CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 maggio 2026
Cassazione n. 16937/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in personadel procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], con gli Avv.ti Giuseppe DeVergottini e [OSCURATO:PERSONA]- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], con l’Avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], con l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrenti-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 27703/2022Numero sezionale 1422/2026Numero di raccolta generale 16937/2026Data pubblicazione 30/05/2026R.F.I. – [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.- intimata -avverso la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro n. 406/2022,depositata il 14 aprile 2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26maggio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. R.F.I. – [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. convenne innanzi alTribunale di Paola- sezione distaccata di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],onde ottenerne la condanna alla demolizione di un immobile sito aTortora, adibito ad officina meccanica e abitazione, in quanto realizzatosu un’area soggetta a servitù perpetua di elettrodotto a favoredell’allora amministrazione delle Ferrovie dello Stato, giusta decretoprefettizio di asservimento del 26 aprile 1938.I convenuti si costituirono chiedendo il rigetto della domanda espiegando riconvenzionale per l’accertamento dell’illegittimo eserciziodella servitù da parte dell’attrice, la quale aveva installato sul loroterreno due tralicci non previsti dal piano parcellare annesso al decretodi asservimento, e per la condanna alla rimozione di tali opere.In seguito intervenne nel giudizio [OSCURATO:SOCIETA]., quale successore atitolo particolare dell’attrice nel diritto controverso in forza di scissioneparziale di ramo d’aziendaIl tribunale respinse la domanda principale e accolse lariconvenzionale, condannando R.F.I. a rimuovere immediatamente itralicci.2. La sentenza fu oggetto di appello principale da parte di Retes.r.l. e di appello incidentale da parte di R.F.I.Nel contraddittorio con gli appellati, la Corte d’appello di Catanzarorespinse entrambe le impugnazioni.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 27703/2022Numero sezionale 1422/2026Numero di raccolta generale 16937/2026Data pubblicazione 30/05/2026Per quanto in questa sede ancora di interesse, i giudici distrettualiosservarono che la posa dei tralicci da parte di R.F.I. costituivaun’ipotesi di occupazione usurpativa, in quanto effettuata in difformitàrispetto al decreto di asservimento del quale il piano parcellarecostituiva parte integrante, non potendosi sostenere in contrario chel’amministrazione proprietaria del fondo dominante potesse esercitareil suo diritto mediante l’uso di «un potere indiscriminato o nondeterminato».Ritenne, inoltre, che la condanna dell’amministrazione appellantealla rimozione dei tralicci non costituisse ragione di pregiudizioall’economia nazionale, sì da porsi in contrasto con gli artt. 2058 e2933 c.c., poiché tali disposizioni ineriscono agli obblighi di non fare enon sono perciò applicabili alla fattispecie, concernente un’ipotesi dioccupazione sine titulo.3. La sentenza d’appello è stata impugnata da [OSCURATO:SOCIETA]. conricorso per cassazione affidato a tre motivi, illustrati da successivamemoria.primo depositando anche memoria illustrativa.La restante intimata non ha svolto difese.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Dev’essere anzitutto osservato, quanto all’eccezione diinammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione attiva di Retes.r.l. sollevata da [OSCURATO:PERSONA], che la questione è stata oggetto diaccertamento in fatto e conseguente statuizione da parte dellasentenza impugnata; dal che il rilievo in base al quale, sul punto, ilcontroricorrente avrebbe dovuto articolare specifico motivo di ricorsoincidentale, in mancanza del quale la questione deve ritenersi copertada giudicato.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 27703/2022Numero sezionale 1422/2026Numero di raccolta generale 16937/2026Data pubblicazione 30/05/2026Ciò posto, e venendo all’esame del ricorso, il primo motivodenunzia violazione dell’art. 41 della l. n. 99 del 2009, degli artt. 99,133 e 135 c.p.a., degli artt. 33 e 34 del d.lgs. n. 80 del 1998 e degliartt. 37 e 116 c.p.c., nonché omesso esame di fatti controversi edecisivi per il giudizio.La sentenza impugnata è sottoposta a critica nella parte in cui haritenuto sussistente la giurisdizione del G.O. in ordine all’originariadomanda riconvenzionale di rimozione dei tralicci.La ricorrente evidenzia anzitutto che in relazione alla rete ditrasmissione nazionale – che comprende il tratto di linea elettrica adalta tensione “Battipaglia-[OSCURATO:PERSONA]”, al quale afferiscono itralicci in questione – l’art. 41 della l. n. 99 del 2009, entrato in vigorenel corso del giudizio di primo grado e applicabile anche ai processipendenti, devolve alla giurisdizione esclusiva del TAR Lazio «tutte lecontroversie, anche in relazione alla fase cautelare e alle eventualiquestioni risarcitorie, comunque attinenti alle procedure e aiprovvedimenti dell’amministrazione pubblica […] nonché quellerelative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprenderenella rete di trasmissione nazionale».Assume, in ogni caso, che i giudici d’appello avrebbero errato nelritenere qui sussistente un’ipotesi di occupazione usurpativa, o di merofatto, poiché la posa dei tralicci era «ampiamente caratterizzatadall’esercizio di pubblici poteri», avuto riguardo al fatto che il decretoprefettizio di asservimento e il piano parcellare ad esso allegatocomprendevano anche il mappale di proprietà dei [OSCURATO:PERSONA] e che, dunque,i tralicci erano posizionati all’interno della zona asservita.1.1. Il motivo – che, al di là dei richiami agli ulteriori paradigmiindicati dall’art. 360, comma primo, c.p.c., denunzia unicamente unaviolazione di legge – è infondato.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 27703/2022Numero sezionale 1422/2026Numero di raccolta generale 16937/2026Data pubblicazione 30/05/2026Questa Corte ha affermato, anche in tempi recenti (cfr. Cass. sez.U, 16/3/2025, n. 7008), che nel caso di «sconfinamento» nell’attivitàesecutiva di procedure espropriative, che si ha quando la realizzazionedell’opera pubblica ha interessato un terreno diverso o più estesorispetto a quello considerato dai provvedimenti amministrativi dioccupazione o di espropriazione, oltre che dalla dichiarazione dipubblica utilità, l’occupazione e la trasformazione del terreno da partedella P.A. costituiscono comportamenti di mero fatto, perpetrati incarenza assoluta di potere, che integrano un illecito a caratterepermanente, lesivo del diritto soggettivo del privato, onde l’azioneripristinatoria e risarcitoria per il danno che ne è conseguito rientranella giurisdizione del giudice ordinario.Il principio, quantunque dettato per la materia dell’espropriazione,è sovrapponibile alla fattispecie che qui occupa, con la quale condivideil fatto che il comportamento dell’amministrazione è stato posto inessere nell’ambito di un’attività di esercizio del pubblico potere; inentrambi i casi, infatti, l’occupazione del terreno si intreccia conl’esercizio di un potere amministrativo, valido e legittimo.Quest’ultima circostanza non assume, tuttavia, alcun rilievo,restando in tale ipotesi configurato un comportamento di mero fattodell’amministrazione, perpetrato in carenza assoluta di potere e cometale non riconducibile all’esercizio di un pubblico potere.In altri termini, ove la domanda del privato abbia ad oggetto larealizzazione di un’opera pubblica che ha interessato un terrenodiverso o più esteso rispetto a quello considerato dal provvedimentoamministrativo che vi ha dato origine, ricorre un comportamento lesivodi un diritto soggettivo altrui, corrispondente a quello di un privato cheleda diritti di terzi, e la relativa controversia è soggetta allagiurisdizione ordinaria.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 27703/2022Numero sezionale 1422/2026Numero di raccolta generale 16937/2026Data pubblicazione 30/05/2026Per la stessa ragione, non si rientra in fattispecie sussumibile sottoil disposto di cui all’art. 41 della l. n. 99 del 2009.Sul punto, infine, non ha pregio l’argomento della ricorrente inbase al quale il decreto di asservimento, con gli atti allegati che nefanno parte integrante, avrebbe in realtà compreso anche l’area sullaquale sono stati posati i tralicci.Si tratta, infatti, di questione che attiene esclusivamente al meritodel rapporto; la giurisdizione, invece, si determina in base alladomanda e, ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudiceamministrativo, rileva il petitum sostanziale, che si identifica non soloin funzione della pronuncia richiesta al giudice, ma anche in funzionedella causa petendi, ossia dell’intrinseca natura della posizione dedottain giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati e alrapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione(Cass. sez. U, 24/1/2024, n. 2368; Cass. sez. U, 31/7/2018, n.20350); posizione che, per quanto più sopra evidenziato, non èriconducibile all’esercizio di una potestà amministrativa.2. Con il secondo mezzo è dedotta violazione degli artt. 119 e 121del T.U. n. 1775/1933, 52 del r.d. n. 2359 del 1865, 29 del d.P.R. n.327 del 2001, nonché omesso esame di fatti controversi e decisivi peril giudizio.La ricorrente assume che la Corte d’appello avrebbe errato nelrespingere la domanda di demolizione del fabbricato dei [OSCURATO:PERSONA] – giàdisattesa dal tribunale – pur essendo emerso che lo stesso violava lafascia di rispetto prevista nella particella su cui era stato costruito,estendendosi oltre la stessa.In tal senso, infatti, la sentenza impugnata si era arrestata alrilievo dell’illegittima realizzazione dei tralicci, ritenuta idonea aNumero registro generale 27703/2022Numero sezionale 1422/2026Numero di raccolta generale 16937/2026Data pubblicazione 30/05/2026determinare «l’inesistenza della servitù dedotta», senza null’altrostatuire in relazione alla diversa questione oggetto di doglianza.Pertanto, pur nel ribadire che i tralicci erano stati correttamentecollocati, nell’ottica della specifica censura la ricorrente assume che, aprescindere dall’installazione degli stessi, i [OSCURATO:PERSONA] «non avrebbero inogni caso potuto costruire all’interno della fascia di rispetto, in assenzadel consenso di RFI, trattandosi sempre di una violazione del diritti edelle facoltà spettanti al proprietario del fondo dominante»; inparticolare, poiché nel mappale di proprietà dei [OSCURATO:PERSONA], a tutto volerconcedere, dovevano essere realizzate delle condutture aeree, era pursempre necessario edificare alla distanza prescritta dalla fascia dirispetto.2.1. Il motivo è infondato.Gli assunti della ricorrente, infatti, non si confrontanoadeguatamente con la ratio decidendi esposta dalla sentenzaimpugnata; la quale, nel ricostruire la vicenda, si è limitata adevidenziare che l’immobile realizzato dagli odierni controricorrenti èubicato nella particella nel quale sono stati posti i tralicci in spregio alcontenuto del decreto di asservimento, traendo da tale circostanza ilrilievo in base al quale la servitù doveva ritenersi illegittima.La ricorrente, deducendo un vulnus al proprio diritto di servitùsotto il diverso profilo della violazione della cd. fascia di rispetto, nonoffre indicazioni significative al riguardo, limitandosi a contestare ilcontenuto della decisione tramite l’affermazione della contrariacircostanza secondo cui il decreto di asservimento consentiva la posadei tralicci nella particella in questione.Per un verso, pertanto, la censura è articolata in termini che nonscalfiscono il contenuto della sentenza impugnata; per altro verso, lastessa è volta a contestarne un accertamento reso in fatto, sulla baseNumero registro generale 27703/2022Numero sezionale 1422/2026Numero di raccolta generale 16937/2026Data pubblicazione 30/05/2026dell’istruttoria esperita nel giudizio di primo grado e, pertanto, tramitela sollecitazione di una valutazione che in questa sede non può esseresvolta.3. Il terzo motivo denunzia violazione degli artt. 2058 e 2933 c.c.,oltre ad omesso esame di fatti controversi e decisivi per il giudizio.La ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui haritenuto inapplicabile alla fattispecie la previsione di cui all’art. 2933,comma secondo, c.c., in relazione alla rimozione o allo spostamentodei tralicci.I giudici d’appello avrebbero errato sul punto, affermando, per unverso, che la disposizione in esame offre tutela alla parte che ha dirittoalla prestazione di non fare rimasta inadempiuta e, per contro,negandone l’applicazione in concreto, vertendosi in fattispecie dioccupazione abusiva.3.1. La censura è infondata.La sentenza impugnata si è infatti sostanzialmente uniformata alprincipio affermato da questa Corte secondo cui, ricorrendo un’ipotesidi occupazione usurpativa nella quale il proprietario del beneillecitamente occupato abbia invocato la tutela reale mediante azionedi restituzione, ancorché accompagnata dalla richiesta di riduzione inpristino, «non sono predicabili i limiti intrinseci alla disciplinarisarcitoria, come l’eccessiva onerosità prevista dall'art. 2058, secondocomma, c.c.; né può farsi ricorso alla previsione del secondo commadell'art. 2933 c.c., ove non risulti che la distruzione della resindebitamente edificata sia di pregiudizio all’intera economia delPaese, ma abbia al contrario, riflessi di natura individuale o locale»(Cass. 23/8/2012, n. 14609).Ora, quanto alla prova della ricorrenza dei requisiti perl’applicazione della citata norma, la giurisprudenza di questa Corte èNumero registro generale 27703/2022Numero sezionale 1422/2026Numero di raccolta generale 16937/2026Data pubblicazione 30/05/2026costantemente orientata in senso restrittivo; si afferma, infatti, che laprevisione in parola «si riferisce esclusivamente alle cose insostituibiliovvero di eccezionale importanza per l’economia nazionale, la cuiperdita risulti pregiudizievole per l’intera collettività là dove viene adincidere sulle fonti di produzione o di distribuzione della ricchezza»(così, in tempi recenti e fra le altre, Cass. 26/9/2025, n. 26266).In tal senso, gli argomenti offerti dalla ricorrente – secondo laquale il semplice fatto che l’elettrodotto appartiene alla rete ditrasporto nazionale sarebbe significativo del «preminente interessestatale» ad esso sotteso, senza alcuna ulteriore specificazione – nonvalgono, di per sé sole, a far ritenere dimostrata la condizione indicataper l’applicazione dell’art. 2933, comma secondo, c.c., che, pertanto,non può essere invocato al fine di evitare la demolizione delle opereillegittimamente realizzate.4. In conclusione, il ricorso è meritevole di rigetto.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano a favore deicontroricorrenti nella misura indicata in dispositivo.In forza di quanto disposto dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna la ricorrente a rifondere a ciascuno dei controricorrentile spese del giudizio di legittimità, che liquida, per [OSCURATO:PERSONA], in€ 3.500,00 per compenso ed € 200,00 per esborsi, da distrarsi a favoredel procuratore antistatario, e per [OSCURATO:PERSONA] in € 3.000,00 perNumero registro generale 27703/2022Numero sezionale 1422/2026Numero di raccolta generale 16937/2026Data pubblicazione 30/05/2026compenso ed € 200,00 per esborsi, in entrambi i casi oltre rimborsoforfetario al 15% e oneri accessori ex lege.Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezionecivile della Suprema Corte di cassazione, il 6 maggio 2026.Il PresidenteMauro Mocci