CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 29072/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RETO sul ricorso iscritto al n. 26904/2016 R.G. proposto da ([OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 99, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia Sezione staccata di Taranto n. 1024/29/2016, pronunciata con riferimento all'atto n. 815488/1999 vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere depositata dall'Agenzia delle Entrate il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; vista l'istanza di definizione agevolata della controversia tributaria presentata dalla parte in data 04/01/2018 e corredata dalla documentazione depositata ai sensi dei commi 6 e 8 dell'art. 11 DL n. 50 del 2017, con cui si comunica che la parte ha effettuato il pagamento di quanto dovuto; rilevato, altresì, che il processo è stato sospeso ex lege sino al 31 dicembre 2018 senza che alcuno abbia presentato, entro tale data, l'istanza di trattazione di cui al comma 10 dell'art. 11 cit. e senza che sia intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; • considerato che, in forza del precitato comma 10, il processo si estingue con il decorso del termine sopra indicato e che le spese del processo estinto restano ex lege a carico di chi le ha anticipate; applicato l'art. 391 cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] Si comunichi. Roma, Z— [OSCURATO:PERSONA] CANEjLER1A oggi, O 6 OTT 2