CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 15472/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] P. CONDELLO Consiglier a dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 15 / 05/2024 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 6265 /20 22 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 6265del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 53C15 F923R) rappresentato e difesodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 70A24 A662J) -ricorrente- nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]),in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) -resistente- per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Bari n. 2076/2021, pubblicata in data 7 dicembre 2021 (e che si assume notificata in data 20 dicembre 2021); udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 15 maggio 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ha agito in giudizio nei confronti d el locale agente della riscossione ( [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. , oggi Agenzia delle Entrate –[OSCURATO:PERSONA]: AdER) contestando una iscrizione ipotecaria su immobili di sua proprietà, eseguita dall’agente ai Ric. n. 6265/2022 –Sez. 3 – A d. 15 maggio 2024 – Ordinanza – Pagina 2 di 4 sensi dell’art. 77 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 e chie- dendo il risarcimento del danno. La domanda è stata parzialmente accolta dal Tribunale di Bari, con riguardo alla sola nullità dell’iscrizione ipotecaria, di cui ha ordinato la cancellazione. La Corte d’appello di Bari, in riforma della sentenza di primo grado e in accoglimento dell’appello dell’Agenzia delle Entrate –[OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinarioper alcuni crediti, e ha rigetta to per il resto l’opposi- zione. Ricorre il Colucci, sulla base di quattro motivi. L’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] h a depositato un atto di costituzione, al solo fine della eventuale partecipazione alla udienzadi discussione. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1.È pregiudiziale ed assorbente – in quanto attinente alla pro- cedibilità del ricorso –il rilievo del mancato regolare e tempe- stivo deposito, da parte del ricorrente, della relazione di notifi- cazione della sentenza impugnata, in violazione dell’art. 369 c.p.c.. Il ricorrente stesso dichiara espressamente, nel ricorso (cfr. pag. 1 e 22), che la sentenza impugnata, pubblicata in data 7 dicembre 2021, gli sarebbe stata notificata in data 20 dicembre 2021. Unitamente al ricorso, notificato a mezzo posta in data 18 feb- braio 2022 e depositato in data 9 marzo 2022, in modalità ana- logica, ha prodotto una copia del provvedimento impugnato priva di certificazione di conformità all’originale digitale Ric. n. 6265/2022 –Sez. 3 – A d. 15 maggio 2024 – Ordinanza – Pagina 3 di 4 contenuto nel fascicolo informatico e non ha prodotto la rela- zione di notificazione dello stesso. D’altra parte, il ricorso non risulta notificato nei sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza impugnata e né la copia au- tentica del provvedimento impugnato, né la relazione di notifi- cazione dello stesso, risultano tempestivamente prodotti nean- chedalla controparte, che non ha notificato controricorso e si è costituita tardivamente, al solo fine della eventualepartecipa- zione all’udienza di discussione. Non ricorre, quindi, nessuna delle ipotesi nelle quali, secondo la giurisprudenza di questa stessa Corte (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 8312 del 25/03/2019, Rv. 653597 –02; conf.: Sez. 1, Ordinanza n. 3727 del 12/02/2021, Rv. 660556 –01; Cass., Sez. U,Sentenza n. 22438 del 24/09/2018, Rv. 650462 – 01; conf.: Sez. 3, Ordinanza n. 27480 del 30/10/2018, Rv. 651336 -01), non vi sarebbe spazio per la sanzione dell’improcedibilità. Il ricorso va, pertanto, dichiarato improcedibile. 2.Il ricorso è dichiarato improcedibile. Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio, non avendo la società intimata svolto effettiva attività difensiva. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Per questi motivi La Corte: - dichiara improcedibile il ricorso . Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte del ricor- rente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo Ric. n. 6265/2022 –Sez. 3 – A d. 15 maggio 2024 – Ordinanza – Pagina 4 di 4 stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bisdello stesso art. 13. Così