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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 febbraio 2024

Cassazione n. 07555/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2023 del GIP TRIBUNALE di ASTIvvsoaiIe parti— /3,0\ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], al quale è stata applicata la pena concordata ex art. 444 e ss. cod. proc. pen. per il reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, articolando un unico motivo di ricorso, deduce la violazione di legge per la mancata qualificazione giuridica del fatto a norma dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; Considerato che il motivo espone doglianze non consentite, perché: a) in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione E! dalla motivazione della sentenza (così, tra le tantissime, Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023-01); b) nella specie, l'imputazione dà conto di un impressionante numero di cessioni di quantitativi di sostanze stupefacenti effettuate dall'imputato in concorso con altri complici a numerosissimi acquirenti, nell'arco di soli quindici giorni, così eviclenziando la disponibilità di un cospicuo ammontare di narcotici e un efficiente livello di organizzazione e di penetrazione del mercato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna :I ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2023 del GIP TRIBUNALE di ASTIvvsoaiIe parti— /3,0\ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], al quale è stata applicata la pena concordata ex art. 444 e ss. cod. proc. pen. per il reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, articolando un unico motivo di ricorso, deduce la violazione di legge per la mancata qualificazione giuridica del fatto a norma dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; Considerato che il motivo espone doglianze non consentite, perché: a) in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione E! dalla motivazione della sentenza (così, tra le tantissime, Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023-01); b) nella specie, l'imputazione dà conto di un impressionante numero di cessioni di quantitativi di sostanze stupefacenti effettuate dall'imputato in concorso con altri complici a numerosissimi acquirenti, nell'arco di soli quindici giorni, così eviclenziando la disponibilità di un cospicuo ammontare di narcotici e un efficiente livello di organizzazione e di penetrazione del mercato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna :I ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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