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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 ottobre 2024

Cassazione n. 42680/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e le memorie sopravvenute, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta violazione di legge e difetto di motivazione in odine all'affermata competenza per territorio presso il Tribunale di Biella anziché presso quello di Milano, è manifestamente infondato, atteso che la Corte di appello e il Tribunale hanno fatto corretta applicazione dei criteri di individuazione della competenza in ragione della connessione che, nel caso in esame, è stata ritenuta sussistente tra il reato di rapina e quello di riciclaggio dei proventi della relativa attività delittuosa, nel qual caso è stata correttamente affermata la competenza per territorio del giudice del luogo in cui fu commesso il reato più grave. osservato che il secondo e il terzo motivo di ricorso, che contestano rispettivamente la sussistenza dell'elemento oggettivo e dell'elemento soggettivo del delitto di cui all'art. 648-bis cod. pen. ascritto all'odierno ricorrente denunciando la correttezza della motivazione sulla base di una diversa lettura dei dati processuali e di un differente giudizio di rilevanza delle fonti di prova, non sono consentiti dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); rilevato che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, le pag. 8-9 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; considerato, inoltre, che il quarto motivo di ricorso, che contesta la mancata sostituzione della pena detentiva con le sanzioni sostitutive di cui all'art. 20-bis cod. pen. è privo di specificità poiché non si confronta con quanto affermato, con corretti argomenti logici e giuridici, dal giudice di merito a pag. 9 della sentenza impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. t P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 1'8 ottobre 2024

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e le memorie sopravvenute, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta violazione di legge e difetto di motivazione in odine all'affermata competenza per territorio presso il Tribunale di Biella anziché presso quello di Milano, è manifestamente infondato, atteso che la Corte di appello e il Tribunale hanno fatto corretta applicazione dei criteri di individuazione della competenza in ragione della connessione che, nel caso in esame, è stata ritenuta sussistente tra il reato di rapina e quello di riciclaggio dei proventi della relativa attività delittuosa, nel qual caso è stata correttamente affermata la competenza per territorio del giudice del luogo in cui fu commesso il reato più grave. osservato che il secondo e il terzo motivo di ricorso, che contestano rispettivamente la sussistenza dell'elemento oggettivo e dell'elemento soggettivo del delitto di cui all'art. 648-bis cod. pen. ascritto all'odierno ricorrente denunciando la correttezza della motivazione sulla base di una diversa lettura dei dati processuali e di un differente giudizio di rilevanza delle fonti di prova, non sono consentiti dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); rilevato che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, le pag. 8-9 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; considerato, inoltre, che il quarto motivo di ricorso, che contesta la mancata sostituzione della pena detentiva con le sanzioni sostitutive di cui all'art. 20-bis cod. pen. è privo di specificità poiché non si confronta con quanto affermato, con corretti argomenti logici e giuridici, dal giudice di merito a pag. 9 della sentenza impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. t P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 ottobre 2024
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