CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 10786/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]della Corte di appello di Reggio C alabria Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte, depositate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, che ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria, depositata dall’Avvocatura generale dello Stato, in rappresen- tanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha chiesto l’inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso, con condanna alle spese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza resa il 13 ottobre 2025, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da Do- menico [OSCURATO:PERSONA] in relazione al periodo di restrizione cautelare sofferta, dap- prima in regime di arresti domiciliari,dal 12 dicembre 2019 al 31 agosto 2020, quando veniva raggiunto da un mandato di arresto europeo emesso il 23 luglio 2014 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], e poi in regime di custodia in carcere, dal 1 settembre 2020 (quando veniva consegnato alle autorità italiane) al 5 ottobre 2021, conseguente ad ordinanza applicativa emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA],in data 06 giugno 2014, nel procedi- mento penale N. 580/2019 R.G.N.R., che lo vedeva indagato in relazione ai reati di cui agli artt. 416bis cod. pen. e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Capi A, I). 1.1. Secondo l’accusa, lo [OSCURATO:PERSONA], organico alla ‘ndrina Molè, operante nel territorio della piana di [OSCURATO:PERSONA], avrebbe partecipato ad un’associazione a de- linquere finalizzata alla commissione di un numero indeterminato di delitti di ac- quisto, soprattutto dal Marocco e dall’Albania, detenzione, trasporto e successiva cessione a terzi di sostanza stupefacente del tipo hashish e cocaina, promossa e organizzata da [OSCURATO:PERSONA], dallo zio [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] (tutti ritenuti intranei alla cosca), coadiuvando in particolare lo zio e il [OSCURATO:PERSONA], occupandosi, altresì, del trasferimento del vettore utilizzato per la movimentazione dello stupefacente e fornendo il proprio sostegno nei rapporti con la componente albanese. All’esito del giudizio di primo grado, celebrato nelle forme del rito abbreviato, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza emessa in data 5 ottobre 2021, divenuta irrevocabile in data 18 febbraio 2022, assolveva lo [OSCURATO:PERSONA] da entrambe le imputazioni per non aver commesso il fatto, disponendone l’immediata liberazione. 1.2. Nel provvedimento impugnato, la Corte territoriale, dopo aver illustrato gli elementi posti allabase del provvedimento coercitivo e le ragioni che avevano condotto il giudicedi merito ad una pronuncia assolutoria , ha giustifica to il proprio diniego,affermando che la natura ambigua degli accertati rapporti di frequenta- zione e cointeressenza dell’istante con i capi dell’organizzazione integravanoun'i- potesi di comportamento, tenuto con colpa grave, che, sul piano eziologico, aveva assunto rilievo nella restrizione cautelare sofferta, avendo contribuito ad indurre l’autorità giudiziaria competente a ritenere fondatele accuse formulat e a suo ca- rico. 2. Avverso la prefata ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia, articolando due motivi, strettamente connessi, con cui si lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. b)ed e), cod. proc. pen.,violazione di legge e vizio di motivazione in punto di spettanza dell’equa riparazione. 2.1. Si osserva, in particolare, che la Corte territoriale ha attribuito rilievo ostativo a dati, quali la visita al latitante [OSCURATO:PERSONA] ed al trasporto di un camion, che il giudice di merito aveva ritenuto incerti nella loro materialità ovvero non idonei a dimostrare la consapevolezza del contributo illecitoall’associazione, neutralizzandone la valenza indiziaria. Si evidenzia, inoltre, che la Corte barese ha valorizzatoanche i rapporti con lo zio [OSCURATO:PERSONA], giustificati dallo stretto legame di parentela, senza fornire una motivazione rafforzata, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, al fine di superare la presunzione di neutralità del vincolo familiare. 2.2. Si lamenta, altresì, che il giudice della riparazione ha fornito una motiva- zione illogica in ordine alla rilevanza eziologica di tali condotte sulla carcerazione sofferta, non spiegando adeguatamente come circostanze che il giudice di merito aveva ritenuto incerte o insufficienti potessero essere interpretate come indizi di complicità. Si chiede, pertanto, l’annullamento del provvedimento impugnato. 3. Il Procuratore generale della Corte di cassazione e l'Avvocatura generale dello Stato, in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, hanno rassegnato le conclusioni scritte riportate in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso risulta infondato, per quanto di seguito esposto. 2. Occorre premettere che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, come sintetizzato da Sez. 4, n. 30826 del 13/06/2024, non mass., in termini ri- presi di recente da Sez. 4, n. 19432 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA],non mass., e,in questa sede, condivisi e ribaditi, il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito -non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (ex plurimis: Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263 -01; Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268952 -01). La condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresen- tata dall'avere il richiedente dato causa o concorso a dare causa all'ingiusta de- tenzione, può essere integrata da condotte, dolose o gravemente colpose, tanto extraprocedimentali quanto tenute nel corso del procedimento, comprese le di- chiarazioni rese dallo stesso richiedente (con particolare riferimento alla possibile rilevanza delle dichiarazioni rese dall'indagato/imputatoin fattispecie successive alla modifica dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., si vedano Sez. 4, n. 30056 del 30/06/2022, D., Rv. 283453 -01, e Sez. 4, n. 3755 del 20/01/2022, Pacifico, Rv. 282581). Tra le condotte di cui innanzi si annoverano anche le «frequentazioni ambigue» con soggetti gravati da specifici precedenti penali o coinvolti in traffici illeciti, necessitando sempre un'adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità a essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo ealla qualità dei collegamenti con tali persone, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 20963 del 14/03/2023, non mass.; Sez. 4, n. 21308 del 26/04/2022, non mass.; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv. 260397 -01; si vedano altresì, ex plurímis , circa la possibile rilevanza delle «frequentazioni ambigue» con soggetti condannati nel medesimo procedimento, Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv. 274498 -01, nonché in merito alle frequentazioni con condannati in diverso procedimento, Sez. 4, n. 850 del 20/09/2021, dep. 2022, Denaro, Rv. 282565 - 01, oltre che Sez. 4, n. 29550, 05/06/2019, Morabito, Rv. 277475 -01, per la quale rilevano le dette frequentazioni con soggetti condannati nello stesso procedimento anche nel caso in cui intervengano con persone legate da rapporto di parentela, purché siano accompagnate dalla consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici il- leciti e non siano assolutamente necessitate). È, altresì, suscettibile di integrare gli estremi della colpa grave ostativa al riconoscimento dell'equa riparazione, la condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, consapevole dell'at- tività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua conti- guità (ex plurimis, tra le più recenti: Sez. 4, n. 20963 del 14/03/2023, non mass.; Sez. 4, n. 21308 del 26/04/2022, non mass.; Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, dep. 2021, Abbruzzese, Rv. 280547 -01). Ai fini di cui innanzi, il giudice della riparazione deve muovere dall'accerta- mento della condotta del richiedente, anche in ragione dei fatti ritenuti provati o non esclusi dal giudice penale, per poi valutarla ai fini del giudizio circa la condi- zione ostativa del dolo o della colpa grave e del loro collegamento sinergico con l'intervento dell'autorità in relazione alle circostanze sottese all'ordinanza caute- lare (quanto al corretto approccio metodologico si vedano, ex plurimis, Sez. 4, n. 30826 del 13/06/2024), con motivazione che, se coerente e non manifestamente illogica, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. 4, n. 20963 del 14/03/2023, cit.; Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019, Hosni, Rv. 276458 –01). 3. Passando all’esame dell’iter logico-giuridico seguito dalla decisione impu- gnata, occorre rilevare che la Corte territoriale, nell’ordinanza impugnata, con mo- tivazione articolata e rispettosa dei principi sopra esposti, ha correttamente rite- nuto, utilizzando gli elementi probatori a sua disposizione, non esclusi dal giudice di merito, che la condotta del ricorrente sia risultata tale da ingenerare, nella fase cautelare, l'apparenza della commissione dei reati in origine a lui contestati. Sono statiritenuti di preminente rilievo , al riguardo , i servizi di osservazione , in cui lo [OSCURATO:PERSONA] era stato controllato con lo zio ed il [OSCURATO:PERSONA],nonché le risultanze d i alcuni dialoghi intercettati inter alios, non escluse dal giudice di merito, che evi- denziavano la sussistenza,tra l’istante e i capi promotori dell’organizzazione , di rapporti di frequentazione e di cointeressenze di natura quantomeno ambigua. Sono state richiamate,in particolare, le conversazioni intercettate tra [OSCURATO:PERSONA], Pa- via e la moglie di quest’ultimo da cu risultava la disponibilità di [OSCURATO:PERSONA]- nelli a trasportare un camion fino in [OSCURATO:PERSONA] nei frangenti in cui gli stessi si ado- peravano nella programmazione ed attuazione dei traffici di droga riferibili al gruppo, sì da giustificare il suo apparente coinvolgimento nelle condotte criminali in corso. Esauriente risulta, altresì, la motivazione fornita dalla Corte territoriale in or- dine alla valenza eziologica di tale condotta rispetto alla custodia cautelare sof- ferta, avendo congruamente richiamato, a riprova della consapevolezza dell’istante del contesto criminale in cui essa si collocavae della declinazione non meramente familiare del suo rapporto con lo zio [OSCURATO:PERSONA], il dialogo intercettato tra quest’ultimo ed un soggetto albanese da cui emergeva che il ricorrente aveva fatto visita, insieme allo zio, a [OSCURATO:PERSONA], mentre questi era latitante in Spa- gna, concludendo, con un ragionamento corretto e privo di illogicità, che il com- portamento del ricorrente,connotato da colpa grave, pur non essendo sufficiente per una pronuncia di condanna per le accuse specifiche, era certamente idoneo a giustificare il suo apparente coinvolgimento nei reati oggetto del provvedimento restrittivo adottato a suo carico. 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, ex art. 616 cod. proc. pen. 5. In applicazione dei principi di diritto più volte enunciati, con riguardo alla parte civile ed in riferimento a tutte le forme di giudizio camerale non partecipato, anche dalle Sezioni Unite di questa Corte (v. Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886 – 01), ampiamente condivisi dal collegio, non è, invece, dovuta la liquidazione delle spese processali riferibili alla fase di legittimità in favore del Ministero resistente, perché esso non ha fornito alcun contributo, essendosi limitato a formulare osservazioni generiche, senza contrastare specifi- camente i motivi di impugnazione proposti. P.Q.M Rigetta il ri