Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 gennaio 2022

Cassazione n. 09140/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di MILANO con sentenza in data 30/06/2021 confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di MILANO in data 20/10/2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 633 - 639 bis (capo a), 635 comma secondo n.1 (capo b), 707 (capo c) cod. pen.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato eccependo la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine all'accertamento di responsabilità per il delitto di danneggiamento, in assenza di prova sul punto, tale non potendosi ritenere le dichiarazioni dell'imputato rilasciate alla polizia giudiziaria, inutilizzabili per legge (art. 63 cod. proc. pen.).

Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo, avendo il giudice di merito fondato l'accertamento di responsabilità sulle dichiarazioni dell'agente di polizia che vide l'imputato danneggiare la lastra d'ingresso dell'alloggio, circostanza in fatto non suscettibile di diversa valutazione in sede di legittimità.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 11/01/2022 Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA] A I OSTINACC

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di MILANO con sentenza in data 30/06/2021 confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di MILANO in data 20/10/2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 633 - 639 bis (capo a), 635 comma secondo n.1 (capo b), 707 (capo c) cod. pen. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato eccependo la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine all'accertamento di responsabilità per il delitto di danneggiamento, in assenza di prova sul punto, tale non potendosi ritenere le dichiarazioni dell'imputato rilasciate alla polizia giudiziaria, inutilizzabili per legge (art. 63 cod. proc. pen.). Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo, avendo il giudice di merito fondato l'accertamento di responsabilità sulle dichiarazioni dell'agente di polizia che vide l'imputato danneggiare la lastra d'ingresso dell'alloggio, circostanza in fatto non suscettibile di diversa valutazione in sede di legittimità. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 11/01/2022 Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA] A I OSTINACC
Sentenza Cassazione n. 09140/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris