CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03197/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2018 del TRIBUNALE di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Tribunale di Firenze ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 4 legge n. 110 del 1975, per aver portato fuori dell'abitazione e senza giustificato motivo una tenaglia, in Firenze il 10 novembre 2016, irrogandogli la pena di euro 1000,00 di ammenda. 2. Avverso la sentenza ha proposto appello il difensore dell'imputato. L'atto di appello, in ragione della inappellabilità della sentenza, è stato trasmesso, per quanto di competenza, alla Corte di cassazione dalla Corte di appello di Firenze. L'impugnante ha dedotto la non attribuibilità del fatto all'imputato, la mancanza dell'elemento soggettivo e che il fatto non costituisce reato. 3. Valutati i motivi di appello come motivi di ricorso se ne apprezza la manifesta infondatezza. La sentenza impugnata ha dato adeguatamente conto delle ragioni che consentono di attribuire con certezza all'imputato il possesso della tenaglia, di cui si liberò maldestramente appena si accorse della presenza della pattuglia di polizia. Si tratta di oggetto indubbiamente atto all'offesa alla persona e che l'imputato portò fuori della sua abitazione senza un giustificato motivo, in orario notturno e nei pressi di un'area di parcheggio di ciclomotori e velocipedi. 4. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. Segue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 9 n