Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 3 dicembre 2021

Cassazione n. 38336/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

to la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 28793/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - Ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - Controricorrente - avverso la sentenza del Tribunale di Taranto depositata il 13.2.2020; Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 18.11.2021, dal [OSCURATO:PERSONA]; F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 28793/2020 Numero sezionale 10029/2021 Numero di raccolta generale 38336/2021 Data pubblicazione 03/12/2021 [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO DELLA DECISIONE 1 Nella lite insorta tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in ordine al rimborso delle spese anticipate dalla prima per la manutenzione di una strada privata di sua proprietà e assoggettata a servitù di passaggio in favore dell’immobile della seconda, questa Corte, con sentenza n. 25351/2016, in accoglimento del secondo e terzo motivo di ricorso proposto dalla Simeone, ha cassato la sentenza di appello (n. 115/2011 del Tribunale di Taranto sezione distaccata di [OSCURATO:PERSONA]), che aveva confermato il rigetto della domanda azionata dall’attrice con procedimento monitorio davanti al Giudice di Pace e coltivata nel successivo giudizio di opposizione introdotto dalla Fumarola e conclusosi con esito favorevole all’opponente nei due gradi di merito.

Il Tribunale di Taranto, quale giudice di rinvio, è stato investito dell’accertamento relativo alla sussistenza dell’inadempimento di un obbligo contrattuale di rimborso e, con sentenza n. 357/2020 resa pubblica il 13.2.2020, è pervenuto ad una soluzione negativa.

Ha pertanto respinto l’appello della Simeone condannandola al rimborso delle spese dei giudizi di legittimità e di rinvio.

Ricorre nuovamente in cassazione la Simeone con due motivi a cui resiste la Fumarola con controricorso.

Il consigliere relatore ha proposto l’inammissibilità del ricorso.

Il ricorso è stato quindi avviato all’adunanza camerale per la definizione. 2 La ricorrente col primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 1069 comma 3 cc e l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio costituito dalla F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 28793/2020 pattuizione contenuta nell’atto di costituzione di servitù Numero sezionale 10029/2021Numero di raccolta generale 38336/2021 volontaria per notaio Cisternino del 1974 in ordine alla Data pubblicazione 03/12/2021 manutenzione della striscia di terreno oggetto dell’esercizio della servitù (pattuizione che prevedeva la manutenzione a carico del proprietario del fondo dominante e, solo in caso di alienazione a titolo oneroso a terzi, la ripartizione in parti uguali tra fondo dominante e fondo servente).

Rileva che, essendo intervenuto un atto di alienazione a titolo gratuito (donazione), l’obbligo di manutenzione permaneva a carico del proprietario del fondo dominante.

Col secondo motivo denunzia la violazione dell’art. 91 cpc dolendosi della condanna al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nel quale era risultata vittoriosa. [OSCURATO:PERSONA], condividendo la proposta del relatore, ritiene che il ricorso sia inammissibile sotto entrambi i profili in cui si articola.

Come infatti osservato nella proposta, “in ordine al primo motivo, va richiamato il principio di diritto, costantemente affermato da questa Corte, secondo cui, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, in nessun caso potrebbe produrre l'annullamento della sentenza (cfr. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 9752 del 18/04/2017; Sez. 1, Ordinanza n. 18119 del 2020 non massimata ed altre ivi richiamate).

Nel caso in esame, la sentenza impugnata si regge su plurime ed autonome rationes decidendi, ciascuna in grado di sorreggere la decisione: una prima ratio fondata sulla F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 28793/2020 Numero sezionale 10029/2021 inesistenza di un obbligo giuridico per il proprietario del Numero di raccolta generale 38336/2021Data pubblicazione 03/12/2021 fondo servente di eseguire sul proprio immobile le opere necessarie per l’esercizio della servitù e quindi dell’inesistenza di un suo diritto di far gravare sul proprietario del fondo dominante le spese di manutenzione della sua proprietà; una seconda ratio fondata sulla natura degli interventi eseguiti sull’originario “tratturo”, definititi dal giudice di merito – con apprezzamento in fatto qui non sindacabile - non di mera manutenzione o conservazione (come sarebbe stata una semplice pulizia del terreno naturale per permettere il transito in maniera più agevole), ma di interventi del tutto innovativi e straordinari, non caratterizzati dal requisito dell’urgenza e che hanno modificato lo stato dei luoghi esistente al momento della nascita della servitù di passaggio; una terza ratio decidendi, subordinata, fondata sull’applicazione dell’art. 1069 comma 3 cpc anche alle ipotesi di spese inerenti le opere necessarie alla conservazione della servitù, eseguite - sia pure nel proprio interesse - dal proprietario del fondo servente (cfr. pagg. 3 e 4 sentenza impugnata).

Ebbene, il ricorso non censura la ratio intermedia, quella, cioè, che esclude le opere eseguite dal novero degli interventi di “manutenzione” e quindi fa venir meno in radice la applicazione della previsione contrattuale a cui si richiama la ricorrente per ottenere il rimborso”.

Il secondo motivo è anch’esso inammissibile perché, come evidenziato in proposta, “non si confronta con la regola della soccombenza che va applicata dal giudice di rinvio all’esito globale del giudizio.

Come infatti più volte affermato da questa Corte, in tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 28793/2020 attenere al principio della soccombenza applicato all'esito Numero sezionale 10029/2021Numero di raccolta generale 38336/2021 globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del Data pubblicazione 03/12/2021 giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte (tra le varie, Sez. 1, Sentenza n. 20289 del 09/10/2015 Rv. 637441; Sez. 3, Sentenza n. 7243 del 29/03/2006 Rv. 588131).

Nel caso in esame, il giudice di rinvio ha regolato le spese del tutto in linea con la giurisprudenza di questa Corte, ravvisando la soccombenza della Simeone all’esito della intera controversia e quindi la decisione sulle spese si sottrae alla censura determinando l’inammissibilità” (cfr. art. 360 bis n. 1 cpc)”.

In conclusione, la Corte, preso atto altresì del mancato deposito di memoria, non può che dichiarare inammissibile il ricorso, con inevitabile aggravio di spese per la parte soccombente.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.

P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi €. 800,00 di cui €. 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 28793/2020 Numero sezionale 10029/2021 Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del Numero di raccolta generale 38336/2021Data pubblicazione 03/12/2021 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 28793/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - Ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - Controricorrente - avverso la sentenza del Tribunale di Taranto depositata il 13.2.2020; Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 18.11.2021, dal [OSCURATO:PERSONA]; F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 28793/2020 Numero sezionale 10029/2021 Numero di raccolta generale 38336/2021 Data pubblicazione 03/12/2021 [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO DELLA DECISIONE 1 Nella lite insorta tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in ordine al rimborso delle spese anticipate dalla prima per la manutenzione di una strada privata di sua proprietà e assoggettata a servitù di passaggio in favore dell’immobile della seconda, questa Corte, con sentenza n. 25351/2016, in accoglimento del secondo e terzo motivo di ricorso proposto dalla Simeone, ha cassato la sentenza di appello (n. 115/2011 del Tribunale di Taranto sezione distaccata di [OSCURATO:PERSONA]), che aveva confermato il rigetto della domanda azionata dall’attrice con procedimento monitorio davanti al Giudice di Pace e coltivata nel successivo giudizio di opposizione introdotto dalla Fumarola e conclusosi con esito favorevole all’opponente nei due gradi di merito. Il Tribunale di Taranto, quale giudice di rinvio, è stato investito dell’accertamento relativo alla sussistenza dell’inadempimento di un obbligo contrattuale di rimborso e, con sentenza n. 357/2020 resa pubblica il 13.2.2020, è pervenuto ad una soluzione negativa. Ha pertanto respinto l’appello della Simeone condannandola al rimborso delle spese dei giudizi di legittimità e di rinvio. Ricorre nuovamente in cassazione la Simeone con due motivi a cui resiste la Fumarola con controricorso. Il consigliere relatore ha proposto l’inammissibilità del ricorso. Il ricorso è stato quindi avviato all’adunanza camerale per la definizione. 2 La ricorrente col primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 1069 comma 3 cc e l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio costituito dalla F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 28793/2020 pattuizione contenuta nell’atto di costituzione di servitù Numero sezionale 10029/2021Numero di raccolta generale 38336/2021 volontaria per notaio Cisternino del 1974 in ordine alla Data pubblicazione 03/12/2021 manutenzione della striscia di terreno oggetto dell’esercizio della servitù (pattuizione che prevedeva la manutenzione a carico del proprietario del fondo dominante e, solo in caso di alienazione a titolo oneroso a terzi, la ripartizione in parti uguali tra fondo dominante e fondo servente). Rileva che, essendo intervenuto un atto di alienazione a titolo gratuito (donazione), l’obbligo di manutenzione permaneva a carico del proprietario del fondo dominante. Col secondo motivo denunzia la violazione dell’art. 91 cpc dolendosi della condanna al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nel quale era risultata vittoriosa. [OSCURATO:PERSONA], condividendo la proposta del relatore, ritiene che il ricorso sia inammissibile sotto entrambi i profili in cui si articola. Come infatti osservato nella proposta, “in ordine al primo motivo, va richiamato il principio di diritto, costantemente affermato da questa Corte, secondo cui, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, in nessun caso potrebbe produrre l'annullamento della sentenza (cfr. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 9752 del 18/04/2017; Sez. 1, Ordinanza n. 18119 del 2020 non massimata ed altre ivi richiamate). Nel caso in esame, la sentenza impugnata si regge su plurime ed autonome rationes decidendi, ciascuna in grado di sorreggere la decisione: una prima ratio fondata sulla F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 28793/2020 Numero sezionale 10029/2021 inesistenza di un obbligo giuridico per il proprietario del Numero di raccolta generale 38336/2021Data pubblicazione 03/12/2021 fondo servente di eseguire sul proprio immobile le opere necessarie per l’esercizio della servitù e quindi dell’inesistenza di un suo diritto di far gravare sul proprietario del fondo dominante le spese di manutenzione della sua proprietà; una seconda ratio fondata sulla natura degli interventi eseguiti sull’originario “tratturo”, definititi dal giudice di merito – con apprezzamento in fatto qui non sindacabile - non di mera manutenzione o conservazione (come sarebbe stata una semplice pulizia del terreno naturale per permettere il transito in maniera più agevole), ma di interventi del tutto innovativi e straordinari, non caratterizzati dal requisito dell’urgenza e che hanno modificato lo stato dei luoghi esistente al momento della nascita della servitù di passaggio; una terza ratio decidendi, subordinata, fondata sull’applicazione dell’art. 1069 comma 3 cpc anche alle ipotesi di spese inerenti le opere necessarie alla conservazione della servitù, eseguite - sia pure nel proprio interesse - dal proprietario del fondo servente (cfr. pagg. 3 e 4 sentenza impugnata). Ebbene, il ricorso non censura la ratio intermedia, quella, cioè, che esclude le opere eseguite dal novero degli interventi di “manutenzione” e quindi fa venir meno in radice la applicazione della previsione contrattuale a cui si richiama la ricorrente per ottenere il rimborso”. Il secondo motivo è anch’esso inammissibile perché, come evidenziato in proposta, “non si confronta con la regola della soccombenza che va applicata dal giudice di rinvio all’esito globale del giudizio. Come infatti più volte affermato da questa Corte, in tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 28793/2020 attenere al principio della soccombenza applicato all'esito Numero sezionale 10029/2021Numero di raccolta generale 38336/2021 globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del Data pubblicazione 03/12/2021 giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte (tra le varie, Sez. 1, Sentenza n. 20289 del 09/10/2015 Rv. 637441; Sez. 3, Sentenza n. 7243 del 29/03/2006 Rv. 588131). Nel caso in esame, il giudice di rinvio ha regolato le spese del tutto in linea con la giurisprudenza di questa Corte, ravvisando la soccombenza della Simeone all’esito della intera controversia e quindi la decisione sulle spese si sottrae alla censura determinando l’inammissibilità” (cfr. art. 360 bis n. 1 cpc)”. In conclusione, la Corte, preso atto altresì del mancato deposito di memoria, non può che dichiarare inammissibile il ricorso, con inevitabile aggravio di spese per la parte soccombente. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi €. 800,00 di cui €. 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge. F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 28793/2020 Numero sezionale 10029/2021 Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del Numero di raccolta generale 38336/2021Data pubblicazione 03/12/2021 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per
Sentenza Cassazione n. 38336/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris