle clausole ex art. 1363 c.c., visto che nel comma in questione sono le stesse parti collettive a qualificare “il mancato riconoscimento del diritto al pasto caldo” quale “inadempienza contrattuale”, evidentemente volontaria (con la sola eccezione della rinuncia del lavoratore “ad avvalersi del pasto caldo e/o del servizio mensa comunque messo a disposizione dell’azienda”), e a indicare subito dopo in € 9,00 “il valore convenzionale del pasto”; valore che sarebbe privo di senso se non nell’ottica del risarcimento per tale specifico inadempimento. Tanto che nella parte finale del medesimo comma è prevista “una indennità giornaliera” esplicitamente qualificata come “sostitutiva di mensa pari a 5,29”, ma per il caso d’ “impossibilità della fornitura del pasto caldo”; ipotesi, quest’ultima, correttamente ritenuta dalla Corte territoriale distinta da quella dell’inadempimento del datore di lavoro, che non ricorre quando è stato appunto “determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile” (cfr. art. 1218 c.c.). 14. Nulla dev’essere disposto quanto alle spese, in difetto di costituzione dell’intimato. Nondimeno la ricorrente è tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussisten