CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 aprile 2023
Cassazione n. 28045/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2021 della CORTE APPELLO di MESSINA 9 dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Messina per il reato dì furto pluriaggravato (Messina, 24/11/2017). Deduce violazione di legge, nonché mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione con riguardo alla valutazione delle prove; chiede, altresì, la rideterminazione della pena Oi minimi e) edittali, con giudizio di prevalenza delle già riconosciute circostanze attenuanti generiche e dei benefici di legge. Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato, inoltre, che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con a corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito (si vedano, in particolare, le pag. 3, 4 e 5). Deve, peraltro, ricordarsi che già il giudice di primo grado aveva concesso i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 aprile 2023 [OSCURATO:PERSONA]