CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 31271/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 19244/2017R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 38, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al ricorso; –ricorrente – contro Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Molise n. 220/01/17, depositata il 06/04/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11ottobre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: Tributi -Accise sul gasolio -Esenzione -Rinvio a nuovo ruolo.Cons. est. G.M. Nonno [OSCURATO:PERSONA] 1. con sentenza n. 220 / 01 /1 7 del 06 / 0 4 /201 7 la C ommissione tributaria regionale del Molise (di seguito CT R ) ha accolto l’impugnazione proposta dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli ( di seguito A DM ) nei confronti del la sentenza n. 139/01/12 della Commissione tributaria provinciale di Campobasso (di seguito CTP) , che aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]. ( di seguito, [OSCURATO:SOCIETA]) avvers o il diniego di due istanze di rimborso dell’accisa versata su due differenti acquisti di gasolio, il primo riguardante l’accisa versata tra il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e il 15/09/2009 e l’altro concernente l’accisa versata dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 31/05/2010; 1.1. come si evince dalla sentenza impugnata e dalle difese delle parti, il diniego dell’Amministrazione doganale veniva giustificato in quanto: i) era stato indebitamente utilizzato gasolio ad accisa assolta nella produzione di cemento in assenza delle debite comunicazioni e, successivamente, si era indebitamente utilizzato gasolio ad accisa assolta pur potendosi effettuare acquisti in esenzione d’imposta; ii) [OSCURATO:SOCIETA] non avrebbe compiutamente dimostrato i consumi di gasolio utilizzato nei processi mineralogici cui afferiscono le istanze di rimborso. 2. Avverso la sentenza della CTRItalcementi proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi e depositava memoria exart. 380 bis.1 cod. proc. civ. 3.ADM resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. la novità delle questioni affrontate nella presente controversia rende opportunala sua trattazione in pubblica udienza; 1.1. pertanto, la causa va rinviata a nuovo.Cons. est. G.M. Nonno P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per l’eventuale trattazione in pubblica udienza. Così dec