CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 giugno 2022
Cassazione n. 33515/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della sa• sT. Corte d'appello di Taranto del 08/11/2021 che, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale della stessa città in data 24/09/2020, ha confermato l'affermazione di responsabilità del ricorrente in ordine ai reati di cui ai capi A) (artt. 110, 628, commi 1 e 3, nn. 1, 2, 3 bis e 3 quinquies, cod. pen.) e B) (artt. 110, 582, 61, n. 2, cod. pen.). Al riguardo, il ricorrente deduce un unico ed articolato motivo di ricorso con cui lamenta: inosservanza ed erronea applicazione della legge penale (artt. 63, 64, 191, 609, comma 2, cod. proc. pen.); inosservanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione al giudizio di gravità indiziaria fondato sull'asserita utilizzabilità delle dichiarazioni rese dal Mariano in fase di indagini, al travisamento degli ulteriori elementi di prova, all'errata qualificazione giuridica dle fatto, all'insussistenza delle aggravanti, all'incongruità del trattamento sanzionatorio ed alla regola del ragionevole dubbio "pro reo" (artt. 63, 64, 191, 192, comma 2, 350, cod. proc. pen. e 628, 624 bis, 62, 62 bis, 133 cod. pen. e 530, 533, comma 1, cod. proc. pen.). 1.1. Con memoria in data 16/06/2022, la difesa del ricorrente ha insistito nell'accoglimento del ricorso con particolare riguardo al primo profilo di censura. 1.2. Il motivo è manifestamente infondato. Con riguardo al primo profilo di doglianza avente riguardo all'inutilizzabilità, la censura si fonda sul presupposto, escluso dal giudice di merito, che si verta in ipotesi di dichiarazioni dell'imputato provocate dalla P.G. e come tali non utilizzabili anche nel rito abbreviato in assenza degli avvisi di rito. Invece, la natura spontanea del dichiarato ne consente l'utilizzabilità a carico, essendosi proceduto con rito abbreviato. Quanto al secondo profilo di censura che concerne l'affermazione di responsabilità del ricorrente, la parte motiva della pronuncia impugnata valorizza la convergenza di altri elementi aventi carattere anche individualizzante che, in uno con le dichiarazioni descrittive degli autori del reato ad opera della persona offesa, depongono per la tenuta logica della pronuncia di colpevolezza. Ciò anche sulla scorta del riscontro negativo alla tesi introdotta dal ricorrente e connotata da aspetti di inverosimiglianza. In conclusione, la differente prospettazione in punto di qualificazione giuridica dei fatti si fonda su un'alternativa di merito attinente alla diversa ricostruzione dinamica della vicenda, che la Corte territoriale ha escluso con logici argomenti giuridici.Il terzo profilo di doglianza, concernente il trattamento sanzionatorio, non si confronta con la motivazione della pronuncia impugnata sul punto e pertanto si traduce in enunciati volti alla rivalutazione della congruità della pena a fronte di un apparato argomentativo connotato da lineare e coerente logicità nonché da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto. In particolare, la corte territoriale ha indicato gli elementi giustificativi del trattamento punitivo complessivamente inflitto, richiamando spiccati indici di gravità del fatto ritenuti decisivi del diniego delle circostanze attenuanti generiche (pag. 7 della sentenza impugnata). E sul punto, conformemente all'orientamento espresso più volte da questa Corte, deve rilevarsi che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62 bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in Cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419; Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Rv. 249163). Ed ancora, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Rv. 248244). 2. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore d