Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24352/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

iere [OSCURATO:PERSONA];v [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito il quale che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e nel caso di specie la Corte di appello ha puntualmente motivato la congruità della sanzione inflitta in aderenza ai parametri normativi di commisurazione dando rilievo al concreto disvalore dei fatti contestati (truffa aggravata dal danno di particolare gravità, attuata anche mediante sostituzione di persona) e alla negativa personalità dell'imputato, gravato da plurimo precedenti anche specifici ( pag.3 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara ina P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iere [OSCURATO:PERSONA];v [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito il quale che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e nel caso di specie la Corte di appello ha puntualmente motivato la congruità della sanzione inflitta in aderenza ai parametri normativi di commisurazione dando rilievo al concreto disvalore dei fatti contestati (truffa aggravata dal danno di particolare gravità, attuata anche mediante sostituzione di persona) e alla negativa personalità dell'imputato, gravato da plurimo precedenti anche specifici ( pag.3 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara ina P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 24352/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris